Delitti e contravvenzioni nei reati paesaggistici

03 Mag 2018
3 Maggio 2018

In merito ai reati di cui all’art. 181-bis del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’analisi della volumetria rilevante ai fini della valutazione della fattispecie come contravvenzione (co. 1) o delitto (co. 1-bis) prescinde dai criteri applicabili in materia urbanistica, e deve essere valutata considerando l’impatto che l’intervento ha avuto sull’originario aspetto paesaggistico del luogo.

In particolare, si configura il delitto di cui al co. 1-bis se le opere eseguite su beni paesaggistici senza autorizzazione o in difformità dalla medesima superano i limiti:

- del 30% della volumetria originaria ovvero di settecentocinquanta metri cubi, se sul terreno era preesistente una costruzione, anche se già demolita del tutto;

- di mille metri cubi, se si tratta di nuova costruzione.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC