Per il TAR Veneto è tramontata l’era dell”IPSE DIXIT” della Soprintendenza‏

21 Gen 2014
21 Gennaio 2014

Con una serie di recenti sentenze di costante orientamento, il TAR Veneto dice che la motivazione di taluni dinieghi in materia paesaggistica da parte delle Soprintendenza risulta: "...vaga ed inconsistente e denota una carente istruttoria...".

A leggere le sentenze del TAR Veneto sembrerebbe finita l'era dell'ipse dixit delle Soprintendenze quali "supreme autorità".

Anch'esse sembrerebbero oramai cadute dall'Olimpo e rientrate a pieno titolo nel novero delle normali comuni autorità amministrative; per sostenere i loro dinieghi non pare possano più pretendere di dire: "è così perchè lo dico io" (che finora era diventato anche: "è così perchè lo ha detto la Soprintendenza") .  Anche le Soprintendenze devono tenere in debito conto la legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo ed eventualmente, se non concordano, motivare in fatto e controdedurre in modo analitico e puntuale rispetto alle posizioni espresse da altre autorità amministrative in corso di procedimento.

Il TAR Veneto restituisce così dignità ai comuni subdelegati dalla regione in materia paesaggistica ed alle commissioni del paesaggio, ove confermate.

Indico come esempi di questo orientamento le sentenze del TAR Veneto n.  44 e n. 51 del 2014.

 Peraltro segnalo, oltre a queste citate, anche altre recenti sentenze nelle quali il TAR Veneto esprime il proprio orientamento critico sui provvedimenti negativi della Soprintendenza:

 - TAR Veneto - sentenza n. 1407/2013: " 2. Per quanto concerne il ricorso 2151/11 è possibile disporne l’accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendo sul punto fondato il primo motivo, nell’ambito del quale si censura il carattere apodittico e generico della motivazione.";

 - TAR Veneto - sentenza n. 1294/2013 - "che, invero, detta valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto, all’intervento di cui si tratta;"

 - TAR Veneto - sentenza n. 1104/2013 . " 1.2 La semplice lettura della motivazione sopra citata consente di rilevare come la valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sia del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto e all’intervento di cui si tratta." ;

 - TAR Veneto - sentenza n. 48/2014 - "Il ricorso può essere accolto, risultando fondato il primo motivo del ricorso, mediante il quale si sostiene il carattere apodittico e generico della motivazione contenuta nel parere della Soprintendenza".

Confidiamo che il Consiglio di Stato confermi tale innovativo orientamento del TAR Veneto.

dott. David De Arena

sentenza TAR Veneto n. 44 del 2013

sentenza TAR veneto n. 51 del 2014

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5 replies
  1. Dario Meneguzzo says:

    Caro Architetto Zampieri, comprendo il Suo punto di vista, ma guardi che i provvedimenti della Soprintendenza sono spesso proprio indifendibili, perchè non si capisce il senso del no. Per esempio nella sentenza n. 51 del TAR la Soprintendenza ha detto di no a un intervento del tutto conforme al prg, che era stato oggetto di VAS.

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  2. mirko says:

    premetto che non lavoro in soprintendenza e quindi faccio un commento “spontaneo” e “personale”
    non condivido il commento finale del dott De Arena “…Confidiamo che il Consiglio di Stato confermi tale innovativo orientamento del TAR Veneto”
    spero piuttosto il contrario, per dare la giusta dignità al “progetto” come riferimento unico e principale per il buon rinnovamento e trasformazione del ns territorio “tutelato”
    mi chiedo infatti come mai avvocati, Tar e dintorni siano diventati così “bravi” da saper giudicare progetti e relativi pareri, spesso riferiti a progetti posti in luoghi delicati e di estremo interesse paesaggistico architettonico, storico , culturale ecc ecc annullando pareri sempre con la stessa buona frase “… carattere apodittico e generico della motivazione …”
    giustamente gli avvocati fanno bene il loro lavoro, forse a questo punto lo fanno meglio dei progettisti (architetti ingegneri geometri ecc), forse a volte è proprio colpa di quest’ultimi la cui mediocre preparazione media in tema “progettuale” rende necessario un diniego della soprintendenza che purtroppo non sempre riesce ad emettere pareri esaurienti e/o con “buone e chiare motivazioni”, dato che il tema dell’inserimento paesaggistico non è “matematica” (mq, mc, altezze, distanze, ecc)
    io sto dalla parte della “buona progettazione” , al di là di chi possa spuntarla ai prossimi ricorsi
    chissà che il piano paesaggistico regionale possa dare qualche aiuto a tutti ….. progettisti, comuni, soprintendenze, ecc ……

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    • Artu says:

      Il commentatore Mirko probabilmente non ha mai subito sulla propria pelle la profonda inefficienza e preferisco definirla solo così della nostra amata Soprintendenza! In un nostro progetto sono arrivati a respingere il progetto perché non avevamo disegnato le bocche di lupo del fabbricato! Peccato per la loro intelligenza perché le bocche di lupo non c’erano perchè non c’era lo scantinato….! Il fabbricato in questione non aveva lo scantinato ma bensì gli igloo!!! Capito Mirko?? Vuoi altre …non so come chiamarle?? Ne abbiamo da raccontare. Più delle volte è pura e semplice arroganza, supponenza, con particolare riguardo a quei funzionari che preparano le istruttorie…tra una maternità e l’altra!

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      • mirko says:

        capisco la vs “amarezza” … forse allora sono fortunato a rapportarmi con un “buon” ed “efficiente” ramo della Soprintendenza. Sicuramente quanto evidenzia Artu fa venire la pelle d’oca …. !!! per quanto riguarda ” … conforme al prg, che era stato oggetto di VAS. ” non commento … dato che spesso varrebbe la pena veder l’effettiva qualità del progetto oggetto di discussione.

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        • Artu says:

          Caro Mirko ti racconto un’altra chicca: Progetto già autorizzato, variante per sfruttare tutta la volumetria, alziamo il fabbricato di 80 cm, non modifichiamo minimamente i prospetti.
          Bocciato perché l’aumento della cubatura “…viola l’incommensurabile bellezza dei luoghi.”, testo riportato fedelmente dal provvedimento di diniego!
          Successivo incontro: modifichiamo i progetti e abbassiamo il tetto di 15 cm. = progetto approvato!!!
          Cosa ci rimane da dire????
          Per l’esattezza il funzionario responsabile dell’istruttoria è sempre lo stesso!

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