Le opere a difesa degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua spettano alla P.A. o ai proprietari frontisti?
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di acque pubbliche, la competenza esclusiva attribuita alla P.A. dall’art. 2 r.d. 523/1904, in ordine alle opere da eseguire negli alvei e contro le sponde dei corsi d’acqua, non preclude la proponibilità di un’azione giudiziale volta ad ottenere la condanna della P.A. stessa all’adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza del corso d’acqua, quando la domanda non investa l’esercizio di poteri autoritativi né le scelte discrezionali riservate alla P.A., ma sia diretta esclusivamente a far valere l’obbligo di attivarsi imposto dal principio del neminem laedere.
In tali ipotesi, il giudice può accertare l’obbligo della P.A. di provvedere ed emettere condanna ad un facere ex artt. 2043 e 2051 c.c., restando riservata alla P.A. l’individuazione delle opere tecnicamente idonee, secondo le modalità e le procedure ritenute più appropriate. Gli eventuali provvedimenti emessi dalla P.A. di diniego della richiesta dei privati di agire per provvedere alla manutenzione degli argini non devono essere impugnati entro il termine decadenziale di cui all’art. 143 r.d. 1775/1933, ossia entro 60 giorni dalla conoscenza da parte dei destinatari.
Ai sensi degli artt. 2 e 12 r.d. 523/1904, l’obbligo di realizzare opere di difesa grava sui proprietari frontisti esclusivamente quando si tratti di opere destinate alla sola tutela dei beni privati rispetto a corsi d’acqua non compresi nelle categorie di cui agli artt. 4, 5, 7 e 9 r.d. cit. Viceversa, qualora il corso d’acqua appartenga al demanio idrico ed sia classificato tra quelli di terza categoria ai sensi dell’art. 7 cit., la manutenzione delle sponde e degli argini rientra nella competenza della P.A., con conseguente responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti da omissione manutentiva.
Post di Alberto Antico – avvocato

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