Una “bellezza di insieme” di cui all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio implica che nulla venga modificato

27 Giu 2013
27 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 830 del 2013 decide un ricorso avverso l'atto col quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona ha espresso parere negativo in merito al progetto di nuova costruzione oggetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente.

Il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza, ex art. 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.,  è articolato sulla base di due argomentazioni, riguardanti il pregiudizio derivante dalla demolizione di un edificio, tipico esempio di architettura rurale, testimonianza dell’interrelazione fra l’uomo ed il contesto esistente di particolare pregio, e le caratteristiche della proposta progettuale, la quale non risulta per tipologia compatibile con il peculiare contesto nel quale dovrebbe inserirsi.

Il ricorrente ha impugnato il parere per difetto di motivazione e di istruttoria, ma il TAR ha respinto il ricorso.

Scrive il TAR: "dato atto della peculiarità dell’ambito nel quale si intende realizzare l’intervento progettato dalla ricorrente, il quale rappresenta una cd. “bellezza di insieme”, così come identificata dall’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la quale il pregio sotto il profilo paesaggistico, che ha determinato l’insorgenza del vincolo, deriva dalle caratteristiche complessive dell’ambito, meritevoli di essere mantenute così come esistenti, che quindi coinvolge tutti gli insediamenti ivi presenti, anche se non aventi particolare pregio individuale;
che, come costantemente affermato riguardo alle ”bellezze di insieme”, trattasi di preservare da alterazioni un “quadro di insieme”, di cui anche il fabbricato de quo, insistente nel particolare contesto del territorio della Valpolicella, fa parte;
ne consegue che la pur sintetica motivazione data dalla Soprintendenza a sostegno del parere sfavorevole espresso in ordine all’intervento progettato dalla ricorrente, ha comunque evidenziato le ragioni che ostano alla realizzazione dello stesso - peraltro facilmente intuibili dalla sola visione delle foto con simulazione della nuova costruzione, benché sia stato previsto il recupero dei materiali derivanti dal vecchio e demolendo edifico rurale – di modo che risultano sufficientemente esternate le ragioni che, sulla base della corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, hanno portato la  Soprintendenza ad esprimersi in senso negativo circa l’assentibilità dell’intervento".

sentenza TAR Veneto 830 del 2013

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