18 Maggio 2026
Come diceva il saggio: "nella vita non bisogna mai lamentarsi, perchè c'è sempre qualcuno che sta peggio".
Capita spesso che il proprietario di una casa si accorga, magari anche dopo 70 anni, che la sua casa presenta una difformità dal titolo edilizio a suo tempo rilasciato, inquadrabile nel concetto di parziale difformità , e che si lamenti perchè deve spendere soldi per sanarla.
Ci sono vari istituti previsti dal DPR 380 del 2001 che consentono di sanare le parziali difformitĂ , a certe condizioni: l'articolo 36, il 36 bis e il 34 ter.
Anche l'articolo 34, comma 2, più noto come fiscalizzazione, si applica alla parziale difformità : tecnicamente non sarebbe una sanatoria, ma ormai è equiparabile, perchè dà lo stato legittimo.
Però, se la casa non è stata costruita in forza di un titolo edilizio (perchè in quel tempo in quella zona non serviva), l'articolo 9-bis, comma -bis rinvia ai dati catastali, stabilendo che: "Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto".
In concreto che cosa capita spesso? Capita che le informazioni catastali di primo impianto non corrispondano allo stato reale dell'edificio, il quale, rispetto ai dati catastali, presenta difformitĂ che sarebbero inquadrabili nel concetto di parziale difformitĂ sanabile, se un titolo edilizio ci fosse.
La conseguenza è che, chi si trova in questa situazione, non può sanare la difformità , perchè la legge ricollega la sanabilità alla difformità da un titolo edilizio e non a quella dai dati catastali.
E questa è una evidente ingiustizia (o, se preferite, una sfortunata evenienza).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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