8 Febbraio 2024
Nel caso di specie, un Comune approvava una variante parziale al P.I. per adeguarsi alla legislazione veneta sul consumo di suolo. La variante ha comportato lo stralcio di alcune previsioni urbanistiche, tra cui quella relativa ad un PUA (che invece in sede di adozione della variante era stato confermato), motivando il cambio di indirizzo con la necessità di non intaccare il limite di suolo consumabile assegnato dalla Regione. La modifica intervenuta tra adozione e approvazione non veniva ripubblicata.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’operato del Comune.
L’art. 13, co. 6 l.r. Veneto 14/2017 fa salvi i procedimenti di approvazione dei PUA per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico. Tale norma non introduce un dovere per i Comuni di approvare i PUA pendenti, bensì lascia ai Comuni la facoltà di decidere se portarli a termine o no. Anche gli accordi ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 non sono vincolanti, bensì sono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e ne seguono le dinamiche procedimentali.
Non vi era bisogno di ripubblicare il Piano, in quanto le modifiche apportate non ne hanno mutato i caratteri essenziali.
Post di Daniele Iselle
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