Il decorso del tempo sana l’abuso edilizio?

25 Feb 2014
25 Febbraio 2014

Il T.A.R. Molise, sez. I, nella sentenza del 17 febbraio 2014 n. 114, conferma che, in materia di abusi edilizi, il lungo tempo trascorso prima che il Comune ordini la demolizione di un’opera abusiva impone una valutazione ed una istruttoria particolarmente attenta ed approfondita. Nello specifico l’Amministrazione deve considerare il legittimo affidamento creatosi in capo al privato e deve confrontarlo e compararlo con l’interesse pubblico al ripristino della legalità: laddove quest’ultimo si dimostrasse prevalente, inoltre, il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato.

A tal fine si legge che: “Merita, in particolare, di essere condiviso il secondo motivo di censura con il quale la ricorrente si duole della mancata considerazione delle modestissime dimensioni del manufatto (circa 12 mq), realizzato nel giardino posteriore in estensione dell’antistante bar pizzeria di appena 35 mq, del lungo lasso di tempo intercorso dalla sua realizzazione, dell’inerzia serbata dal Comune in questo lungo arco di tempo, della conseguente necessità di valutare l’affidamento in tal modo ingeneratosi in conseguenza di tale situazione di fatto protrattasi nel tempo e, quindi, di motivare in ordine alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico prevalenti.

Sebbene in via generale le sanzioni in materia edilizia siano configurate dal legislatore come atti vincolati e sebbene nel caso di specie, la pacifica realizzazione di un incremento di volume, seppur modesto (36,75, mc), avrebbe reso necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, il collegio reputa di dover valorizzare le peculiarità della fattispecie concreta, come evidenziate nel secondo motivo di ricorso, con particolare riferimento alla necessità di tutelare il legittimo affidamento ingeneratosi nella ricorrente in conseguenza del lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione del box senza che il Comune di Campobasso abbia ritenuto di intervenire.

La circostanza per cui l’abuso sarebbe stato realizzato sin dal 1984-1985 non ha infatti trovato smentita nella memoria di costituzione del Comune di Campobasso sicchè appare plausibile che in sede di sopralluogo vi sia stato un travisamento di quanto riferito dall’interessata in ordine alla data di costruzione del box, erroneamente indicata nel 1994-1995.

Ne discende che, in presenza di un modesto box, realizzato da oltre 20 anni, il Comune di Campobasso avrebbe dovuto farsi carico di mettere in comparazione la necessità di tutela dell’affidamento privato con la necessità di sanzionare l’abuso, motivando congruamente l’esito del giudizio e ciò anche con specifico riferimento alla necessità di rispettare il principio di proporzionalità, tenuto conto che, come emerso in sede di sopralluogo, il box in questione è destinato a laboratorio cucina sicchè la sua demolizione avrebbe l’effetto di impedire la prosecuzione della stessa attività di bar pizzeria (come argomentato dalla ricorrente in sede di richiesta della misura cautelare), in una condizione in cui la modestissima entità del manufatto non appare idonea a pregiudicare l’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, in area peraltro classificata “C-Completamento”, tanto più che lo stesso è stato realizzato su giardino privato, nella parte posteriore ed in aderenza al fabbricato dove ha sede l’attività di ristorazione, con un modestissimo impatto visivo (cfr. doc. fotografica allegata al verbale del 29.4.2008)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Molise n. 114 del 2014

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1 reply
  1. Tobia says:

    queste sono sentenze che creano stupore ; vorrei dire ai giudici che si sono espressi con tale sentenza che anche chi va in giro a rubare ha necessita’ di prendere qualcosa altrui, non lo fa certo per hobby. E non mi risulta che la Procura faccia sconti nei casi di reati per necessità.

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