21 Novembre 2024
Approvato in Senato il disegno di legge recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"
In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, vediamo gli aspetti principali della riforma.
Per quanto riguarda la guida sotto l'influenza dell'alcool, vengono aggiunti due ulteriori commi supplementari al comma 9 dell'art. 186 C.d.S., i quali prevedono l'apposizione di indicazioni restrittive sulla patente di guida per i soggetti recidivi: in particolare, codice n. 68 "Niente alcool", in qualunque quantitativo; codice n. 69 "Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla norma EN 50436", che impedisce l'avviamento del motore.
La durata di tali prescrizioni, da due a tre anni, varia a seconda della gravità del fatto, con possibilità di maggiore durata in base alla valutazione della competente Commissione medica.
Modifiche anche all'art. 187 C.d.S: eliminata la locuzione "in stato di alterazione psico-fisica", da cui la previsione della fattispecie di reato "dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti". Sul punto, appare evidente il tentativo del legislatore di rendere tecnicamente e concretamente più semplice l'accertamento del nesso di causa tra l'assunzione di sostanze psicotrope e lo stato di alterazione pregiudicante la guida.
Introdotte, inoltre, nuove modalità di accertamento del reato da parte degli agenti, i quali possono effettuare direttamente sul posto prelievi di liquido salivare, da trasmettere per le relative verifiche ai laboratori certificati.
Da segnalare, inoltre, l'introduzione del nuovo art. 218 ter CdS, rubricato “Sospensione della patente in relazione al punteggio”, che introduce la sanzione accessoria della sospensione breve.
In sostanza, qualora un conducente la cui patente presenta un saldo punti inferiore a 20 commetta una delle infrazioni tassativamente previste dal Cds (tabella allegata all'art. 126 bis), oltre alle sanzioni previste scatta anche la sospensione breve della patente di guida, pari a 7 e 15 giorni a seconda del punteggio, raddoppiabili in caso di incidente stradale.
Vengono inasprite le sanzioni per chi utilizza il telefono cellulare alla guida, fino ad un massimo di Euro 1.400,00 per i recidivi.
Per quanto riguarda i monopattini, la riforma prevede l'obbligo di assicurazione, contrassegno identificativo (targa) del mezzo e utilizzo del casco.
Post di Diego Giraldo – avvocato
Commenti recenti