8 Luglio 2025
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai fini della determinazione della fascia di rispetto di 10 metri dall’alveo demaniale ex art. 96, lett. f r.d. 523/1904, il criterio per determinare i limiti dell’alveo appartenente al demanio è quello della “piena ordinaria”, intesa come il livello idrico superato nel 75% delle osservazioni effettuate in un lungo periodo, ovvero, in mancanza di misurazioni, come il livello idrico stimato mediante modelli idrologico-idraulici con frequenza analoga, pari a un tempo di ritorno di 1,333 anni.
Ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004, qualunque incremento di volume, anche se tecnico o interrato, o di superficie utile, preclude la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo presupposto rispetto al permesso di costruire: la sua mancanza esclude la possibilità di rilascio della sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
L’ordine di demolizione di interventi edilizi abusivi su beni culturali o paesaggistici, ancorché realizzati anteriormente alla modifica dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 ad opera dell’art. 27, co. 1 d.lgs. 157/2006, è legittimamente applicabile, trattandosi di misura di natura ripristinatoria riconducibile all’amministrazione attiva e non di sanzione amministrativa in senso stretto, con conseguente inapplicabilità del principio di irretroattività previsto per le sanzioni dalla l. 689/1981.
In materia di repressione degli abusi edilizi, non è configurabile un affidamento incolpevole idoneo a preservare l’opera abusiva, neppure per effetto del tempo trascorso dalla sua realizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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