Il silenzio-assenso sull’istanza di PdC

14 Apr 2026
14 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire (PdC) non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, così da rendere impossibile l’individuazione a priori dello stesso oggetto dell’istanza – con la precisazione che l’istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Non osta per contro alla formazione del silenzio-assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale.

Il silenzio-assenso sull’istanza di PdC non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell’istanza, come evincibile dell’art. 20, co. 1 d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 19/2026, non ancora convertito in legge, ovvero quando l’istanza è priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Non può ritenersi, invece, “inconfigurabile”, ma soltanto “incompleta” la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 20, co. 1 cit. e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già presentata dall’interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato art. 20. In questi casi, la P.A. ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi del comma 5 dell’art. 20 cit. e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si forma il silenzio-assenso.

Non si forma il silenzio-assenso sull’istanza di PdC, ove la stessa non sia corredata della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, con il deposito dell’attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente dall’art. 20, co. 1 cit. In siffatta ipotesi, non sorgendo l’obbligo di provvedere, neppure deve essere svolto il soccorso istruttorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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SCIA edilizia illegittima

14 Apr 2026
14 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia edilizia, la presentazione della SCIA edilizia non determina il consolidamento della posizione del segnalante quando l’attività sia eseguita in difformità dal titolo abilitativo che costituisce lo stato legittimo. In tali ipotesi, la P.A. conserva i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi di cui all’art. 27 d.P.R. 380/2001, esercitabili senza limiti di decadenza o prescrizione, trattandosi di illeciti permanenti.

La SCIA non produce effetti abilitativi qualora difettino i presupposti sostanziali richiesti dalla legge o le dichiarazioni rese dall’interessato risultino non corrispondenti allo stato legittimato o alla disciplina urbanistica vigente. In tali casi, ai sensi dell’art. 21 l. 241/1990, non si perfezionano gli effetti favorevoli della segnalazione.

La responsabilità della P.A. per comportamento scorretto può configurarsi anche in presenza di un provvedimento finale legittimo, qualora la condotta tenuta nel corso del procedimento violi i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del privato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Autorizzazioni agli impianti agrivoltaici

14 Apr 2026
14 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia elettrica, la P.A. deve operare un bilanciamento concreto tra interessi pubblici e privati, contemperando in particolare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla luce del principio euro-unitario di massima diffusione delle energie rinnovabili, attuato tramite il PNRR e il piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) il cui obiettivo prioritario è quello del passaggio a forme di energie green. La P.A. preposta deve compiere un’attenta ponderazione comparativa degli interessi, che deve essere connotata da un adeguato approfondimento istruttorio e sorretta da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi.

La P.A., in subiecta materia, deve valutare tutte le circostanze del caso concreto e bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, senza che possano legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione: ciò in linea con il principio euro-unitario per cui la produzione di energia alternativa rappresenta, in forza di una presunzione iuris tantum, l’interesse pubblico prevalente, ex art. 3 reg. (UE) 2022/2577 e art. 1 dir. (UE) 2023/2413 (cd. direttiva RED III), recepita dall’art. 3 d.lgs. 190/2024.

È illegittimo il provvedimento di diniego del PAUR per la realizzazione di impianto agrivoltaico caratterizzato dal mancato bilanciamento fra l’interesse paesaggistico, enucleato come l’interesse maggiormente antagonista alla realizzazione dell’opera, e l’interesse alla diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili e che erroneamente valorizzi, non solo gli impianti già realizzati, bensì, e per la maggior parte, impianti in corso d’esame, per cui ogni nuova istanza sarebbe elisa dalla valutazione di altra istanza. Del pari, è affetto da deficit motivazionale il diniego, laddove non chiarisca la tipologia a cui appartengono questi impianti, né in quale misura essi concorrano al soddisfacimento del raggiungimento delle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili fissati dagli atti di programmazione nazionale (PNRR e PNIEC) rispetto, ad esempio, alle realtà di altre Province o Regioni né, infine, evidenzi se le aree interessate siano effettivamente destinate all’uso agricolo o versino, in concreto, in uno stato di non uso o di abbandono.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’annullamento giurisdizionale del diniego di PdC

14 Apr 2026
14 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di permesso di costruire comporta l’obbligo per il Comune di riesaminare l’originaria domanda.

Nel caso di specie, la circostanza che il Comune abbia già evidenziato da un lato gravi carenze documentali dell’istanza di PdC, dall’altro un’incompatibilità dell’istanza con la disciplina urbanistica intervenuta, non era in sé idonea a pretermettere l’obbligo di provvedere in modo espresso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Inizio dei lavori assentiti con un PdC

14 Apr 2026
14 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, per valutare se un PdC sia decaduto per mancato inizio dei lavori entro il triennio, si deve investigare se sia un permesso di costruire ordinario, o un PdC rilasciato in base a un PUA e a una convenzione urbanistica.

Nel secondo caso, qualora il titolo edilizio abbia assentito, contestualmente, la realizzazione di opere di urbanizzazione e la costruzione del nuovo edificio, l’avvio dei lavori va valutato rispetto ai contenuti complessivi del titolo edilizio e può sussistere anche in caso di inizio di esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Istanza di correzione dello strumento urbanistico generale

13 Apr 2026
13 Aprile 2026

Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune di procedere alla “correzione di errore materiale e rettifiche agli atti” dello strumento urbanistico comunale, al fine di provvedere all’esatta determinazione delle fasce di rispetto e delle fasce di salvaguardia in seguito alla definitiva localizzazione di un’autostrada. Il Comune rimaneva inerte.

Il Consiglio di Stato ha affermato che le istanze dei privati vanno interpretate con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione degli atti giuridici di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.: il cittadino non deve qualificarle giuridicamente, ma la P.A. deve individuarne correttamente natura e finalità e ricondurle all’istituto applicabile.

L’obbligo di provvedere può configurarsi anche con riferimento ad atti generali, ivi inclusi quelli di pianificazione e programmazione, non essendo la proponibilità del rito avverso il silenzio esclusa né dal carattere generale o regolamentare dell’atto, né dall’ampiezza della discrezionalità amministrativa: la relativa preclusione discende piuttosto dalla difficoltà di individuare, in ragione della destinazione dell’atto a una pluralità indifferenziata e mutevole di destinatari, i requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere. Tuttavia, anche rispetto a tali atti, sono configurabili posizioni di interesse legittimo differenziato e qualificato, specie nei procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività programmatoria o pianificatoria, dovuta nell’an, ma discrezionale sul quomodo e sul quid.

Ai fini dell’individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva poi l’ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest’ultima, investa anche l’an del provvedere. Ciò accade in genere, salvo ipotesi specifiche, per gli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti. In tali casi, infatti, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate alla P.A. che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del G.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Titoli edilizi antecedenti al 1° settembre 1967

13 Apr 2026
13 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che per i manufatti realizzati prima del 1° settembre 1967, l’eventuale titolo edilizio, sebbene non necessario, deve essere considerato ai fini di prova dello stato legittimo dell’immobile, anche per delimitare l’ambito delle opere legittime, non potendosi estendere gli effetti a manufatti non compresi nel suo oggetto. Rimane possibile provare una diversa consistenza originaria qualora il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, soprattutto in presenza di pratiche stratificate che riportino dati discordanti.

A tale ultimo scopo, si è ammesso l’utilizzo dei mezzi di prova indicati dall’art. 9-bis d.P.R. 380/2001 per ricostruire in modo attendibile lo stato legittimo dell’immobile.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Silenzio-assenso sull’istanza di PdC

13 Apr 2026
13 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di silenzio-assenso, la sua formazione resta esclusa non solo nei casi di inconfigurabilità strutturale dell’istanza, ossia quando la domanda sia priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge, ma anche nelle ipotesi di inconfigurabilità giuridica, in cui la fattispecie dedotta non è sussumibile nel modello normativo astratto per erronea qualificazione operata dall’istante.

Tali ipotesi si distinguono dalle mere irregolarità o non conformità dell’istanza alla legge, le quali non impediscono, di per sé, la formazione del silenzio-assenso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Impugnazione di un permesso di costruire emanato sulla scorta di una legge poi dichiarata incostituzionale

13 Apr 2026
13 Aprile 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nel caso di impugnazione di un permesso di costruire (PdC), il termine di decadenza decorre dall’inizio dei lavori, allorché si contesti l’an dell’edificazione; laddove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l’inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere. Chi vi ha interesse deve fornire la prova certa di un momento diverso (anticipato o successivo) della conoscenza del provvedimento abilitativo. La prova di una conoscenza anticipata, da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso, può essere data anche a mezzo di presunzioni, quale l’esposizione del cartello di cantiere contenente precise indicazioni sull’opera da realizzare.

La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto cd. sostanziale (ma anche la norma processuale), dichiarata incostituzionale, cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità.

Tra i rapporti esauriti possono essere ricomprese le seguenti fattispecie: situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali; definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili; completo esaurimento degli effetti di atti negoziali; decorso dei termini di prescrizione o decadenza di azioni.

In materia edilizia, con riferimento ad un PdC, non può qualificarsi come esaurito il rapporto allorquando il titolo edilizio non sia ancora divenuto inoppugnabile, ma anzi sia stato impugnato con rituale ricorso, ricevibile in quanto proposto nei termini decadenziali di legge.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Un PdC erroneamente rilasciato per l’edificazione su area parzialmente altrui

13 Apr 2026
13 Aprile 2026

Nel caso di specie, il privato si accorgeva che il Comune aveva rilasciato al vicino un PdC per l’edificazione – poi avvenuta – di un immobile erroneamente collocato in parte sulla proprietà del primo.

A seguito di plurimi contenziosi amministrativi e civili, il Comune annullava in autotutela il PdC e ordinava la demolizione dell’intero fabbricato, anche per la parte edificata non su area altrui.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il Comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti. Restano ferme la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi ex art. 11, co. 3 d.P.R. 380/2001 e la possibilità di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, in caso di successiva emersione di difformità.

L’impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, riguarda solo vizi procedimentali astrattamente sanabili, ma non convalidabili in concreto. In presenza di vizi sostanziali, l’annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell’atto e rende l’opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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