I limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della Soprintendenza

21 Feb 2014
21 Febbraio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 123 del 2014.

Scrive il TAR: "La Soprintendenza ha, nel caso di specie, formulato un giudizio sul caso concreto sottoposto alla sua attenzione (così come richiesto dalla giurisprudenza di questa sezione; si vedano, tra le ultime, le nn. 1407, 1294 e 1104 del 2013); Tale giudizio rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, a fronte della quale il giudice amministrativo incontra il limite del sindacato giurisdizionale nei confronti delle valutazioni tecnico-scientifiche, le quali possono essere ritenute illegittime solo se incoerenti, irragionevoli o frutto di errore tecnico; non potendo, però, il sindacato divenire sostitutivo delle valutazioni spettanti alla P.A. con l’introduzione di una valutazione parimenti opinabile; Nel caso di specie, la Soprintendenza ha ritenuto che le previste aperture a scomparsa sulla facciata dell’edificio - rientranti nel progetto di realizzazione di un’autorimessa al piano terra – “alterano inevitabilmente la logica compositiva della facciata, trasformando la porzione muraria in una “quinta scenica”, contraria alla natura costruttiva dell’organismo architettonico, i cui elementi costitutivi assolvono a funzioni specifiche che non possono essere contraddette senza generare un ineludibile, e mai auspicabile, detrimento dei valori culturali espressi dal bene tutelato. In particolare, sebbene la facciata sia stata oggetto di modifiche forometriche in una fase storica non meglio determinata (la semplice osservazione del prospetto rende evidente ed ovvia la constatazione, anche alla luce di una analisi stilistica e proporzionale), queste, ormai, oltre ad arricchire la stratifìcazione storica del palazzo, concorrono a costituire l’immagine consolidata del fronte su piazza; l'intervento, come già espresso, pur interessando delle porzioni rimaneggiate, è inammissibile in quanto confonde gli elementi portanti e quelli portati, surrogando la muratura di facciata ad un mero apparato scenico sovrastrutturale”; La motivazione è dunque approfondita e specificamente riferita all’opera concreta ed al particolare contesto spaziale in cui essa si va ad inserire; Né si ravvisano elementi d’ incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e come interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del bene culturale in questione; Infine, quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad interventi analoghi invece autorizzati, si condividono le osservazioni effettuate dalla Soprintendenza nel medesimo provvedimento impugnato, la quale, coerentemente con l’impostazione specifica del parere, ha sottolineato come si tratti di “valutazioni che concernono specificamente l’immobile in questione e che non si prestano ad alcuna generalizzazione”.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 123 del 2014

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