Author Archive for: SanVittore

I pasticci giuridici: la fiscalizzazione dell’art. 34 del DPR 380/2001 va attualizzata si o no?

26 Apr 2024
26 Aprile 2024

Come è noto, viene chiamata "fiscalizzazione dell'abuso" la sanzione amministrativa pecuniaria che in alcuni casi può essere irrogata al posto della ordinanza di demolizione dell'opera abusiva.

Essa è prevista dal comma 2 dell'articolo 33 del DPR 380, per i casi di ristrutturazione abusiva, e dal comma 2 dell'articolo 34, per i casi di parziale difformità dal permesso di costruire.

Il problema è come vada calcolata questa sanzione e, in particolare, se debba essere attualizzata, vale a dire aggiornata in base agli indici ISTAT: la questione è molto rilevante, perché tale attualizzazione sarebbe particolarmente onerosa.

Per la ristrutturazione abusiva, il comma 2 dell'articolo 33 prevede quanto segue: "2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio".

Per la parziale difformità dal permesso di costruire, l'articolo 34, comma 2, dispone che: "2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".

Dal punto di vista letterale, l'attualizzazione (l'aggiornamento in base agli indici ISTAT) è prevista solo nel caso della ristrutturazione abusiva (articolo 33), ma non nell'articolo 34.

Recentemente la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1, 2 e 3 del 2024, è intervenuta sulla interpretazione dell'articolo 33 e ha stabilito che: 

"13. Può pertanto, darsi risposta ai quesiti sottoposti all'esame del Collegio nel senso che:

a) con l'espressione "data di esecuzione dell'abuso", deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;

b) ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell'art. 13 della l. n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l'indice ISTAT del costo di costruzione". 

In verità la sentenza non dice nulla di particolarmente innovativo e non si occupa di varie altre questioni interpretative dell'articolo 33 che sarebbe stato utile chiarire, ma sicuramente precisa che la sanzione va aggiornata in base agli indici ISTAT (cosa che, peraltro, è scritta già in modo chiaro nell'articolo 33).

La cosa più interessante è che l'Adunanza Plenaria si occupa incidentalmente anche della sanzione prevista dall'articolo 34 per la parziale difformità e NON dice che questa sanzione vada attualizzata.

Dato che l'Adunanza Plenaria non dice neppure che NON va attualizzata, il problema interpretativo rimane aperto.

E' risaputo che non solo ai privati, ma spesso anche ai tecnici comunali, farebbe comodo che non si dovesse attualizzare la sanzione, perché, se essa non è troppo alta, i privati sono motivati e incentivati a pagarla e a rimettere così in circolazione l'edificio che presentava gli abusivi, senza impegolarsi in problematiche ordinanze demolitorie. Se, invece, la sanzione è troppo alta, gli interessati preferiscono rinviare il problema a futura memoria. 

Una prima lettura delle sentenze della A.P. potrebbe far pensare che esse vogliano dire che la sanzione non vada attualizzata, per esempio perché dicono che gli abusi dell'articolo 34 sono meno gravi di quelli dell'articolo 33, ma tale affrettata conclusione non quadra più di tanto se si leggono gli atti presupposti alle sentenze della A.P., vale a dire la sentenza del TAR Lombardia n. 633 del 2022 e l'ordinanza di remissione alla A.P. n. 6863 del 2023, che partono dal presupposto (vale a dire che danno per scontato, anche se non si sa perchè) che la sanzione prevista dall'articolo 34 vada attualizzata in base agli indici ISTAT.

A mio parere la normativa in materia di fiscalizzazione e la sua interpretazione peccano di mancanza di senso pratico: se il calcolo della sanzione effettuato in questo modo porta a cifre stratosferiche, che, come spesso accade, talvolta superano il valore dell'intero edificio anche nelle parti legittime e non abusive, non siamo più davanti a una equa e ragionevole sanzione amministrativa, ma a una persecuzione, che non risolve alcun problema, ma aggrava la situazione, perché le opere abusive restano là non demolite, non sanate e non fiscalizzate.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato   

La vicinitas non basta…

26 Apr 2024
26 Aprile 2024

Nel caso di specie, il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune irrogava al vicino la sanzione pecuniaria di € 516 per aver realizzato, senza titolo abilitativo, lavori di manutenzione straordinaria su un deposito attrezzi realizzato nel 1965.

Sosteneva il ricorrente che il Comune avrebbe dovuto intimare la demolizione del suddetto manufatto, poiché non vi sarebbe prova della sua realizzazione anteriormente al 1965 e perché, in ogni caso, successivamente, il vicino non si sarebbe limitato ad eseguire opere di manutenzione straordinaria, ma avrebbe, senza titolo abilitativo, raddoppiato le dimensioni del deposito attrezzi in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, anche perché tutte le affermazioni del ricorrente erano sguarnite di prova.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’impugnazione del titolo edilizio volto all’apertura di una struttura alberghiera

26 Apr 2024
26 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina dei rigorosissimi requisiti di vicinitas spaziale, vicinitas commerciale e pregiudizio asseritamente sofferto che deve dimostrare il ricorrente che voglia ottenere l’annullamento di un titolo edilizio volto all’apertura di una struttura alberghiera.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La buona fede è una regola di responsabilità e non di validità dell’azione amministrativa

26 Apr 2024
26 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha affermato che nel nostro ordinamento la violazione del principio di buona fede, riguardando il comportamento (scorretto) della P.A. e non il provvedimento, non costituisce un parametro di legittimità dell’azione amministrativa, potendo rilevare soltanto sul piano della responsabilità della P.A. (in base alla distinzione tra “regole di validità” e “regole di responsabilità” di matrice civilistica).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Non si possono sollevare nuovi motivi di impugnazione nella memoria conclusionale (non notificata)

26 Apr 2024
26 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo sono inammissibili le censure proposte con memoria difensiva non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il thema decidendum.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Non si possono introdurre nuovi motivi di impugnazione in memoria di replica (non notificata)

26 Apr 2024
26 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo sono inammissibili le censure proposte con memoria difensiva non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il thema decidendum.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Incostituzionale la legge veneta sull’edilizia residenziale pubblica che poneva come requisito la residenza in Veneto per almeno 5 anni (anche non continuativi, nell’arco dei precedenti 10 anni)

24 Apr 2024
24 Aprile 2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, co. 2, lett. a l.r. Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui nega l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della Regione da almeno 5 anni, pur se calcolati nell’arco degli ultimi 10 e maturati eventualmente anche in forma non continuativa.

Il requisito della residenza prolungata nella Regione non presenta alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento dell’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di bisogno. Anzi, tale criterio contrasta con la circostanza per cui proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro. Del resto, la permanenza per almeno 5 anni nella Regione, accertata nell’arco di un decennio, non induce a ritenere che vi sarà un futuro radicamento nel territorio, né serve a valorizzare il tempo dell’attesa nell’accesso al beneficio, esigenza che si può semmai riflettere nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione.

Resta fermo il requisito della residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’accordo tra una Regione e una Federazione di professionisti per acquisire prestazioni professionali

24 Apr 2024
24 Aprile 2024

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che l’Accordo di collaborazione stipulato tra la Federazione degli agronomi e la Regione Siciliana, nel quale la prima funge da intermediaria per individuare i professionisti agronomi che lavoreranno per realizzare gli obiettivi di un progetto, non è annoverabile tra i cd. accordi tra PP.AA. di cui all’art. 15 l. 241/1990 e all’art. 6, co. 5 d.lgs. 50/2016.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblicazione sull’albo pretorio e termine per l’impugnazione delle delibere consiliari

24 Apr 2024
24 Aprile 2024

Il TAR Veneto ha dichiarato irricevibile per tardività un ricorso avverso due delibere di un Consiglio comunale, presentato da un soggetto terzo rispetto ai destinatari di tali delibere, per essere stato introdotto oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune.

La pubblicazione prevista, per le deliberazioni degli enti locali, dall’art. 124 TUEL è rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati, né immediatamente incisi dagli effetti dell’atto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Selezione di progetti oggetto di pubblico finanziamento

24 Apr 2024
24 Aprile 2024

Il TAR Palermo ha affermato che nelle procedure dirette a selezionare i progetti da ammettere a finanziamenti pubblici, la valutazione degli stessi costituisca espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla relativa commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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