LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
 
 Vigente al: 23-1-2018  
 
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario
puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli  atti,
salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente. 
  L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per  la
notificazione degli atti  in  materia  civile  ed  amministrativa  da
eseguirsi fuori del comune ove ha  sede  l'ufficio,  eccetto  che  la
parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. 
  ((Il servizio deve essere erogato da operatori postali in  possesso
della licenza di cui all'articolo 5, comma 2,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e  deve  rispettare  gli
obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le  garanzie
nelle  comunicazioni  ai  sensi  della  legge  4  agosto   2017,   n.
124)).((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                               Art. 2. 
 
  Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti  a  mezzo
del servizio postale e  per  le  comunicazioni  a  mezzo  di  lettera
raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari,  fanno
uso di speciali buste e moduli, per avvisi di  ricevimento,  entrambi
di colore verde, di cui debbono fornirsi  a  propria  cura  e  spese,
conformi ((al modello approvato dall'Autorita' per le garanzie  nelle
comunicazioni, sentito il Ministero della  giustizia)).  Sulle  buste
non sono apposti segni o indicazioni dai  quali  possa  desumersi  il
contenuto dell'atto. 
                                                                ((9)) 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                               Art. 3. 
 
  L'ufficiale  giudiziario  scrive  la  relazione  di   notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione ((del  punto
di accettazione dell'operatore postale)) per mezzo del quale spedisce
la  copia  al  destinatario  in  piego  raccomandato  con  avviso  di
ricevimento.((9)) 
  Presenta ((al punto di  accettazione  dell'operatore  postale))  la
copia  dell'atto  da  notificare  in  busta  chiusa,   apponendo   su
quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o  dimora  o
domicilio del destinatario, con  l'aggiunta  di  ogni  particolarita'
idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresi', il  numero  del
registro  cronologico,  la  propria  sottoscrizione  ed  il   sigillo
dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga  per
la  notificazione  di  sistemi  telematici,  la   sottoscrizione   e'
sostituita dall'indicazione  a  stampa  sul  documento  prodotto  dal
sistema  informatizzato  del  nominativo  dell'ufficiale  giudiziario
stesso.((9)) 
  Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento  compilato  con
le  indicazioni  richieste  dal  modello   predisposto   ((ai   sensi
dell'articolo  2)),  con   l'aggiunta   del   numero   del   registro
cronologico.((9)) 
  Per le notificazioni di atti in  materia  civile  e  amministrativa
effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del  deposito
del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come  mittente  la
parte istante o il suo procuratore quando sia  stato  gia'  nominato;
((Per le notificazioni in materia penale  e  per  quelle  in  materia
civile  e  amministrativa  effettuate  in  corso   di   procedimento,
sull'avviso di ricevimento e sul piego devono  essere  indicati  come
mittenti,  con  indicazione  dei  relativi  indirizzi,  ivi  compreso
l'indirizzo di posta elettronica  certificata  ove  il  mittente  sia
obbligato  per  legge  a  dotarsene,  la  parte  istante  o  il   suo
procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda  di  chi  abbia  fatto
richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso
il mittente che non  sia  gravato  dall'obbligo  di  cui  al  periodo
precedente puo' sempre indicare un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata ai fini della trasmissione  della  copia  dell'avviso  di
ricevimento  ai  sensi  dell'articolo  6)).  Nei  casi  in   cui   il
cancelliere  deve  prendere  nota  sull'originale  del  provvedimento
dell'avvenuta  notificazione  di  un  atto  di  impugnazione   o   di
opposizione, la ricevuta  di  ritorno  deve  indicare  come  mittente
l'ufficiale giudiziario tenuto  a  dare  avviso  dell'impugnazione  o
dell'opposizione.((9)) 
  ((E'  facolta'  dell'operatore   postale   richiedere   una   nuova
compilazione  dell'avviso  o  il  riconfezionamento  del  piego   che
risultino effettuati in modo non conforme  alla  modulistica  di  cui
all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore
puo' rifiutare l'esecuzione del servizio)).((9)) 
  L'ufficiale  giudiziario  corrisponde  le  tasse  postali   dovute,
compresa quella per l'avviso di ricevimento e  della  raccomandazione
di essa, ((al punto di accettazione dell'operatore postale)).((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                               Art. 4. 
 
  L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in  ogni
sua parte e munito del bollo dell'ufficio  postale  recante  la  data
dello stesso  giorno  di  consegna,  e'  spedito  in  raccomandazione
all'indirizzo gia' predisposto dall'ufficiale giudiziario. 
  L'avviso di ricevimento puo' essere trasmesso per telegrafo,  o  in
via telematica quando l'autorita' giudiziaria o la parte  interessata
alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente
anticipi la  spesa,  oltre  il  pagamento  della  tassa  normale.  Il
telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere
le generalita' del destinatario o  della  persona  abilitata  che  ha
ricevuto il piego  con  l'indicazione  della  relativa  qualifica,  i
quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo
registro. 
  L'avviso   di   ricevimento   costituisce    prova    dell'eseguita
notificazione ((, fermi restando gli effetti di quest'ultima  per  il
notificante al compimento delle formalita' a lui direttamente imposte
dalle vigenti disposizioni)). (5)((9)) 
  I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si
computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso  di
ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia  comunque  incerta,
((da quanto attestato)) sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che
lo restituisce.((9)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002,  n.  477
(in G.U. 1a s.s. 04/12/2002, n. 48) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma  terzo,  della  legge  20  novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di  comunicazioni
a mezzo posta connesse con  la  notificazione  di  atti  giudiziari),
nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il
notificante,  alla  data  di  ricezione  dell'atto   da   parte   del
destinatario anziche' a quella, antecedente,  di  consegna  dell'atto
all'ufficiale giudiziario". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                               Art. 5.

  La   ricevuta   di  spedizione  della  raccomandata  e'  conservata
dall'ufficiale  giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove
pure  e'  annotato  l'avviso  di  ricevimento  nelle  ipotesi  di cui
all'ultima  parte  del  quarto  comma dell'articolo 3. In questi casi
l'avviso  di  ricevimento  e'  poi  consegnato al funzionario addetto
all'autorita'  giudiziaria  o  alla  parte  richiedente  insieme  con
l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.
  Negli  altri  casi  previsti  nel  quarto comma dell'articolo 3, il
funzionario   addetto   all'autorita'  giudiziaria  ovvero  la  parte
richiedente,  i  quali  abbiano  ricevuto in restituzione l'avviso di
ricevimento,   richiedono   all'ufficiale   giudiziario   l'originale
dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.
  In ogni caso, la parte puo', anche prima del ritorno dell'avviso di
ricevimento,  farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale
dell'atto  per  ottenere  l'iscrizione  della  causa  a  ruolo  o per
eseguire  il  deposito  del  ricorso  o  controricorso nei giudizi di
Cassazione;  peraltro,  la causa non potra' essere messa in decisione
se  non  sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il
convenuto si costituisca. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 17-30 marzo 1992, n. 140 (in
G.U.  1a  s.s.  08/04/1992,  n.  15)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  5,  terzo  comma,  della legge 20 novembre
1982,  n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a  mezzo  posta  connesse  con  la notificazione di atti giudiziari),
nella  parte  in  cui  non  prevede  la sua applicabilita' ai giudizi
dinanzi   ai   giudici   amministrativi,   ivi   compresi  i  giudizi
elettorali".
                               Art. 6. 
 
  ((1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da'  diritto  ad
alcuna indennita', ma l'operatore  postale  incaricato  e'  tenuto  a
rilasciare, senza spese, un duplicato o altro  documento  comprovante
il recapito del  piego  in  formato  cartaceo  e  a  farlo  avere  al
mittente. Quando il  mittente  ha  indicato  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine  su
supporto analogico dell'avviso di ricevimento  secondo  le  modalita'
prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna  del
piego al destinatario, a trasmettere  con  modalita'  telematiche  la
copia dell'avviso al mittente. In  alternativa,  l'operatore  postale
genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai
sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal  secondo
periodo del presente comma. L'originale  dell'avviso  di  ricevimento
trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove  il
mittente puo' ritirarlo. 
  2.  Per  ogni  piego  smarrito,  l'operatore   postale   incaricato
corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni)). 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1°  giugno
2018. 
                               Art. 7. 
 
  ((1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani  proprie  del
destinatario, anche se dichiarato fallito. 2. Se la consegna non puo'
essere fatta personalmente al destinatario, il piego  e'  consegnato,
nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da  notificare,  a
persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui  ovvero
addetta alla casa ovvero al servizio  del  destinatario,  purche'  il
consegnatario non sia  persona  manifestamente  affetta  da  malattia
mentale o abbia eta' inferiore a quattordici anni. In mancanza  delle
persone  indicate  al  periodo  precedente,  il  piego  puo'   essere
consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che,  vincolata
da  rapporto  di  lavoro  continuativo,  e'  comunque   tenuta   alla
distribuzione della posta al destinatario. 
  3. L'avviso di ricevimento e di documenti  attestanti  la  consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il
piego e, quando la consegna sia  effettuata  a  persona  diversa  dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi  i  documenti
summenzionati, dalla  specificazione  della  qualita'  rivestita  dal
consegnatario,   con   l'aggiunta,   se   trattasi   di    familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. 
  4. Se il destinatario  o  le  persone  alle  quali  puo'  farsi  la
consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento  pur  ricevendo
il piego, ovvero se il destinatario rifiuta  il  piego  stesso  o  di
firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale  a  rifiuto
del  piego,  l'operatore  postale  ne  fa  menzione  sull'avviso   di
ricevimento  indicando,  se  si  tratti  di   persona   diversa   dal
destinatario, il nome ed il cognome  della  persona  che  rifiuta  di
firmare nonche' la sua qualita', appone la data e  la  propria  firma
sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito  al  mittente  in
raccomandazione,  unitamente  al  piego  nel  caso  di  rifiuto   del
destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della  consegna  e'
fornita dall'addetto alla  notifica  nel  caso  di  impossibilita'  o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla
sottoscrizione)). 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                               Art. 8. 
 
  ((1. Se le persone abilitate a  ricevere  il  piego  in  luogo  del
destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero  se  l'operatore  postale
non puo' recapitarlo per temporanea assenza del  destinatario  o  per
mancanza, inidoneita' o assenza delle persone  sopra  menzionate,  il
piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito piu'
vicino al destinatario. 
  2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve  assicurare  la  disponibilita'  di  un  adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita'  ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio. 
  3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta  supervisione  e
responsabilita' dell'operatore postale, pressoi punti di  giacenza  o
sulle  modalita'  alternative  di   consegna   della   corrispondenza
inesitata,  in  relazione  alla  custodia  ed  alle  altre  attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. 
  4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito  e'  data
notizia al destinatario,  a  cura  dell'operatore  postale,  mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento che, in caso di assenza  del  destinatario,  deve  essere
affisso alla porta d'ingresso oppure  immesso  nella  cassetta  della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve  contenere  l'indicazione  del  soggetto  che  ha  richiesto  la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica  e'  stata  richiesta  e  del  numero  di  registro
cronologico corrispondente, della data di deposito  e  dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito  al  destinatario  a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato  mediante  ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha  comunque  per  eseguita  trascorsi  dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui  al
periodo precedente e  che,  decorso  inutilmente  anche  il  predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente. 
  5. La notificazione si ha per eseguita dalla data  del  ritiro  del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui  al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito  lo  dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal  destinatario  o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro  due  giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. 
  6. Trascorsi dieci giorni dalla data di  spedizione  della  lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o  un  suo
incaricato ne abbia curato il ritiro,  l'avviso  di  ricevimento  e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente  in  raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale,  della
data dell'avvenuto deposito e dei  motivi  che  l'hanno  determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al  mittente
in   raccomandazione   con   annotazione   in   calce,   sottoscritta
dall'operatore postale,  della  data  dell'avvenuto  deposito  e  dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato  entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di  ricevimento  o  sia,
comunque, incerta, la notificazione si  ha  per  eseguita  alla  data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso. 
  7.  Fermi  i  termini  sopra  indicati,  l'operatore  postale  puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed  il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa)). 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 settembre 1998, n.  346
(in G.U. 1a s.s. 30/09/1998, n. 39) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della  legge  20  novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di  comunicazioni
a mezzo posta connesse con  la  notificazione  di  atti  giudiziari),
nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il
piego o di firmare il registro di consegna  da  parte  delle  persone
abilitate alla ricezione ovvero  in  caso  di  mancato  recapito  per
temporanea assenza del destinatario o  per  mancanza,  inidoneita'  o
assenza  delle  persone  sopra  menzionate,  del   compimento   delle
formalita' descritte e del deposito del piego  sia  data  notizia  al
destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. 
  Inoltre dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti  a
mezzo posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che  il
piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da  parte
del destinatario, dopo dieci giorni  dal  deposito  presso  l'ufficio
postale". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con  modificazioni,  dalla
L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2 comma 4-bis)  che
"i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo
avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo  8  della
legge 20 novembre 1982, n.  890,  e  successive  modificazioni,  sono
posti a carico  del  mittente  indicato  nell'avviso  di  ricevimento
stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i  casi
di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                               Art. 9. 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione
del motivo del mancato recapito gli  invii  che  non  possono  essere
consegnati  per  i   seguenti   motivi:   destinatario   sconosciuto,
trasferito, irreperibile,  deceduto,  indirizzo  inesatto,  indirizzo
insufficiente, indirizzo inesistente)).((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                              Art. 10.

  Le  disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili,
alle  comunicazioni  a  mezzo  di  lettera raccomandata effettuate da
ufficiale  giudiziario  e  connesse  con  la  notificazione  di  atti
giudiziari.
                              Art. 11. 
 
((ARTICOLO  ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2014,  N.  190,   COME
           MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                              Art. 12. 
 
  Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari  a  mezzo  della
posta sono applicabili alla notificazione degli atti  adottati  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo ((30 marzo 2001, n. 165,)) e successive modificazioni, da
parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.((9)) 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA
DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).((9)) 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA
DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261". 
                              Art. 13.

  Alle  notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a
mezzo  della  posta,  si  applicano  le norme che precedono purche' i
relativi  pieghi  siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio
tavolare  mittente  e  siano  spediti  dal  cancelliere  dell'ufficio
stesso.
                              Art. 14.

  La  notificazione  degli  avvisi  e  degli altri atti che per legge
devono   essere   notificati  al  contribuente  ((deve  avvenire  con
l'impiego  di  plico sigillato e)) puo' eseguirsi a mezzo della posta
((direttamente  dagli  uffici  finanziari,  nonche', ove cio' risulti
impossibile,))  a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali
ovvero    dei   messi   speciali   autorizzati   dall'Amministrazione
finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono
fatti  salvi  i  disposti  di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
60  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  nonche'  le  altre  modalita'  di notifica previste dalle norme
relative alle singole leggi di imposta.
  Qualora   i   messi   comunali   e  i  messi  speciali  autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica
a  mezzo  posta,  il compenso loro spettante ai sensi del primo comma
dell'articolo  4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della
meta'.
                              Art. 15.

  Il  terzo  ed  il  quinto  comma  dell'articolo  169  del codice di
procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
  "Il  portiere  o  chi  ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale
dell'atto  notificato,  e  l'ufficiale  giudiziario  da'  notizia  al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento.   Gli  effetti  della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".
  "Se  le  persone  indicate  nella  prima  parte  di questo articolo
mancano  o  non  sono  idonee  o  si  rifiutano  di ricevere la copia
dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del
comune  dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del
comune   dove   egli   abitualmente   esercita   la   sua   attivita'
professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della
casa  di  abitazione  dell'imputato  ovvero alla porta del luogo dove
egli   abitualmente   esercita   la   sua   attivita'  professionale.
L'ufficiale    giudiziario    deve,    inoltre,   dare   all'imputato
comunicazione  dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata
con  avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono
dal ricevimento della raccomandata".
                              Art. 16. 
 
  Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393,  le  norme
concernenti la notificazione di  atti  giudiziari  e  di  altri  atti
contenute nel regolamento di esecuzione del codice  postale  e  delle
telecomunicazioni, nonche' ogni disposizione  comunque  incompatibile
con quelle della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 novembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                 SPADOLINI - DARIDA - 
                                                    FORMICA - GASPARI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
                            Art. 16-bis. 
 
  ((1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si  applicano
le disposizioni internazionali vigenti tra  gli  Stati".  97-ter.  Ai
fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque  riferimento  della
legislazione vigente all'ufficio  postale  per  mezzo  del  quale  e'
effettuata  la  spedizione  si  intende   riferito   al   "punto   di
accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende
riferito al "punto di deposito)) 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261".