Il silenzio assenso sul condono presuppone la completezza della documentazione e il versamento integrale degli oneri concessori e di oblazione

11 Nov 2014
11 Novembre 2014

Il TAR Milano ricorda che la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio presuppone la completezza della documentazione allegata alla domanda, oltre che il versamento integrale delle somme dovute a titolo di oneri concessori e di oblazione. Di conseguenza non si forma il silenzio assenso se l'interessato aveva calcolato l’oblazione da corrispondere nella misura del 50% del dovuto, in asserita (ma non fondata) applicazione dell’art. 34 della legge 47/1985 e della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 17.6.1995, n. 2241.

Si legge nella sentenza n. 2652 del 2014: "La formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone la completezza della documentazione allegata alla domanda, oltre che il versamento integrale delle somme dovute a titolo di oneri concessori e di oblazione (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. V, 17.6.2014, n. 3076 e TAR Basilicata, 24.7.2014, n. 497).

Nel caso di specie, la società proprietaria del bene aveva calcolato l’oblazione da corrispondere nella misura del 50% del dovuto, in asserita applicazione dell’art. 34 della legge 47/1985 e della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 17.6.1995, n. 2241 (cfr. per la copia di quest’ultima, il doc. 11 del resistente, capitolo 5).

Tale riduzione unilaterale dell’importo dell’oblazione appare però ingiustificato, come del resto evidenziato dal Comune nella citata nota del 18.1.2013, visto che l’art. 34 della legge 47/1985, richiamato dall’art. 39 della legge 724/1994, prevede agevolazioni per chi svolge nei locali la propria attività produttiva, ma la società presentante la domanda di condono aveva sede legale a Torino e non a Milano e per oggetto sociale la costruzione e la vendita di immobili e non l’attività commerciale di vendita, come quella svolta nel locale di cui è causa (cfr. la copia del certificato della Camera di Commercio di Torino allegato alla domanda di condono, doc. 1 del resistente).

La mancata formazione del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria esclude anche la prescrizione del credito del Comune, credito esposto da quest’ultimo nella nota del 18.1.2013 (cfr. per il calcolo della somma, la scheda tecnica doc. 8 del resistente), prescrizione che viene espressamente eccepita dalle società istanti nel quarto motivo di ricorso".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza Lombardia Milano 2652 del 2014

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