DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2018, n. 13 

Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio  dei
condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del
vincolo di destinazione alberghiera in  caso  di  interventi  edilizi
sugli   esercizi   alberghieri   esistenti   e   limitatamente   alla
realizzazione della  quota  delle  unita'  abitative  a  destinazione
residenziale,  ai  sensi  dell'articolo  31  del   decreto-legge   12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. (18G00036) 
(GU n.54 del 6-3-2018)
 
 Vigente al: 21-3-2018  
 
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                         sulla proposta del 
 
 
                 MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, con
cui sono state trasferite al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri in materia di turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2016,   recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2  aprile  1968,
n. 1444,  recante  «Limiti  inderogabili  di  densita'  edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi  e  spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi  strumenti
urbanistici  o  della  revisione  di  quelli  esistenti,   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967»; 
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241,  recante:  «Nuove  norme  sul
procedimento amministrativo»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
settembre 2002, recante: «Recepimento dell'accordo fra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione,  la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico»; 
  Visto il decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo  del  21
ottobre 2008, «Definizione delle tipologie dei servizi forniti  dalle
imprese    turistiche    nell'ambito    dell'armonizzazione     della
classificazione alberghiera»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, dell'11 febbraio 2009,  n.
34,  ed,  in  particolare,  il  relativo  allegato,   «Prospetto   di
definizione degli standard  minimi  nazionali  dei  servizi  e  delle
dotazioni per la classificazione degli alberghi»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  recante:
«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.
246, nonche' attuazione  della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  222,  recante:
«Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione,
segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),  silenzio
assenso e comunicazione e di definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.
83, recante: «Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del  patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura  e  il  rilancio  del  turismo»,
convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  ai  sensi  del  quale
«Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per  promuovere
l'adozione  e  la  diffusione  della  "progettazione  universale"   e
l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, con  proprio  decreto  da  emanare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante:  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive», convertito dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164; 
  Visto, in particolare, l'articolo 31, il quale al comma  1  dispone
che: «Al fine di diversificare l'offerta  turistica  e  favorire  gli
investimenti volti alla riqualificazione degli  esercizi  alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  sede  di  Conferenza  unificata   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel, [...]» e, al comma
2: «Con il decreto di cui  al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo  di  destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi  alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'
abitative a destinazione  residenziale  di  cui  al  medesimo  comma.
[...]»; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 22 giugno 2017; 
  Uditi i pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 27 luglio  2017
e del 23 novembre 2017; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Al  fine  di  diversificare  l'offerta  turistica,  nonche'  di
favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli  esercizi
alberghieri esistenti sul territorio nazionale, il  presente  decreto
definisce le condizioni di esercizio dei condhotel e indica i criteri
e  le  modalita'  per  la  rimozione  del  vincolo  di   destinazione
alberghiera,  limitatamente  alla  realizzazione  della  quota  delle
unita' abitative a destinazione residenziale. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  agli  esercizi  alberghieri
esistenti  che  rispettano  le  condizioni  di   esercizio   di   cui
all'articolo 4 del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) condhotel: un esercizio  alberghiero  aperto  al  pubblico,  a
gestione unitaria, composto da una o piu' unita' immobiliari  ubicate
nello stesso comune o da parti  di  esse,  che  forniscono  alloggio,
servizi accessori ed eventualmente vitto, in  camere  destinate  alla
ricettivita'  e,  in  forma  integrata  e  complementare,  in  unita'
abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di
cucina, la cui superficie complessiva non puo' superare i  limiti  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); 
    b) gestione  unitaria:  attivita'  concernente  la  fornitura  di
alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, riferibile ad  un
condhotel, sia per le camere  destinate  alla  ricettivita'  che,  in
forma  integrata  e  complementare,  per  le   unita'   abitative   a
destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina; 
    c)  fornitura  di  servizi  alberghieri  in  forma  integrata   e
complementare: attivita' concernente la fornitura anche  alle  unita'
abitative di tipo residenziale dei servizi alberghieri  e  aggiuntivi
normalmente assicurati dal gestore unico  della  struttura  ricettiva
alle camere destinate alla ricettivita'; 
    d)  gestore  unico:  il  soggetto  responsabile  della   gestione
unitaria dell'esercizio alberghiero, avviato  ai  sensi  delle  leggi
vigenti in materia di avviamento dell'esercizio alberghiero; 
    e) riqualificazione: interventi  di  restauro  e  di  risanamento
conservativo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del  decreto
del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  nonche'
interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d) del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380,  la  cui  realizzazione  comporta   per   l'esercizio
alberghiero  l'acquisizione  di  requisiti  per  una  classificazione
superiore a quella precedentemente attribuita di almeno  una  stella,
da cui risulti una classificazione minima  di  tre  stelle  all'esito
dell'intervento di  riqualificazione,  ad  eccezione  degli  esercizi
contrassegnati da una classificazione di quattro stelle  o  superiore
gia' prima dell'intervento di cui alla presente  lettera,  anche  nel
rispetto delle eventuali prescrizioni disposte da leggi regionali; 
    f) unita' abitative ad uso residenziale: unita' abitative, per le
quali sia intervenuto  specifico  mutamento  di  destinazione  d'uso,
dotate di servizio autonomo di  cucina,  inserite  nel  contesto  del
condhotel, destinate alla vendita e soggette al limite di  superficie
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del  presente
decreto. 
                               Art. 4 
 
 
                Condizioni di esercizio dei condhotel 
 
  1. I condhotel rispondono alle seguenti condizioni di esercizio che
devono svolgersi con modalita' compatibili con la  gestione  unitaria
della struttura in cui gli stessi sono ubicati: 
    a) presenza  di  almeno  sette  camere,  al  netto  delle  unita'
abitative  ad  uso   residenziale,   all'esito   dell'intervento   di
riqualificazione di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  e),  del
presente decreto, ubicati in una o piu' unita'  immobiliari  inserite
in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi  una
distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio  alberghiero
sede del ricevimento, fermo restando il requisito di cui alla lettera
c) del presente comma; 
    b) rispetto della  percentuale  massima  della  superficie  netta
delle unita' abitative ad uso residenziale pari al quaranta per cento
del totale della superficie netta destinata alle camere; 
    c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono
del condhotel, sia in qualita' di ospiti  dell'esercizio  alberghiero
che di proprietari delle unita' abitative a uso residenziale, con  la
possibilita' di prevedere un ingresso specifico  e  separato  ad  uso
esclusivo di dipendenti e fornitori; 
    d) gestione unitaria e integrata  dei  servizi  del  condhotel  e
delle  camere,  delle  suites  e  delle  unita'  abitative   arredate
destinate  alla  ricettivita'  e  delle  unita'  abitative   ad   uso
residenziale, di cui all'articolo 5, per la  durata  specificata  nel
contratto di trasferimento delle unita' abitative ad uso residenziale
e comunque non inferiore a dieci anni dall'avvio  dell'esercizio  del
condhotel; 
    e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del
quale    venga    riconosciuta    all'esercizio    alberghiero    una
classificazione minima di tre stelle; 
    f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilita'  per
le unita' abitative ad uso residenziale, ai  sensi  dell'articolo  24
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                               Art. 5 
 
 
               Esercizio dell'attivita' dei condhotel 
 
  1. Le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinano le  modalita'
per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' dei condhotel  nel  rispetto
della legislazione vigente e delle disposizioni di  cui  al  presente
decreto. 
  2. I servizi di cui all'articolo 31, comma 1 del  decreto-legge  n.
133 del 2014, per le unita'  abitative  a  destinazione  residenziale
devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non  inferiore
a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi  i  casi
di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta'
dell'esercente. La violazione dell'obbligo di cui  al  primo  periodo
configura, al momento della cessazione anticipata  della  prestazione
dei servizi, un mutamento non  consentito  della  destinazione  d'uso
dell'immobile. 
                               Art. 6 
 
 
          Acquisto di unita' abitative ad uso residenziale 
                       ubicate in un condhotel 
 
  1. I contratti  di  trasferimento  della  proprieta'  delle  unita'
abitative ad uso residenziale ubicate in  un  condhotel  indicano  le
condizioni di cui all'articolo 4 poste  a  disciplina  dell'esercizio
del diritto oggetto del contratto di compravendita. 
  2. In particolare devono essere ricompresi i seguenti contenuti: 
    a) per quanto riguarda  i  beni  oggetto  di  compravendita,  una
descrizione accurata e dettagliata  dell'immobile  e  dell'ubicazione
all'interno dell'esercizio  del  condhotel,  nonche'  la  descrizione
appropriata dell'intera struttura; 
    b) per quanto riguarda i servizi, le condizioni di godimento e le
modalita' concernenti l'uso di eventuali strutture comuni; 
    c) per quanto riguarda  i  costi  imputabili  ai  proprietari  di
unita' abitative ad uso residenziale ubicate  in  un  condhotel,  una
descrizione accurata e appropriata di tutti  i  costi  connessi  alla
proprieta' dell'unita' residenziale, delle modalita'  attraverso  cui
tali costi sono ripartiti, con indicazione delle spese  obbligatorie,
quali  quelle  relative  ad  imposte   e   tasse,   e   delle   spese
amministrative e gestionali  generali,  quali  quelle  relative  alla
gestione,  manutenzione  e  riparazione  delle   parti   comuni   del
condhotel; 
    d) la previsione che l'unita' abitativa a uso  residenziale,  ove
non utilizzata dal proprietario, con il suo  consenso,  possa  essere
adibita da parte del gestore unico a impiego alberghiero. 
  3. I contratti  di  trasferimento  della  proprieta'  delle  unita'
abitative  ad  uso  residenziale  poste  all'interno  dei   condhotel
regolano altresi' le  modalita'  di  utilizzo  delle  singole  unita'
abitative, qualora venga meno per  qualunque  causa  l'attivita'  del
gestore unico. 
  4. Nel caso di interruzione dell'erogazione dei servizi comuni o di
sopravvenuta  impossibilita',  a  qualunque  titolo  intervenuta,  il
proprietario  della  struttura  alberghiera  si  impegna,  attraverso
apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi  posti
a carico del gestore ai sensi dell'articolo 7. In subordine, nel caso
di impossibilita'  sopravvenuta,  anche  per  il  proprietario  della
struttura alberghiera, dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
precedente  periodo,  il  medesimo  si  impegna  a  indennizzare   il
proprietario dell'unita' abitativa ad uso residenziale. 
                               Art. 7 
 
 
                     Obblighi del gestore unico 
 
  1. Il gestore unico si impegna a  garantire  ai  proprietari  delle
unita' abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti
i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui
alle  rispettive  leggi  regionali  e  alle  relative  direttive   di
attuazione per il livello in cui il condhotel e' classificato,  anche
quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma
2, lettera b). 
                               Art. 8 
 
 
           Obblighi del proprietario dell'unita' abitativa 
                         ad uso residenziale 
 
  1.  Il  proprietario  dell'unita'  abitativa  ad  uso  residenziale
ubicata in un condhotel si  impegna  a  rispettare  le  modalita'  di
conduzione  del  condhotel,  a   garantire   l'omogeneita'   estetica
dell'immobile in caso di interventi  edilizi  sull'unita'  acquisita,
nonche' gli ulteriori obblighi  definiti  attraverso  la  regolazione
negoziale di cui all'articolo 6. 
                               Art. 9 
 
 
       Adempimenti in materia di sicurezza e a fini statistici 
 
  1. Il gestore unico del condhotel o  suo  incaricato  provvede,  ai
sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e
con le modalita' indicate  dal  decreto  ministeriale  ivi  previsto,
all'identificazione   degli   ospiti   delle   unita'   abitative   a
destinazione   residenziale   e   a    comunicare    alla    Questura
territorialmente  competente  le  generalita'   delle   persone   ivi
alloggiate,  nonche'  alle  comunicazioni  a  fini  statistici  delle
presenze turistiche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. 
  2. Il gestore unico, anche nei casi previsti dall'articolo 6, comma
2, lettera d), e' soggetto ai controlli sull'esercizio  di  strutture
ricettive previsti dal regio decreto di cui al comma 1. 
                               Art. 10 
 
 
            Trasferimento della proprieta' dell'immobile 
 
  1. Ai fini della prescritta pubblicita' l'atto di  compravendita  o
di trasferimento della  proprieta',  a  titolo  oneroso  o  gratuito,
dell'unita' abitativa di tipo  residenziale  ubicata  nel  condhotel,
deve essere trascritto nei registri immobiliari. 
                               Art. 11 
 
 
          Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera 
 
  1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione  alberghiera
in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti  e
limitatamente alla realizzazione della quota delle  unita'  abitative
ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica,  le
Regioni  possono  prevedere,  con  norme  regionali  di   attuazione,
modalita' semplificate per l'approvazione di varianti agli  strumenti
urbanistici da parte dei Comuni. 
  2. Ove la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono
concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati  ad  esercizio
alberghiero con il cambio di destinazione d'uso a civile  abitazione,
previo  pagamento  dei  relativi  oneri  di  urbanizzazione,   e   la
possibilita' di frazionamento e alienazione anche per singola  unita'
abitativa,  purche'  venga  mantenuta  la  gestione  unitaria  e  nel
rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del
1968,  e  dalle  leggi  regionali  in  materia  con  rifermento  alla
destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale.  Il  vincolo
di destinazione alberghiera non puo' essere rimosso oltre  il  limite
della percentuale massima di superficie netta destinabile  ad  unita'
abitative ad uso residenziale ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettera b); il provvedimento di rimozione del vincolo, per  la  parte
eccedente il predetto limite, e' inefficace. 
  3. Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso su richiesta  del
proprietario della  struttura  alberghiera  in  cui  si  esercita  il
condhotel, previa restituzione dei contributi  e  delle  agevolazioni
pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della
scadenza del finanziamento agevolato. 
                               Art. 12 
 
 
                        Programmazione locale 
 
  1. Al fine di salvaguardare le specificita'  e  le  caratteristiche
tipiche dell'ospitalita' turistica territoriale, le Regioni, con atti
regionali, possono prevedere  appositi  strumenti  di  pianificazione
concernenti  la  realizzazione  dei  condhotel  in   modo   che   sia
assicurata, d'intesa con ciascun  Comune  interessato,  una  adeguata
proporzione fra unita' abitative ad uso residenziale in  condhotel  e
ricettivita' alberghiera. 
                               Art. 13 
 
 
              Clausola di salvaguardia delle autonomie 
 
  1. Le Regioni a statuto ordinario adeguano i propri  ordinamenti  a
quanto  disposto  dal  presente  decreto  entro  un  anno  dalla  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Restano  ferme,  in  quanto
compatibili  con  quanto   disposto   dal   presente   articolo,   le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 13 settembre 2002. 
  2. Nel medesimo termine di cui al comma 1,  le  Regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  adeguano  i
propri ordinamenti ai sensi dei rispettivi statuti speciali  e  delle
relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 gennaio 2018 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     La Sottosegretaria di Stato 
                               Boschi 
 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                            Franceschini 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro e politiche sociali, reg.ne n. 408