Il presupposto per applicare l’art. 34 del DPR 380 è che sia oggettivamente impossibile demolire la parte abusiva

03 Dic 2013
3 Dicembre 2013

Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 1268 del 2013.

Si legge nella sentenza: "è fondato, in particolare, il primo motivo e, ciò, nella parte in cui si rileva la violazione dell’art. 34 sopra citato, risultando dirimente sul punto l’accertamento della circostanza in base alla quale si rileva come si sia in presenza di un intero fabbricato (quello preesistente) che è del tutto autonomo e distinto dalla nuova costruzione, in proprietà della ricorrente e realizzata sulla base dell’autorizzazione del 1961 sopra ricordata.
6.1 Si consideri, ancora, come l’Amministrazione non abbia dimostrato la pregiudizialità della demolizione rispetto alla parte del fabbricato autorizzato, presupposto quest’ultimo anch’esso indispensabile al fine di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. In considerazione di quanto sopra precisato è possibile applicare quell’orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda Cons. Stato Sez. VI, 09-04-2013, n. 1912) che ha sancito che “La previsione normativa di cui all'art. 34, comma secondo, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) deve essere interpretata - in conformità alla natura di illecito posto in essere ed alla sua valenza derogatoria rispetto alla regola generale posta dal primo comma - nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione. Deve, pertanto, risultare in maniera inequivoca che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso. Né in tale contesto, pertanto, possono assumere rilievo aspetti relativi alla eccessiva onerosità dell'intervento”.
6.2 Un’analoga pronuncia (Cons. Stato Sez. VI, 09-04-2013, n. 1912) ha sancito che “In materia di abusivismo edilizio l'art. 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) deve essere interpretata nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia "oggettivamente impossibile" procedere alla demolizione del manufatto abusivo. Deve, pertanto, risultare in maniera inequivoca che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso (Riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna, sez. I, 28 novembre 2012, n. 733)”. Ne consegue come, in applicazione dei principi sopra richiamati l’Amministrazione comunale abbia applicato i principi di cui all’art. 34 citato in una fattispecie del tutto esorbitante e differente rispetto a quella disciplinata dalla stessa disposizione".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1268 del 2013

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