La motivazione del diniego paesaggistico può essere sintetica (“uso di materiali impropri”) se le ragioni risultino evidenti dal contesto

30 Gen 2014
30 Gennaio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 21 del 2014 si occupa ancora una volta della motivazione dei dinieghi in materia di vincolo paesaggistico.

Nel caso specifico il diniego era stato motivato dicendo che “l’uso di materiali impropri altera negativamente il sito tutelato”.

Anche se tale motivazione risulta piuttosto trasandata, il TAR non ha accolto il ricorso, dicendo sostanzialmente che basta poco per rendersi conto che il Comune aveva ragione (evidentemente chi ha ragione non sempre però riesce a spiegarlo adeguatamente agli altri).

Dice, infatti, il TAR: "Invero, esaminati gli atti di causa e rilevate le caratteristiche dei due manufatti abusivi, risulta agevole comprendere le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a non concedere la sanatoria. Infatti, tenuto conto dell’espresso riferimento all’uso di materiali impropri, la rilevabile presenza di lastre ondulate in plastica e di una tettoia in lamiera, consentono di comprendere in maniera adeguata le motivazioni, seppure succintamente espresse, che hanno determinato l’amministrazione a non concedere la sanatoria. Come già affermato da questa Sezione, in materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento: ed in tal senso va intesa la decisione (T.A.R. Veneto, II, 24 gennaio 2009, n. 151) in cui la Sezione ha rammentato che l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/90, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti (cfr. anche T.A.R. Veneto, II, n. 6427/2010). La fattispecie all'esame del Collegio rientra in quest'ultima ipotesi. Come già osservato, infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione, emerge che i due manufatti hanno caratteristiche tali, proprio con riferimento ai materiali utilizzati, da porsi in contrasto con l’ambito tutelato nel quale insistono, da cui la ritenuta in suscettibilità alla sanatoria. Esclusa ogni rilevanza dell’invocato affidamento, stante la permanenza dell’illecito derivante dalla realizzazione di opere abusive, e ritenuto quindi che il diniego, seppure sinteticamente motivato, abbia adeguatamente focalizzato le problematiche ostative al rilascio del condono, il ricorso non può trovare accoglimento e va pertanto respinto".

sentenza TAR Veneto n. 21 del 2014

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