L’ordinanza di demolizione conseguente a un diniego di sanatoria non richiede l’avviso di avvio del procedimento

14 Apr 2014
14 Aprile 2014

Lo ricorda la sentenza del TAR Veneto n. 493 del 2014.

Scrive il TAR: "2. Devono ritenersi infondati anche il secondo e il terzo motivo mediante i quali si rileva la discordanza tra il contenuto dell’ordinanza di demolizione e la relativa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e, ancora, la mancanza di motivazione della stessa ordinanza di demolizione.

2.1 Sul punto va ricordato come deve ritenersi prevalente quell’orientamento giurisprudenziale, di recente peraltro confermato (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 11-07-2012, n. 694), nella parte in cui ha precisato che “l'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, emessa successivamente all'adozione di un diniego di concessione edilizia in sanatoria, non necessita del previo avviso di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi di atto vincolato e meramente consequenziale, nell'ambito di un procedimento sanzionatorio sostanzialmente unitario”.

3. Nemmeno è possibile accogliere l’eccezione diretta a rilevare l’esistenza di un difetto di motivazione e, ciò, considerando come nel
provvedimento siano esplicitate le ragioni dello stesso, queste ultime rinvenibili nel contrasto con l’art. 25 delle NTA e nell’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 167 del D. Lgs. 42/2004.

3.1 E’, peraltro, evidente come la motivazione del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere che espressa succintamente,
considerando come l’ordinanza di demolizione costituisse l’immediata conseguenza del provvedimento di diniego, nell’ambito del quale, è lecito presumere, che l’Amministrazione abbia valutato la legittimità (o meno) del manufatto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 493 del 2014

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