PAT e destinazione d’uso
Il TAR Veneto ha affermato che in base alla l.r. Veneto 11/2004 non è il P.A.T., bensì il P.I. a dover definire le destinazioni d’uso delle singole aree (art. 17, co. 2) oppure, dopo l’approvazione del P.A.T.I., il P.R.G. vigente che diviene P.I. (art. 48). Post di Alberto Antico – avvocato
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