Come si modifica/sopprime una commissione edilizia?
L’art. 4, c. 2 del D.P.R. 380/2001 attribuisce ai Comuni la possibilità di istituire le Commissioni Edilizie (C.E.): “Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo”.
Assodato ciò, qualora il Comune intenda modificare o sopprimere le C.E., quale normativa deve seguire?
Sul punto vi sono due linee normative-interpretative possibili:
- una prima possibilità è applicare l’art. 96 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che: “1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia” (cfr. il Comune veronese di Oppeano);
- un’alternativa è utilizzare l’art. 50 della l. r. Veneto 27.06.1985 n. 61 concernente le varianti parziali al piano regolatore (cfr. il Comune padovano di Albignasego).
Qualcuno ha un’idea più precisa al riguardo?
dott. Matteo Acquasaliente
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