NovitĂ in materia immobiliare e urbanistica nella legge di bilancio per il 2026 (vincolo cimiteriale e immobili condonati)
Con la l. 30 dicembre 2025, n. 199 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 301 del 30.12.2025 - Suppl. Ordinario n. 42), in vigore dal 01.01.2026, è stata approvata la cd. legge di bilancio per il 2026.
La legge è consultabile al link:
Si segnalano le seguenti novitĂ , connesse con la materia immobiliare e urbanistica.
Il comma 23 dell’art. 1 l. cit. modifica l’art. 5, co. 10 d.l. 70/2011, come convertito dalla l. 106/2011 – ai sensi del quale gli interventi di cui al precedente comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria: adesso l'esclusione degli edifici che non possono usufruire degli interventi (e che di conseguenza possono usufruirne) viene ampliata, estendendola anche agli edifici che hanno conseguito la sanatoria (quindi per "hanno conseguito la sanatoria" devono intendersi i casi nei quali la sanatoria sia stata ottenuta anche in modo diverso dal il rilascio di un titolo abilitativo edilizio in sanatoria) e a quelli che hanno beneficiato del condono edilizio.
Il successivo comma 731 statuisce che l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c., è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.
Il successivo comma 911 introduce nell’art. 338 r.d. 1265/1934, cd. T.U. leggi sanitarie, dopo il quinto comma, la seguente disposizione: “All’interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:
- a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell’impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
- c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale”.
Post di Alberto Antico – avvocato

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