Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 28 luglio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’11.08.2026), sono state approvate, in conformità all’art. 2, co. 2 del decreto interministeriale del 12 novembre 2021, le modifiche alle «Specifiche tecniche per l’adeguamento delle Piattaforme», che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 26 settembre 2023, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, pubblicato in G.U. n. 276 in data 25.11.2023, riportate nell’allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il TAR Catania ha affermato che la distinzione tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici. Mentre il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni sostituendosi all’affidatario, nel contratto di cooperazione (che ai sensi dell’art. 119, co. 3, lett. d d.lgs. 36/2023 può avere ad oggetto unicamente “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie”), le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario, il quale le inserisce nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa alla P.A. Inoltre, mentre nel subappalto la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo, che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione, nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi sul piano organizzativo e funzionale.
Nel caso di specie, vi era un appalto per l’esecuzione del servizio di fornitura a noleggio di bagni mobili, comprensivo di intervento di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi. Secondo il TAR, la pulizia, lo svuotamento e lo smaltimento dei liquami, che rappresentano naturali propagazioni dell’attività di manutenzione ordinaria, sono da intendersi come una forma di esecuzione in capo a terzi di una parte “significativa” del servizio appaltato, riversandosi nel perimetro applicativo del subappalto e non, concretamente, in quello dei contratti continuativi di cooperazione. L’attività di pulizia, svuotamento e smaltimento dei reflui non appare qualificabile come prestazione meramente secondaria, accessoria o sussidiaria, in quanto essa rientra espressamente tra le prestazioni principali dell’oggetto dell’appalto, sebbene la loro attivazione venga subordinata alla richiesta espressa della committenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 luglio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 182 del 07.08.2026), è stato approvato e aggiornato l’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Con il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 giugno 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 182 del 07.08.2026), è stata fissata la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.
Con il d.l. 26 agosto 2026, n. 153 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 197 del 26.08.2026), in vigore dal 27.08.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.
Con il d.l. 7 agosto 2026, n. 144 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 182 del 07.08.2026), in vigore dall’08.08.2026, sono state approvate disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Si segnalano in particolare: - l’art. 2 d.l. cit., rubricato Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell’autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province; - l’art. 3 d.l. cit., rubricato Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati; - l’art. 25 d.l. cit., rubricato Misure in materia di riscossione locale.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, presuppone l’esistenza e la disponibilità del documento presso la P.A. Pertanto, non può essere riconosciuto quando i documenti richiesti non esistano o non siano detenuti dalla P.A., configurandosi in tal caso un’ipotesi di cd. accesso impossibile. L’esistenza del documento costituisce un elemento costitutivo del diritto di accesso e la P.A. non può essere onerata dell’esibizione di atti inesistenti, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.
È inammissibile la reiterazione di un’istanza di accesso documentale che, in assenza di nuovi elementi di fatto o di una diversa prospettazione dell’interesse, si risolve in una riproposizione della precedente richiesta, gravando sul richiedente l’onere di dimostrare, anche in via indiziaria ma non meramente congetturale, l’esistenza dei documenti richiesti.
La finalità difensiva dell’istanza di accesso documentale, pur potendo giustificare l’interesse conoscitivo del richiedente anche in funzione dell’instaurazione di un giudizio, non consente il riconoscimento del diritto di accesso in assenza dei presupposti oggettivi, e segnatamente quando i documenti richiesti non esistano o non siano detenuti dalla P.A.
Nel caso di specie, l’oggetto del contendere non era l’omessa ostensione di parte dei documenti indicati dal ricorrente, bensì l’inesistenza di documenti ulteriori rispetto a quelli già trasmessi allo stesso, con conseguente irrilevanza delle finalità poste a base dell’istanza di accesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR veneto ha deciso una controversia riguardante il diniego del rilascio dell’attestato di libera circolazione richiesto dal ricorrente per un dipinto realizzato da Claude Monete appartenente alla serie Ninfee di cui è proprietario.
L’attestato di libera circolazione è disciplinato dall’art. 68 del d.lgs. 42/2004,che regola il procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione all’uscita delle opere d’arte dal territorio nazionale, attribuendo all’Amministrazione il potere di negarla ove ciò sia ritenuto necessario al fine di evitare l’impoverimento del patrimonio culturale nazionale.
Il diniego dell’attestato comporta inoltre, per espressa previsione del comma 6della medesima disposizione, l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale.
La sentenza esamina varie questioni attinenti al suddetto attestato.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che disponeva la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.
La legge sarda era incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale.
La legge regionale violava anche i principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto bloccava indistintamente i procedimenti autorizzativi senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici, risolvendosi in una misura di carattere moratorio.
La qualificazione di un’area come non idonea non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il parere della Commissione tecnica VIA-VAS, reso nell’ambito del procedimento di approvazione di una grande opera strategica (nel caso di specie, il ponte sullo Stretto), ha natura di atto endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile, poiché la valutazione definitiva di compatibilità ambientale compete al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), cui spetta la sintesi degli interessi pubblici coinvolti e l’adozione del provvedimento conclusivo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo parere della Commissione, cosi come avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla relazione IROPI (imperative reasons of overriding public interest), restando i relativi vizi deducibili in sede di impugnazione della deliberazione finale di approvazione del progetto.
Nel sistema delineato per le infrastrutture strategiche, il parere della Commissione tecnica VIA-VAS svolge una funzione esclusivamente istruttoria e di supporto tecnico alla decisione finale, mentre la valutazione conclusiva sulla compatibilità ambientale dell’opera spetta al CIPESS, quale organo chiamato a operare il bilanciamento tra tutela dell’ambiente e ulteriori interessi pubblici di rilievo nazionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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