Archive for month: Novembre, 2024

Incostituzionale la legge sarda sul riuso edilizio che imponeva l’ottenimento di un punteggio minimo per l’offerta tecnica ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare

11 Nov 2024
11 Novembre 2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda, ai sensi della quale nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce requisito di ammissione dell’offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60% del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica stessa.

Il legislatore regionale, imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, ha leso l’autonomia di scelta delle Stazioni appaltanti, precludendo ad esse una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte, in contrasto con l’art. 108 d.lgs. 36/2023, sul presupposto che il codice degli appalti è adottato dallo Stato in nome della tutela della concorrenza.

La garanzia di un confronto concorrenziale effettivo necessita dell’autonomia delle Stazioni appaltanti nella valutazione caso per caso della migliore offerta. Tale autonomia – anche al fine di favorire la concorrenza – è stata rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 rispetto alle precedenti sue versioni, come è chiaramente dimostrato dalle importanti norme contenute nei primi tre articoli del codice, dedicate ai «principi generali» che regolano la contrattualità pubblica: principio del risultato (art. 1), principio della fiducia (art. 2) e principio dell’accesso al mercato (art. 3). L’autonomia delle Stazioni appaltanti, dunque, risulta potenziata: limitarla significherebbe pregiudicare la competizione tra le imprese che aspirano all’aggiudicazione del contratto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Genericità del motivo di ricorso al G.A.

09 Nov 2024
9 Novembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali potrebbe desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussista, pena l’inammissibilità per genericità della censura proposta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Gli atti meramente confermativi

09 Nov 2024
9 Novembre 2024

Il TAR Veneto ha definito gli atti meramente confermativi come quegli atti che si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte della P.A., di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei cd. provvedimenti di secondo grado, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La condanna alle spese di lite

09 Nov 2024
9 Novembre 2024

Nel caso di specie, il TAR Veneto dichiarava un ricorso improcedibile, per aver il ricorrente dichiarato di non aver più interesse alla decisione, essendo stato archiviato il procedimento a lui sfavorevole.

A seguire, il TAR si è occupato della condanna alle spese.

In premessa, il TAR ha ribadito l’ampio potere discrezionale del giudice sul punto, che può individuare sul piano equitativo dei giusti motivi di compensazione, anche in base all’analisi del complessivo contegno processuale di tutte le parti in causa.

Si segnala che questo non è un orientamento univoco: altri giudici affermano invece il principio di tassatività dei motivi di compensazione delle spese di lite.

Nel caso di specie, il TAR compensava appunto le spese di lite, sulla base del contegno complessivo delle parti. Più precisamente:

a) quanto al ricorrente, per aver presentato l’istanza di fissazione di udienza a seguito dell’avviso di perenzione, invece di comunicare anni addietro il sopravvenuto difetto di interesse;

c) quanto alla P.A. resistente, per essersi costituita con un atto di mera forma solo quattro anni dopo l’archiviazione del procedimento per cui è causa, senza darne notizia specifica e senza eccepire l’improcedibilità del ricorso.

Insomma nessuno, per la parte di propria competenza, contribuiva alla celere definizione in rito del giudizio, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, a cui tutte la parti in causa dovrebbero cooperare (art. 2, co. 2 c.p.a.).

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’impugnazione di un atto per violazione o elusione del giudicato deve essere avanzata innanzi al giudice dell’ottemperanza

09 Nov 2024
9 Novembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che la censura per la violazione e/o elusione del giudicato va dedotta in sede di ottemperanza, attesa la competenza funzionale inderogabile ex art. 14, co. 3 c.p.a. di tale giudice, considerando che la possibilità di proporre un unico giudizio inteso ad ottenere sia una pronuncia sullo specifico profilo di nullità in argomento che, in subordine, l’annullamento per vizi di legittimità della riedizione del potere amministrativo, è stata riconosciuta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2/2013) soltanto a fronte di un ricorso cumulativo proposto in sede di ottemperanza, e non nell’ambito di un nuovo giudizio di cognizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia espropriativa

09 Nov 2024
9 Novembre 2024

Nel caso di specie, un proprietario dissenziente impugnava con un ricorso straordinario al Capo dello Stato, sotto vari profili procedimentali, gli atti di adozione ed approvazione di un PUA, di cui affermava espressamente “il carattere sostanzialmente espropriativo”. A suo dire, l’attuazione da parte del Consorzio ex art. 21 l.r. Veneto 11/2004 avrebbe comportato l’esproprio di aree di proprietà dei non aderenti al consorzio, per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione da cedere o da asservire ad uso pubblico.

A seguito dell’opposizione della P.A. resistente, il proprietario trasponeva il ricorso innanzi al Giudice amministrativo.

Il TAR Veneto ha affermato che, ai fini del rispetto del termine per la trasposizione, a pena di inammissibilità del ricorso, entro il termine perentorio il ricorrente in via straordinaria deve effettuare sia il deposito dell’atto di costituzione, sia la notifica di tale avvenuto deposito, potendo ogni ulteriore atto, compreso il deposito della predetta notifica, intervenire successivamente.

Indipendentemente dalla sequenza degli adempimenti formali compiuti per la trasposizione del ricorso straordinario, deve essere osservato per entrambi gli adempimenti (deposito e notifica) il termine perentorio di 60 giorni per il rito ordinario e di 30 giorni – com’è stato riconosciuta la fattispecie in esame – in ipotesi di dimidiazione di cui all’art. 119, co. 2 c.p.a., decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sospensione COVID dei termini d’impugnazione

09 Nov 2024
9 Novembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103 d.l. 18/2020 (come convertito dalla l. 27/2020) e dell’art. 37 d.l. 23/2020 (come convertito dalla l. 40/2020), la legislazione emergenziale ha sospeso tutti i termini dei procedimenti pendenti al 23.02.2020 (o iniziati successivamente a questa data) per tutto il periodo intercorrente tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, per cui solo dal 16.05.2020 è iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Fugit inreparabile tempus: ovvero dei 35 secondi di ritardo che fecero sfumare 10 milioni di euro di agevolazioni

08 Nov 2024
8 Novembre 2024

Assurse all’onore delle cronache nazionali il caso dei 10 milioni di euro di agevolazioni PNRR, persi da un Comune per aver inviato la relativa domanda con 35 secondi ritardo rispetto alla scadenza del mezzogiorno dell’ultimo giorno utile.

Il Consiglio di Stato ha calato il sipario sulle ultime speranze di ottenere la somma, affermando i principi che seguono.

È tardiva la domanda presentata via PEC, le cui ricevute di accettazione e di consegna siano successive di pochi secondi rispetto all’orario di scadenza indicato dalla lex specialis (nella specie 33 e 35 secondi dopo le ore 12.00) in quanto, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva. Difatti, allorquando si indica un numero intero (nella specie, ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero e tale ricostruzione risulta ragionevole e conforme ai principi di imparzialità, buon andamento predicati dall’art. 97 Cost. e a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Ai fini del computo della scadenza del termine di partecipazione determinato dalla lex specialis, la fine del giorno considerato (ovvero, “lo spirare della mezzanotte”) non resta integrata fino a che non sia consumato l’ultimo degli 86.400 secondi che compongono il giorno: il che avviene nell’esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo. Pertanto, il giorno termina effettivamente alle ore 23:59:59, mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore 00:00:00, senza soluzione di continuità, indiscutibilmente rappresentando il primo secondo del nuovo giorno.

Post di Daniele Iselle

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Annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, con sentenza appellata, e contratto medio tempore stipulato: quid iuris?

08 Nov 2024
8 Novembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che gli artt. 121 e 122 c.p.a. costituiscono norme speciali rispetto alla norma generale di cui all’art. 336, co. 2 c.p.c. (sul cd. effetto espansivo della sentenza) e, pertanto, prevalgono in caso di conflitto in ossequio al criterio di specialità.

La speciale disciplina prevista per il contenzioso appalti dal c.p.a. regolamenta in quali casi il contratto stipulato possa continuare ad essere efficace nonostante il sopravvenuto annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione della relativa procedura di affidamento.

Gli artt. 121 e 122 c.p.a. sono, dunque, applicabili allorché si controverta sulla sorte del contratto stipulato in virtù dell’aggiudicazione emanata dalla P.A. ed impugnata con il ricorso di primo grado.

Se, dunque, l’annullamento dell’aggiudicazione non travolge sempre e comunque il contratto, la riforma in appello della sentenza di primo grado che abbia accolto il ricorso dell’operatore economico classificatosi al secondo posto determina di certo la caducazione automatica dell’aggiudicazione disposta in ottemperanza alla decisione del TAR impugnata, ma non anche del contratto sulla base della medesima concluso, dovendosi all’uopo valutare la sussistenza delle condizioni per la sua persistente efficacia ai sensi dei menzionati artt. 121 e 122 c.p.a.

Qualora il G.A. ometta di esaminare il profilo dell’efficacia del contratto, non può la P.A. sostituirsi alla sua valutazione. In questi casi il rimedio esperibile è il ricorso per ottemperanza, che può essere proposto anche ai sensi dell’art. 112, co. 5 c.p.a. al fine di ottenere chiarimenti sull’esecuzione della sentenza in questione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Giurisdizione in materia di penali contrattuali

08 Nov 2024
8 Novembre 2024

Il TAR Veneto ricorda che la giurisdizione in materia di penali previste nei contratti di evidenza pubblica è affidata al Giudice Ordinario, trattandosi di questione che attiene alla fase di esecuzione del contratto, e l’oggetto non è la valutazione di legittimità di un provvedimento amministrativo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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