La normativa statale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili
Segnaliamo un dossier del Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive della Camera dei deputati.
Post di Daniele Iselle
Segnaliamo un dossier del Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive della Camera dei deputati.
Post di Daniele Iselle
In un ricorso al TAR in materia di abusi edilizi i ricorrenti lamentavano la violazione dei loro diritti di partecipazione procedimentale, evidenziando che le osservazioni da essi formulate non avevano potuto essere puntuali a causa del mancato rilascio, da parte del Comune, della relazione tecnica di sopralluogo.
Il TAR ha respinto la censura, rilevando che la stessa non è stata ostesa in quanto è confluita nel fascicolo relativo alle indagini penali nelle more aperto. La titolarità di queste ultime è del pubblico ministero che valuta in concreto l’opportunità di consentire la produzione in copia di atti che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’accertamento delle responsabilità penali e che, pertanto, potrebbero essere oggetto di un provvedimento di secretazione, la cui adozione, a sua volta, potrebbe essere sconosciuta all’amministrazione che ha originato gli atti stessi.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Una sentenza del TAR Veneto esamina una questione particolare, nella quale nell'anno 2000 era stata effettuata una variazione catastale, dicendo che l'immobile era stato costruito nel 1960.
La fattispecie evidentemente non rientra nella previsione del quarto periodo del comma 1- bis dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, il quale cita le informazioni catastali di primo impianto, precisando che “[p]er gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Il TAR, tuttavia, ha ritenuto credibile la datazione del 1960, indicata nella variazione castale, sulla base di altri documenti prodotti dai ricorrenti ((la dichiarazione resa dalla sorella della venditrice e un atto notarile di compravendita).
A proposito dell'articolo, 9-bis, il TAR Evidenzia che si tratta di una disposizione, già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che è stata ritenuta rispettosa del riparto costituzionale in materia edilizia inquanto si limita ad individuare, in termini generali, la documentazione idonea allo scopo, definendo i tratti di un paradigma le cui funzioni – comprovate dai lavori preparatori – sono quelle di semplificare l’azione amministrativa nel settore, di agevolare i controlli pubblici sulla regolarità dell’attività edilizio-urbanistica e di assicurare la certezza nella circolazione dei diritti su beni immobili (“Il contenuto prescrittivo di ampio respiro e le finalità generali perseguite dalla norma depongono a favore della sua qualifica in termini di principio fondamentale della materia, ciò che trova conferma nella sua stessa collocazione topografica nell’ambito delle «Disposizioni generali» del Titolo II della Parte I t.u. edilizia, dedicato ai «Titoli abilitativi».”; Corte cost., 14 settembre 2022, n. 217, § 5.2 del Considerato in diritto).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), nel commentare la proroga dei titoli edilizi di cui all’art. 10-septies d.l. 21/2022, come convertito nella l. 51/2022, ha affermato che la dichiarazione di avvalersi della proroga viene ritenuta necessaria, ma sufficiente al perfezionamento della fattispecie. Tuttavia, la norma richiede espressamente alcuni requisiti: oltre al rilascio del permesso di costruire entro una certa data, si esige anche che al momento della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della proroga non sia scaduto il termine di fine lavori, nonché non vi sia un contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.
La norma in commento costituisce un’ipotesi eccezionale, rispetto all’ordinaria possibilità di chiedere la proroga del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, fattispecie che richiede un’apposita istanza e l’esercizio di un potere discrezionale, ma che può comportare anche la possibilità di realizzare le opere già autorizzate divenute contrastanti con la normativa urbanistica sopravvenuta.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di occupazione senza titolo di beni del demanio idrico, l’art. 1, co. 274 l. 311/2004 consente la riscossione mediante ruolo delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione anche in assenza di un previo titolo esecutivo giudiziale, trattandosi di disposizione speciale che deroga alla disciplina generale della riscossione dei crediti pubblici. Tale meccanismo non è escluso dalla normativa introdotta dall’art. 100 d.l. 104/2020, come convertito dalla l. 126/2020, la quale prevede una disciplina eccezionale e di favore limitata ai concessionari di beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica alle concessioni del demanio fluviale o lacuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, co. 1, lett. a-b r.d. 1775/1933 (o, in subordine, dell’intero articolo citato), nella parte in cui lo individua come giudice di unico grado per le controversie in materia di acque pubbliche ove sono coinvolti interessi legittimi.
Il TSAP suggerisce di affidarne il primo grado di giudizio ai TAR, per poi lasciare al TSAP stesso la competenza sui relativi appelli; in alternativa, propone di riassegnare queste materie integralmente ai Giudici amministrativi, rimanendo il TSAP come giudice d’appello per le sole decisioni dei Tribunali regionali delle acque pubbliche (TRAP).
Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione, potrebbe essere la fine della giurisdizione acquifera nella materia amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (nella specie, si trattava di un titolo edilizio rilasciato per la demolizione e ricostruzione di un rudere).
Infatti, sul piano dell’interpretazione grammaticale, l’espressione «per effetto di condotte costituenti reato» del comma 2-bis art. cit. si riferisce necessariamente ai «provvedimenti amministrativi conseguiti» (comma cit.). Solo ove il legislatore avesse pretermesso le parole “per effetto di condotte” sarebbe stato possibile riferire il reato alle sole dichiarazioni sostitutive. Poiché il legislatore ha invece inserito tale locuzione, l’unica lettura grammaticalmente corretta è quella per cui possono essere annullati dopo la scadenza del termine soltanto i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che il comma 2-bis attribuisce rilievo derogatorio del termine di cui al comma 1 art. cit. solo rispetto ai provvedimenti conseguiti per effetto di condotte costituenti reato, sia allorché il reato sia consistito nell’aver reso false dichiarazioni sostitutive, sia allorché sia consistito nell’aver fornito alla P.A. false rappresentazioni. Sul piano dell’interpretazione sistematica, sarebbe incongruo postulare che il legislatore abbia ristretto l’applicazione della fattispecie più grave – la dichiarazione sostitutiva falsa o mendace – ai soli reati accertati con sentenza definitiva e abbia invece ampliato la rilevanza, agli stessi fini, della fattispecie meno grave – la semplice falsa rappresentazione dei fatti, non asseverata nelle forme del d.P.R. 445/2000 – a ogni sua manifestazione, prescindendo solo per essa dal previo accertamento definitivo in sede penale. Sul piano dell’interpretazione teleologica, l’ordinamento civile appresta un complesso, e costoso, sistema di pubblicità immobiliare, volto a garantire la certezza del commercio giuridico, mediante il quale ogni terzo acquirente è posto in grado di sapere se stia effettivamente comprando a domino quanto dedotto in contratto. Tale sistema sarebbe sostanzialmente svuotato di ogni utilità e significato se, al contempo, non fosse assicurata la stabilità dei provvedimenti amministrativi favorevoli, quand’anche illegittimi, quantomeno a beneficio dei terzi acquirenti di buona fede e a titolo oneroso, anche dopo il decorso dei termini stabiliti dal comma 1 art. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che la proroga automatica di una concessione demaniale marittima per ragioni “tecniche” risulta compatibile con il diritto euro-unitario soltanto qualora emerga che essa sia funzionale ad assicurare l’ordinata programmazione delle procedure di gara, dovendosi dare contezza, nell’atto di proroga, che l’estensione del termine di efficacia della concessione si sia resa necessaria al fine di disporre di un congruo arco temporale funzionale alla conclusione della procedura competitiva, alla presenza di ragioni oggettive che ne impediscano la conclusione prima di tale data (connesse, ad esempio, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa). Di contro, un provvedimento amministrativo che disponga tale proroga, senza dar conto di aver “ordinatamente” programmato l’avvio di una procedura di affidamento o di dover disporre di un tempo congruo per concluderne lo svolgimento già in atto, si imbatte nel divieto di proroghe automatiche sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Il titolare di una concessione demaniale marittima non è legittimato ad agire avverso le disposizioni del piano regolatore portuale approvato dall’Autorità di sistema portuale laddove, stante il divieto di proroghe automatiche, il titolo concessorio abbia cessato di produrre i propri effetti in data antecedente all’approvazione del piano medesimo, difettando, nel caso di specie, la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Parimenti, non sussiste la condizione dell’interesse ad agire, in quanto il concessionario uscente non trarrebbe dall’annullamento degli atti impugnati alcuna utilità concreta e attuale, non potendo disporre per il futuro di tale concessione e non potendo esercitare, pertanto, l’attività di gestione dello stabilimento balneare asseritamente inciso dalle nuove previsioni.
Il documento di programmazione strategica di sistema e il piano regolatore portuale hanno finalità e cogenza tra di esse differenti. Il documento, che in base all’art. 5 l. 84/1994 è redatto dall’Autorità di sistema portuale ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, ha valenza di atto di indirizzo; il piano, invece, è l’atto mediante cui l’Autorità di sistema portuale informa le proprie scelte pianificatorie relative all’area portuale e costituisce un atto amministrativo pianificatorio autonomo e scisso, per natura, caratteristiche e funzionalità, dal documento, il quale non si pone quale atto endoprocedimentale e segue una procedura a sé stante.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con un tris di sentenze gemelle, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la clausola di salvaguardia inserita in un accordo annuale stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e un’Azienda sanitaria locale è valida e produce l’effetto preclusivo dell’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei ‘tetti di spesa’ e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione e non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad un’annualità precedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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