Il giudice competente sul diniego di sanatoria di una recinzione tra un campo e un corso d’acqua

12 Ago 2014
12 Agosto 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR veneto n. 993 del 2014. Il ricorrente aveva provveduto alla sostituzione di una preesistente recinzione posta lungo il tratto di confine tra il proprio terreno ed il corso d’acqua “Progno di Boi”, sul tratto spondale dello stesso, onde scongiurare il pericolo che il bestiame al pascolo potesse cadere nel torrente e aveva, quindi, domandato la sanatoria, che gli era stata negata. 

Scrive il TAR: "Ritiene il Collegio che vada dichiarato il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che, tenuto conto delle caratteristiche dell’area ove è stato realizzato il manufatto, rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque. Invero, è pacifico che il provvedimento impugnato, facendo riferimento al parere espresso, in termini sfavorevoli, dalla Commissione consultiva in materia di Lavori Pubblici, ha evidenziato il mancato rispetto delle distanze imposte per legge dagli argini dei fiumi, in questo caso di un torrente iscritto negli elenchi della Provincia di Verona, tanto da sottolineare come il medesimo intervento avrebbe potuto avere altra localizzazione, nel rispetto delle distanze prescritte. Orbene, richiamato e condiviso l’orientamento espresso dalla Cassazione in fattispecie analoga (cfr. Cass. SS. UU. Ord. n. 10845 del 12.5.2009), rientra nella competenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche la controversia relativa al diniego di sanatoria per mancata osservanza delle distanze dal piede dell’argine, ai sensi dell’art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904. La giurisdizione del TSAP, ai sensi dell’art. 143 del R.D. 1775/33, ha invero per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che – pur se promananti da autorità diverse da quelle specificatamente preposte alla tutela delle acque – siano comunque caratterizzati  dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restando escluse solo le controversie in cui tale incidenza si manifesti in via del tutto marginale o riflessa. Poiché nel caso in esame è indubbio che i provvedimenti impugnati sono stati motivati in base alla dislocazione del manufatto a distanza inferiore a quella prevista (tanto da suggerirne lo spostamento), così da palesare la diretta incidenza che i provvedimenti de quibus hanno sul regime delle acque pubbliche, ne consegue che la controversia in ordine alla legittimità del diniego di sanatoria opposto deve essere devoluta al giudizio del Tribunale Superiore delle Acque. Affermata quindi la giurisdizione del TSAP, per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 993 del 2014

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