Lo stato legittimo si estende anche al condono edilizio
Finalmente il Consiglio di Stato ha chiarito che non vi è alcuna ragione giuridica, né tanto meno una normativa nazionale e/o eurocomunitaria, che giustifichi la non equiparazione tra il condono e lo stato legittimo, ex art. 9 bis, c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001.
Con tale pronuncia il Collegio stigmatizza la prassi e la pregressa giurisprudenza che, all’opposto, aveva negato tale equipollenza, con il chiaro (e condiviso) obiettivo di eliminare le “zone grigie”, così definite dal Massimo Organo della Giustizia Amministrativa, relative agli immobili condonati.
Si auspica, ora, che questa recente pronuncia possa davvero porre fine al dibattito giurisprudenziale ingeneratosi sul punto e possa auspicabilmente dipanare ogni dubbio sulla sanatoria "piena" derivante dal condono edilizio, garantendo la certezza del diritto e la tutela dell'affidamento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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