Sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001: cosa succede se dopo la presentazione della domanda entrano in vigore nuove disposizioni urbanistiche

26 Nov 2013
26 Novembre 2013

L'articolo 36 del DPR 380 del 2001 stabilisce che il responsabile dell'abuso o il proprietario attuale "possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda".

Il TAR Veneto, nella sentenza n. 1298 del 2013 precisa che è irrilevante ai fini della decisione della sanatoria l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche successivamente alla presentazione della domanda: "Ritenuto che, come denunciato dai ricorrenti, il parere della Commissione Ambientale impugnato, nella parte in cui esclude la sanabilità del mutamento di destinazione d’uso, è illegittimo in quanto fondato sul disposto della delibera consiliare n. 25 del 18 aprile 2013, entrata in vigore successivamente alla presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria (20 aprile 2013); Osservato che, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, la valutazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria deve essere effettuata in relazione alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della stessa (oltre che di quella vigente al momento della realizzazione dell’abuso); Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere annullato entro tali limiti. Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza del Comune".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1298 del 2013

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