I pannelli fotovoltaici sono belli o brutti?

11 Feb 2014
11 Febbraio 2014

Continua il contrasto tra la Soprintendenza e il TAR Veneto circa l'installazione dei pannelli fotovoltaici nelle zone vincolate. La sentenza del TAR Veneto n. 48 del 2014 accoglie un ricorso in questa materia.

Si legge nella sentenza: "Il ricorso può essere accolto, risultando fondato il primo motivo del ricorso, mediante il quale si sostiene il carattere apodittico e generico della motivazione contenuta nel parere della Soprintendenza. Come è noto, nello specifico caso, l'autorizzazione paesaggistica persegue lo scopo di dare adeguata composizione al conflitto tra due interessi di rango costituzionale: quello alla salubrità ambientale - garantito dallo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili non inquinanti - e quello alla conservazione del paesaggio -  potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo - e si sostanzia in un'inevitabile scelta di merito amministrativo, sulla quale il controllo ministeriale non può mai sfociare in un sindacato di merito, dovendosi arrestare ai soli profili di legittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1013). Analoghe pronunce di merito hanno evidenziato che il progressivo diffondersi degli impianti fotovoltaici, ha finito inevitabilmente per condizionare il giudizio estetico comune, di modo che i detti pannelli, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, vengono percepiti non soltanto come fattore di disturbo visivo, ma anche come evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva e quindi alla stregua di elementi normali del paesaggio (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 28-01-2013, n. 235). Si è altresì affermato che per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 ottobre 2010, n. 3726 e 15 aprile 2009 n. 859). Anche questo Tribunale, come correttamente ha ricordato parte ricorrente, ha già in precedenza rilevato la necessità che il potere di discrezionalità tecnica posto in essere dalla Soprintendenza nella valutazione di compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici, sia strettamente riferito all’intervento di cui si tratta, risultando indispensabile poter evincere gli elementi del paesaggio e dell’ambiente  che potrebbe risultare deturpato, o quanto meno pregiudicato dalle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza. In mancanza di detti presupposti, e quindi in assenza di elementi che consentano di ricostruire l’iter logico e le ragioni dell’incompatibilità, è del tutto evidente che la valutazione, pur di merito, si traduce in un giudizio apodittico che potrebbe risultare estensibile ed applicabile sempre e comunque a prescindere dal contesto paesaggistico in cui l’impianto si colloca. Applicando dunque questi principi alla vicenda in esame, emerge l’eccesso di potere in cui è incorsa  l’Amministrazione, non risultando possibile individuare il valore architettonico o paesaggistico dell’edificio, o ancora i valori e le esigenze da tutelare nell’ambiente circostante. Non è dato comprendere quale degrado paesaggistico creerebbe il posizionamento dei pannelli su due falde anziché su una, né i vantaggi riconducibili ad una loro disposizione asimmetrica piuttosto che simmetrica. Ne consegue che sia possibile annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui subordinano l’autorizzazione all’installazione dei pannelli fotovoltaici a determinate condizioni e prescrizioni".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 48 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC