Il Comune di Chiampo interpella la Corte dei Conti sul calcolo della sanzione di cui all’art. 34, comma 2 T.U. edilizia

26 Giu 2018
26 Giugno 2018

L’art. 34, co. 2 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001) non prevede una forma di sanatoria edilizia, come, invece, il successivo articolo 36, ma una sanzione amministrativa, nota come “fiscalizzazione dell’abuso”, sanzione che in alcuni casi consente di pagare un somma di denaro, invece che demolire l'opera edilizia: «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale».

Molto problematico è risultato nella pratica calcolare tale sanzione, in particolare per quanto riguarda la individuazione del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 giugno 1978, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, non essendo chiaro se debbano essere applicate le tabelle vigenti al momento di realizzazione dell'opera abusiva o altre tabelle.

In questo sito abbiamo pubblicato sulla questione due post, uno in data 9 agosto 2017 e uno in data 16 gennaio 2018, a firma dell'avvocato Matteo Acquasaliente.

Il Comune di Chiampo ha allora chiesto un parere alla Corte dei Conti del Veneto.

Ringraziamo il Sindaco Matteo Macilotti e la Segretaria Comunale dott.sa Maddalena Sorrentino per avere autorizzato la pubblicazione della richiesta di parere, che è stata redatta dall'avv. Matteo Acquasaliente e dal dott. Alberto Antico.

Richiesta 21.06.2018 parere Corte Conti Chiampo per art. 34 c. 2 DPR 380_2001 

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