Impianti di distribuzione di carburanti lungo le strade di tipo B

19 Nov 2013
19 Novembre 2013

Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5344 del 2013.

Scrive il Consiglio di Stato: "Nel merito della vicenda, la controversia riguarda, in sostanza, le prescrizioni tecniche da osservarsi per consentire lo spostamento di un impianto di distribuzione di carburanti lungo la strada statale Domiziana. Per riassumere in estrema sintesi la normativa di settore, viene in gioco, anzitutto, l’art. 2 del codice, che detta la definizione e la classificazione delle strade. Ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, la classificazione delle strade statale spetta all’Autorità governativa (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Peraltro, nelle more della  classificazione (ex art. 13, comma 5, del codice), “le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui  all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall' articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada“ (art. 2, comma 8, del regolamento). A questo proposito l’A.N.A.S., con la circolare n. 3 del 2008, ha dettato le norme tecniche per la redazione dei piani delle localizzazioni delle aree di servizio sulle autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta, cioè a dire su strade di tipo A; prescrizioni che in un secondo momento – con la circolare n. 27740 del 2009 – ha esteso alle strade di tipo B. Il T.A.R. ha ritenuto illegittima tale estensione per violazione dell’art. 61, comma 1, del regolamento. Tale disposizione si limiterebbe a prevedere quali caratteristiche tecniche debbano essere rispettate in caso di realizzazione di aree di servizio destinate non soltanto al rifornimento, ma anche al ristoro degli utenti. Non effettuando, però, alcun tipo di equiparazione fra i due tipi di strade per i rimanenti profili, non potrebbe costituire il presupposto normativo per estendere alle strade di tipo B la disciplina dettata per le strade di tipo A. Non qui sta tuttavia – ad avviso del Collegio – il nocciolo della questione. Infatti, l’ordinanza dell’A.N.A.S. n. 112 del 2010 non ha proceduto a una classificazione del tratto di strada statale controverso (cosa che certo non avrebbe potuto fare), ma, in attuazione della norma transitoria ora richiamata (art. 2, comma 8, del regolamento) ha reso applicabili nel tratto medesimo le disposizioni volte a garantire la sicurezza della circolazione nelle strade di tipo B. Le tesi che tale ordinanza sarebbe illegittima, perché non si limiterebbe ad avere un carattere concretamente provvedimentale e non sarebbe stata adottata dagli organi centrali dell’Azienda, sono apodittiche, non trovano fondamento nella normativa vigente e dunque non possono essere accolte. Ma allora, per dare soluzione alla controversia, già sarebbe sufficiente fare riferimento all’art. 2 del codice; il quale, alla descrizione delle caratteristiche strutturali proprie delle diverse categorie di strade, aggiunge delle disposizioni prescrittive, stabilendo, per la strada extraurbana principale – B, che questa “deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione” (comma 3, sub B), ultimo periodo). La normativa di dettaglio svolge questi principi. Le aree di servizio sono pertinenze stradali di servizio (art. 24, comma 4, del codice). A loro volta, “gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio” (art. 61, comma 1, primo periodo, del regolamento). In quanto pertinenze di servizio, le aree di servizio – poiché assoggettate alla disciplina tipica delle strade di tipo (A e) B – “devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli“ (art. 60, comma 2, del regolamento). Sulla scorta di tali premesse, appare corretta la tesi – che inoltre meglio tutela l’interesse generale a garantire la sicurezza della circolazione – secondo cui sulle strade di tipo B, e di conseguenza pure sulle strade a quelle equiparate quoad effectum (quale quella in questione), gli impianti di distribuzione di carburante devono essere sistemati in apposite aree di servizio, per accedere o abbandonare le quali occorre osservare determinate prescrizioni tecniche (corsie di decelerazione e di accelerazione). Sussiste, in definitiva, quell’esigenza di adeguamento del progetto che l’A.N.A.S. ha inteso far valere con la nota impugnata. Dalle considerazioni che precedono, discende che l’appello è fondato e va pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e conferma del provvedimento oggetto del ricorso di primo grado".

sentenza CDS 5344 del 2013

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