Termini per la revoca e per l’annullamento in autotutela di un atto amministrativo

06 Lug 2019
6 Luglio 2019

Recentemente il TAR Piemonte ha ribadito quali siano le differenze tra la revoca di un provvedimento amministrativo e il suo annullamento in autotutela, in particolare in merito ai termini applicabili a tali due ipotesi di caducazione dell’atto.

Mentre infatti la revoca non è soggetta a termini prestabiliti dalla legge (si richiede infatti solo il mutamento della situazione di fatto ovvero sopravvenuti motivi di interesse pubblico), l’annullamento in autotutela non è più possibile allo spirare di un “termine ragionevole”, che la legge ha successivamente qualificato in massimo 18 mesi.

E tale predetto termine non può essere ritenuto implicitamente applicabile alla revoca, la quale invece deve ritenersi possibile a prescindere dalla presenza di un termine ragionevole ovvero, anche, dell’affidamento del privato, il quale è titolare unicamente di un interesse di natura patrimoniale nel caso in cui la revoca riguardi un atto amministrativo ad efficacia durevole.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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1 reply
  1. Roberto says:

    Salve chiedevo spiegazioni ovviamente mantenendo la privaci in base ad un assoluzione perchè il fatto non sussiste in merito alla guida in stato di ebrezza che mi ha portato per 2 anni a rinnovare la patente a caro prezzo!
    Adesso il prefetto o meglio in base alla assoluzione penale dopo 2 anni..il prefetto ha revocato come si legge sotto citando le motivazioni la Revoca da parte della commissione medica!
    Allego la parte finale!
    Chiedevo il valore di tale atto inviato anche alla commissione e quanto tempo ha per aggiornare il terminale in modo che io possa tornare a rinnovare presso aci o scuola guida!

    DECRETA

    la revoca – ex art. 21 quinquies della Legge nr. 241/1990 – dell’ordinanza di sospensione della patente di
    guida nr. — w.a. Pat. 04.02.2021 emessa a carico di A.R – come sopra
    generalizzato – e, per l’effetto

    INVITA

    la Commissione Medica Locale di ….. a revocare ogni tipo di atto, provvedimento e/o
    procedimento in essere, adottato nei confronti del sig. A.R in esecuzione
    dell’ordinanza revocata con il presente provvedimento.
    E’ fatto salvo l’esercizio di ogni ritenuto profilo di competenza , autonomo ed indipendente, da parte della
    citata C.M.L.

    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della ..
    entro 60 giorni dalla sua notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
    notifica.

    Il presente provvedimento è sottoscritto dal dirigente pro tempore dell’Area III di questa Prefettura – Ufficio
    Territoriale del Governo, giusta il combinato disposto dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo nr. 139/2000 e al
    Decreto del ministero dell’Interno del 04.05.2005.

    Rispondi

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