16 Gennaio 2025
Il Consiglio di Stato ha preso una linea molto restrittiva in materia di ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che alcuni interventi che nei tempi recenti apparivano qualificabili come ristrutturazione edilizia ora sono considerati nuove costruzioni.
Per esempio il Consiglio di Stato afferma che la categoria della demolizione e ricostruzione è stata ampliata dalle modifiche operate all'art. 3 del testo unico dell'edilizia dal decreto legilsativo 27 dicembre 2002, n. 301, in quanto non vi è più il limite della “fedele ricostruzione”, ma si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente; pertanto la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi. Il limite del rispetto della sagoma dell'edificio preesistente è stato peraltro eliminato con la modifica all'art. 3 comma 1 lettera d) del testo unico dell'edilizia da parte del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 , converito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, mentre nel testo risultante dalla modifiche di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato reintrodotto per gli interventi realizzati in zone A, il rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e sono esclusi incrementi di volumetria.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-708
Post di Daniele Iselle e avv. Matteo Acquasaliente
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