Ritardo nel rilascio della autorizzazione paesaggistica e risarcimento dei danni

13 Feb 2018
13 Febbraio 2018

L’art. 146 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prescrive che l’amministrazione comunale entro il termine di quaranta giorni debba trasmettere alla Soprintendenza la domanda corredata da una relazione e una proposta di provvedimento, e che la Soprintendenza ha il termine di quarantacinque giorni per esprimere il proprio parere vincolante, e che infine il Comune ha il termine di venti giorni per provvedere conformandosi al parere della Soprintendenza.

Il termine complessivo del procedimento è pertanto fissato in centocinque giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza.

Il TAR ha esaminato un ricorso col quale il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni, dal momento che il comune aveva rilasciato l'autorizzazione paesaggistica, totalizzando un ritardo complessivo di duecentoventisei giorni.

Il TAR però respinge la domanda, in quanto nel periodo del ritardo il ricorrente era privo di un titolo edilizio per realizzare l'intervento e, quindi, manca il nesso di causalità tra il ritardo e il danno lamentato. 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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