E’ legittimo insediare un distributore di carburante nelle zone col vincolo paesaggistico

05 Set 2013
5 Settembre 2013

Lo dice la sentenza del TAR Veneto n. 1082 del 2013.

Scrive il TAR: "4. E’ altrettanto, infondato il terzo motivo nella parte in cui si sostiene che la vigenza di una disciplina speciale in materia di distribuzione dei carburanti avrebbe precluso la possibilità di insediare un distributore nelle zone di pregio ambientale. Parte ricorrente sostiene, altresì, l’inidoneità della motivazione della Soprintendenza e, ciò, unitamente all’analoga motivazione contenuta nell’autorizzazione contenuta nel parere di compatibilità paesaggistica.
4.1 In primo luogo va rilevato come, contrariamente a quanto asserito, non sussiste una disposizione normativa che impedisce, quanto meno in senso assoluto, l’installazione di una stazione di servizio sull’area vincolata, non potendo essere utilizzate in tal senso la Legge Reg. 23/2003 né, ancora, il d.Lgs. 32/1998.
4.2 Va, altresì, rilevato che il parere vincolante della Soprintendenza, il parere della Commissione Edilizia, così come la successiva autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune, hanno in sé tutti gli elementi tipici idonei a determinare la compatibilità dell’opera con il paesaggio e l’ambiente e, ciò, malgrado la sinteticità della motivazione utilizzata.
Nello specifico il progetto è stato ritenuto non pregiudizievole del sito tutelato, “rispettoso della specificità e peculiarità del contesto e dei valori paesaggistici” e, pertanto, “compatibile con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzanti l’area soggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004”.
4.3 Si consideri, ancora, che proprio l’esame dell’istruttoria, preliminare all’emanazione degli atti sopracitati, è possibile ripercorrere – seppur “per relationem” - l’iter logico seguito nel determinare il giudizio di compatibilità sopra rilevato.
4.4 Detto giudizio di compatibilità riguarda sia, la disciplina vigente sia, anche il PALAV e, ciò, considerando che gli accessi previsti dal permesso di costruire sono il risultato di una riorganizzazione di quegli stessi accessi preesistenti, senza che ne sussista l’apertura di nuovi".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1082 del 2013

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