La Corte Costituzionale ha considerata giustificata la razionalizzazione delle partecipate

23 Giu 2016
23 Giugno 2016

 La Corte Costituzionale con una recente sentenza ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto.

 La Regione Veneto, infatti,  aveva impugnato, con ricorso, numerose disposizioni dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) e, tra queste, le disposizioni di cui ai commi 611 e 612, le quali disciplinano criteri e modalità del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle Regioni.

 Post di Gianmartino Fontana - avvocato

 

 

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