Pubblici appalti e oscuramento delle offerte di gara

21 Ago 2026
21 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, qualora un operatore economico proponga un ricorso contro una decisione di oscuramento parziale degli atti di gara non motivata, comunicata unitamente al provvedimento di aggiudicazione, il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 decorre dal momento in cui egli abbia l’effettiva conoscenza della portata lesiva del provvedimento, ossia dalla concreta ostensione della documentazione parzialmente oscurata, essendo contrario ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, quale imposto anche dal diritto eurounitario, imporre la proposizione di un ricorso prima della conoscibilità del vizio.

La tutela dei segreti tecnici o commerciali costituisce un limite all’accesso agli atti di gara, ma richiede un bilanciamento concreto con l’accesso difensivo – riferibile ai primi cinque graduati ai sensi dell’art. 36, co. 2 d.lgs. cit. – alla luce del principio di proporzionalità e del divieto di pregiudicare la concorrenza, dovendo essere garantito un equilibrio tra esigenze di segretezza e diritto a un ricorso effettivo. L’ostensione può essere dunque negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

L’operatore economico che impugni l’oscuramento parziale delle offerte è tenuto a dimostrare, in modo specifico, l’indispensabilità delle informazioni omesse ai fini della difesa in giudizio, non essendo consentito un accesso indiscriminato che comprometta i segreti commerciali e la concorrenza, in coerenza con i principi eurounitari di tutela della segretezza e di leale confronto competitivo, ovvero è tenuto a dimostrare la mancata comunicazione delle informazioni minime, di cui agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE.

Nel sistema delineato dall’art. 36 cit., l’accesso agli atti di gara è riconosciuto ex lege ai primi cinque graduati anche in funzione difensiva, ma incontra limiti nei segreti tecnici o commerciali, ferma restando la necessità di assicurare le informazioni minime sull’aggiudicazione e sulle caratteristiche dell’offerta selezionata, in conformità agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE e ai principi di trasparenza ed effettività della tutela.

Post di Alberto Antico – avvocato

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

21 Ago 2026
21 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità del diniego di certificazione opposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall’Agenzia delle entrate del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, fondato sull’applicazione retroattiva dei più restrittivi criteri di qualificazione delle attività ammissibili enunciati dal Manuale di Frascati (edizione 2015), recepiti nell’ordinamento nazionale, con portata innovativa e non interpretativa, dall’art. 1, co. 200 l. 160/2019. In applicazione del principio tempus regit actum, la spettanza del beneficio riferita a periodi d’imposta anteriori al 2020 deve infatti essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente ratione temporis, costituito dall’art. 3, co. 4-5 d.l. 145/2013, come convertito dalla l. 9/2014, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, che non richiedono la sussistenza congiunta dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità propri del predetto Manuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali

20 Ago 2026
20 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 34, co. 3 l. 394/1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell’ambiente, del perimetro provvisorio dei parchi nazionali si basa esclusivamente su dati obiettivi e di carattere tecnico-scientifico, senza alcun coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, se non limitatamente all’invio di “elementi conoscitivi” ed all’espressione del parere relativo all’individuazione delle misure di salvaguardia. L’interesse pubblico primario sotteso alla perimetrazione provvisoria, la quale assolve una funzione cautelare, non è la composizione degli interessi, di cui sono esponenziali gli enti territoriali, bensì la cristallizzazione dello stato dei luoghi, al fine di evitare che, nelle more, il territorio subisca trasformazioni irreversibili.

Post di Alberto Antico – avvocato

La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo

20 Ago 2026
20 Agosto 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nel caso in cui la rinuncia al ricorso sia stata notificata direttamente presso la parte (nel caso di specie, la sede legale della P.A. resistente) e non presso il procuratore costituito, non sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia, il giudice amministrativo può desumere da tale “rinuncia irrituale” un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, co. 1, lett. c c.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a., e dichiarare il gravame improcedibile.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Catania n. 1942-2026

Decadenza dagli incentivi GSE

19 Ago 2026
19 Agosto 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che allorquando il GSE, a seguito dell’ammissione all’incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio e disponga il recupero delle somme indebitamente percepite in ragione dell’emersione di elementi nuovi, tali da rendere necessarie ulteriori verifiche sugli elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, il provvedimento assume natura di decadenza e non di autotutela.

L’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio legittimo del potere di decadenza va operata in ragione della possibilità per la P.A. di svolgere un compiuto accertamento dei fatti e una corretta valutazione dell’interesse pubblico primario. Esso, pertanto, decorre dal momento in cui la P.A. stessa acquisisce conoscenza dei fatti rilevanti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Giurisdizione sulla pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario

19 Ago 2026
19 Agosto 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario, in quanto essa trae origine dall’esercizio di poteri autoritativi attribuiti al GSE ex art. 42 d.lgs. 28/2011.

Sebbene le modalità di erogazione del beneficio siano regolate da una convenzione, il GSE non agisce nella veste di controparte contrattuale, capace solo di atti paritetici, ma quale P.A. destinata ad operare in posizione di supremazia, mediante l’esercizio di poteri autoritativi (verifica, controllo e rideterminazione dell’incentivo). Quindi, una volta istaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali partecipano della natura pubblicistica di quel rapporto.

Post di Alberto Antico – avvocato

La piena conoscenza del provvedimento lesivo

18 Ago 2026
18 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato (in una fattispecie di pubblico impiego privatizzato) ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto dall’art. 41 c.p.a., la piena conoscenza del provvedimento non coincide né con la conoscenza integrale dell’atto, né con la mera percezione del suo effetto lesivo. Il termine decorre quando gli elementi conosciuti consentano all’interessato di percepire non soltanto la lesione della propria sfera giuridica, ma anche il vizio dell’atto, così da rendere concretamente esercitabile il diritto di difesa. Qualora il vizio emerga soltanto all’esito dell’accesso agli atti tempestivamente richiesto, il termine decorre dall’ostensione della documentazione, non essendo il privato tenuto a proporre un cd. ricorso al buio. La lesione del diritto di difesa, infatti, può avvenire sia per sottrazione, cioè ostacolandone l’esercizio; sia per addizione, vale a dire imponendone l’esercizio al buio, prima di conoscere eventuali vizi dell’atto.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 4943-2026

Cosa succede se il seggio di gara si accorge di aver commesso un refuso nell’attribuzione del punteggio tecnico, quando ormai sono state aperte le offerte economiche?

18 Ago 2026
18 Agosto 2026

Nel caso di specie, su ricorso di un operatore economico, il Giudice di primo grado disponeva la sospensione cautelare dell’aggiudicazione. Il RUP interpellava la commissione per sollecitare un riesame delle offerte, avendo accertato la fondatezza di alcune delle censure del ricorrente. La commissione provvedeva a un riesame delle offerte tecniche e a una rideterminazione dei punteggi, tale da collocare il ricorrente al primo posto in graduatoria. Il RUP convocava una nuova seduta pubblica nella quale, preso atto della nuova graduatoria, si asteneva però da ogni ulteriore determinazione e avviava il procedimento di autotutela che portava all’annullamento dell’intera procedura selettiva. Il Giudice di primo grado riteneva legittimo l’annullamento dell’intera procedura di gara.

Invece, il Consiglio di Stato ha affermato che ben poteva procedersi in autotutela al solo riesame dei punteggi.

Nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è ammissibile il riesame delle offerte tecniche da parte della commissione, anche successivamente all’apertura delle offerte economiche, ove tale attività sia necessaria per correggere errori o illegittimità e sia compatibile con i principi di effettività della tutela, conservazione degli atti ed economicità dell’azione amministrativa.

È illegittimo l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, quando il vizio riscontrato sia suscettibile di essere emendato mediante la mera correzione di un errore nei punteggi - specie se si tratti di mera rettifica di un errore materiale - idonea di per sé a determinare un diverso esito della graduatoria, dovendo la P.A. privilegiare i principi di conservazione degli atti e di risultato dell’azione amministrativa.

Il principio di segretezza delle offerte economiche non ha carattere assoluto e deve essere bilanciato con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, potendo quindi recedere nei casi in cui il riesame delle offerte tecniche, pur a buste aperte, sia necessario per assicurare la legittimità e il corretto esito della procedura.

È inammissibile, per difetto di interesse, l’appello incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa in primo grado al solo fine di ottenere una diversa o più solida motivazione della sentenza, non essendo sufficiente un interesse meramente teorico alla correttezza tecnico-giuridica della decisione, ma occorrendo un vantaggio concreto derivante dalla sua riforma. L’unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui la motivazione contiene accertamenti su questioni di merito che potrebbero pregiudicare la parte in un futuro giudizio: in tal caso, vi è una soccombenza teorica che legittima l’appello incidentale condizionato, nel caso in cui la controparte proponga appello principale.

È infondata la domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, quando il ricorrente ottenga, in esito al giudizio, il conseguimento del bene della vita in forma specifica, restando escluso il danno risarcibile, sia perché l’interesse è soddisfatto mediante l’aggiudicazione, sia laddove eventuali pregiudizi ulteriori non risultino causalmente imputabili ai provvedimenti impugnati. In particolare, non spetta il risarcimento del danno derivante dall’aver svolto medio tempore il servizio in proroga tecnica, percependo dunque un corrispettivo inferiore a quello che l’operatore avrebbe ricavato ove fosse risultato immediatamente affidatario, trattandosi di un pregiudizio non riconducibile causalmente ai provvedimenti impugnati, ma ad altre e diverse determinazioni della stazione appaltante, cui peraltro egli aveva contribuito accettando di continuare a espletare il servizio in regime di proroga.

Post di Alberto Antico – avvocato

La condanna della P.A. al rilascio del provvedimento richiesto

17 Ago 2026
17 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la condanna al rilascio del provvedimento richiesto (nel caso di specie, di riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale) è possibile ex art. 34, co. 1, lett. c c.p.a., nei limiti di cui all’art. 31, co. 3 c.p.a., e consente l’attribuzione al ricorrente del bene della vita riferito all’interesse legittimo pretensivo azionato in giudizio, assicurando una tutela giurisdizionale effettiva.

La condanna al rilascio di un determinato provvedimento è possibile, oltre che nelle ipotesi di attività vincolata, anche quando la P.A. abbia esaurito la propria discrezionalità, non operando in siffatta ipotesi il limite di non poter «pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati», di cui all’art. 34, co. 2 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 5061-2026

La discrezionalità tecnica

17 Ago 2026
17 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il sindacato del G.A. sulle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non attiene a valutazioni di opportunità da parte della P.A., ma concerne l’esercizio della discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve infatti svolgersi non attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì con la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 5061-2026

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