Incostituzionale la legge veneta sull’edilizia residenziale pubblica che poneva come requisito la residenza in Veneto per almeno 5 anni (anche non continuativi, nell’arco dei precedenti 10 anni)
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, co. 2, lett. a l.r. Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui nega l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della Regione da almeno 5 anni, pur se calcolati nell’arco degli ultimi 10 e maturati eventualmente anche in forma non continuativa.
Il requisito della residenza prolungata nella Regione non presenta alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento dell’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di bisogno. Anzi, tale criterio contrasta con la circostanza per cui proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro. Del resto, la permanenza per almeno 5 anni nella Regione, accertata nell’arco di un decennio, non induce a ritenere che vi sarà un futuro radicamento nel territorio, né serve a valorizzare il tempo dell’attesa nell’accesso al beneficio, esigenza che si può semmai riflettere nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione.
Resta fermo il requisito della residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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