Sul silenzio-assenso in materia di condono edilizio

10 Dic 2013
10 Dicembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1328 del 2013 si occupa del condono edilizio.

Si legge nella sentenza: "Infondato è infatti il primo motivo, in quanto, sebbene nel provvedimento impugnato sia stata richiamata la più recente normativa in materia di condono, legge 724/94, che espressamente ha previsto la declaratoria di improcedibilità della domanda in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti a comprova della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il conseguimento della sanatoria, con conseguente rigetto dell’istanza, i presupposti di incompletezza della documentazione a corredo riscontrati anche con riferimento alla prima domanda, presentata sotto la vigenza della legge 47/85, hanno legittimamente determinato l’amministrazione a ritenere comunque improcedibile o meglio non accoglibile la prima richiesta di sanatoria. Invero, l'art. 39, co. 4°, della legge n. 724/1994, nel disciplinare il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi ivi contemplati, ha previsto, peraltro in applicazione di un principio generale di celerità, economicità ed efficienza, che «la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione». E’ altresì vero che le richiamate disposizioni del citato art. 39 della L. n. 724, introdotte dal comma 37, dell'art. 2, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, cioè dal 1° gennaio 1997. Tuttavia, è stato efficacemente osservato in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, che “..la norma, letta in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed ai principi di completezza sostanziale e temporale di cui all’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso entro un termine certo e predeterminato, non può certamente significare che i procedimenti di condono edilizio regolati dalle legge anteriore, la n. 47/1985, fossero svincolati da ogni regola temporale e che la richiesta di integrazione documentale costituisse un mero invito privo di qualsivoglia effetto acceleratorio e sanzionatorio nei confronti del destinatario colposamente inadempiente” (C.d.S, Sez. IV, 23.7.2009, n. 4671).  E’ stato cosi osservato che “… per costante giurisprudenza il termine di due anni decorrenti dalla presentazione della domanda di condono per la maturazione del silenzio assenso di cui all’articolo 35 della legge n. 47 presuppone la completezza della documentazione da allegare alla domanda (Cons. St., Sez. IV, 7-4-2006, n. 1910)” e che, pertanto, “..una domanda incompleta e che tale rimanga nonostante le diffide al suo completamento lascerebbe inammissibilmente il procedimento di condono sospeso a tempo indeterminato e a insindacabile scelta dell’interessato” (ibidem). Risulta quindi evidente, in quanto espressione di un principio generale di diritto, che nell’ipotesi in cui, in presenza di una domanda di condono edilizio, l’amministrazione formuli una richiesta di integrazione documentale, avendo riscontrato l’insufficienza della  documentazione prodotta ai fini della definizione della richiesta stessa, la mancata, anche solo parziale, produzione documentale determini la chiusura della pratica e costituisca legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria. Né in alcun modo può essere invocato al riguardo il silenzio assenso, in quanto è la stessa normativa dettata dalla legge 47/85, art. 35, a stabilire che il decorso di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza (nel caso di specie al massimo dal conseguimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo) può comportare l’accoglimento per silentium della domanda unicamente nel caso in cui l’interessato abbia provveduto al pagamento delle somme debitamente dovute a conguaglio e alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria per l’accatastamento. Orbene, è incontestato che detta ultima  documentazione, inclusa fra quelle necessarie ai fini del condono, non è stata presentata dal ricorrente, non risultando fra gli atti prodotti in giudizio, né essendo stata effettuata alcuna ulteriore produzione. A tale conclusione è lecito pervenire non solo in base al principio generale per cui il prodursi del silenzio-accoglimento, in ipotesi di richiesta di integrazione documentale rimasta inevasa, è escluso in radice nei casi in cui non sussistano i presupposti che dovrebbero invece ricorrere per legittimare l'adozione del provvedimento positivo, atteso che l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nel provvedere sulle domande di sanatoria, non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di provvedimento espresso (T.A.R. Sicilia, PA, III, n. 730/2012), bensì anche sulla scorta del dettato normativo ed in particolare di quanto stabilito dal disposto di cui all’art. 49 della legge n. 449/97, che facendo espresso riferimento alle disposizioni di cui al quarto comma dell’art. 39 della legge 724/94 e quindi alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione dei documenti, ha puntualmente chiarito che dette previsioni si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 47/85 per le quali non si sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge. Poiché, come testè osservato, il caso in esame si attaglia perfettamente a tale ipotesi, non essendosi potuto perfezionare il silenzio assenso per mancanza dei documenti obbligatori per legge (in particolare la richiesta accatastamento), ne consegue la legittimità della declaratoria di improcedibilità anche della domanda presentata ai sensi della legge 47/85 e quindi il conseguente diniego di accoglimento".

sentenza TAR Veneto 1328 del 2013

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