Permesso di costruire in sanatoria e condominio

21 Ott 2026
21 Ottobre 2026

Il Comune, prima di rilasciare un permesso di costruire o un permesso di costruire in sanatoria, deve verificare che il richiedente sia proprietario dell’immobile oppure disponga di un titolo sufficiente per richiederlo.

Questo obbligo non impone però all’amministrazione di svolgere una complessa ricostruzione di tutti i rapporti civilistici relativi all’immobile o di dirimere le controversie tra proprietari.

Il controllo comunale deve essere svolto secondo criteri di ragionevolezza e sulla base degli elementi disponibili nel procedimento. L’amministrazione deve accertare la legittimazione del richiedente, ma non è tenuta a ricercare d’ufficio ogni possibile elemento limitativo, preclusivo o estintivo del titolo di disponibilità allegato.

Il permesso di costruire è infatti un titolo amministrativo che regola il rapporto tra il Comune e il richiedente sul piano della conformità urbanistico-edilizia. Esso non attribuisce diritti reali e non pregiudica i diritti dei terzi, i quali restano tutelabili davanti al giudice ordinario.

La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non esonera, tuttavia, il Comune da ogni verifica. Quando la carenza di legittimazione risulti evidente dagli atti o quando emergano contestazioni concrete e attendibili sulla disponibilità dell’immobile, l’amministrazione deve svolgere gli approfondimenti necessari e può negare il titolo se il richiedente non dimostri un diritto idoneo a eseguire l’intervento.

Nel caso esaminato, il Comune aveva acquisito il regolamento del super-condominio e una dichiarazione del legale della richiedente. Da tali elementi risultava che il corpo C costituiva un condominio parziale autonomo e che la controinteressata era proprietaria di 20 dei 24 appartamenti, con oltre l’80% dei millesimi relativi al corpo di fabbrica.

Il TAR ha ritenuto tali circostanze indicative del possesso di un titolo di disponibilità sufficiente per chiedere la sanatoria della facciata condominiale, senza che fosse esigibile un’indagine comunale ulteriore sui rapporti interni tra condomini.

In verità dalla sentenza non si capisce bene perchè il TAR non abbia ritenuto necessario il consenso dei proprietari di tutti e 24 gli appartamenti e abbia ritenuto sufficiente la richiesta proveniente dalla maggioranza.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

Permesso di costruire in sanatoria e partecipazione procedimentale degli altri condomini

21 Ott 2026
21 Ottobre 2026

Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non impone, in via generale, al Comune di comunicare l’avvio del procedimento al condominio o ai singoli condomini.

L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990 riguarda i destinatari diretti del provvedimento e i soggetti che, per legge, devono partecipare al procedimento. Può inoltre riguardare soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali il provvedimento possa arrecare un pregiudizio, ma non si estende automaticamente a tutti coloro che vantino un interesse privatistico sull’immobile.

Nel procedimento edilizio, il destinatario del permesso è il soggetto che ha presentato l’istanza. Il condominio e i singoli condomini non sono, per il solo fatto di essere proprietari di altre unità o di parti comuni, destinatari del titolo edilizio rilasciato al singolo proprietario.

Le eventuali lesioni della facciata, del decoro architettonico o di altri diritti condominiali possono essere fatte valere nelle sedi proprie, senza che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento determini automaticamente l’illegittimità del permesso.

La partecipazione può assumere rilievo quando il condominio o il singolo condomino siano stati formalmente coinvolti nel procedimento, abbiano presentato un esposto specifico e l’amministrazione abbia fondato il provvedimento proprio su contestazioni documentate e direttamente riferibili alla posizione del soggetto. Nel caso deciso dal TAR Marche, tuttavia, tali circostanze non risultavano idonee a trasformare il condominio o i singoli condomini in destinatari necessari della comunicazione di avvio.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

SCIA e preavviso di rigetto

21 Ott 2026
21 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’istituto del preavviso di rigetto è inapplicabile alla SCIA e al successivo ordine o diffida a non iniziare i lavori, in quanto lo stesso trova applicazione solo nell’ipotesi di adozione di un provvedimento negativo sull’istanza (di provvedimento positivo) presentata dal privato. Sussiste infatti un’ontologica incompatibilità tra l’onere del preavviso di diniego e il termine ristretto entro il quale la P.A. deve provvedere secondo le specifiche previsioni normative di cui all’art. 19 l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

La scadenza di un piano attuativo, in particolare di un PEEP

21 Ott 2026
21 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la destinazione impressa da un piano di edilizia economica popolare (PEEP), anche se scaduto, conserva efficacia come vincolo conformativo di natura non ablatoria. In linea generale, le previsioni di uno strumento attuativo (PUA), a seguito della scadenza del relativo termine di attuazione, comportano ex art. 17 l. 1150/1942 la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata specificando, quindi, le regole di conformazione disposte in sede di pianificazione generale. Le previsioni dei PUA, quindi, rimangono efficaci a tempo indeterminato in quanto costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nello stesso.

La scadenza del PEEP fa venir meno i vincoli espropriativi e l’obbligo del Comune di realizzare l’opera pubblica, ma non determina la caducazione della destinazione urbanistica di zona, che resta impressa sui suoli e può essere modificata solo tramite una specifica variante.

Post di Alberto Antico – avvocato

Opere di connessione al servizio di un impianto fotovoltaico: l’autorizzazione di queste può precedere quella dell’impianto principale

20 Ott 2026
20 Ottobre 2026

Il TAR Lazio ha affermato che il procedimento per l’autorizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica è autonomo e distinto rispetto a quello relativo all’autorizzazione dell’impianto fotovoltaico principale.

L’infrastruttura di connessione può quindi essere autorizzata anche prima della conclusione del procedimento riguardante il campo fotovoltaico, purché sussistano i presupposti tecnici e amministrativi necessari.

La connessione alla rete non costituisce, peraltro, un elemento eventuale o meramente accessorio: la possibilità concreta di immettere in rete l’energia prodotta rappresenta una condizione essenziale per l’assentibilità dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Quindi l'autorizzazione può essere anche precedente a quella per realizzare l'impianto fotovoltaico, ma deve esserci per autorizzare tale impianto.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Fotovoltaico in area vincolata: la Soprintendenza può negare l’autorizzazione quando l’intervento incide sui caratteri del complesso storico

20 Ott 2026
20 Ottobre 2026

Il TAR Lombardia ha ritenuto legittimo il diniego paesaggistico opposto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su una falda particolarmente visibile di un complesso rurale vincolato, ribadendo l’ampiezza della discrezionalità tecnico-valutativa della Soprintendenza e i limiti del sindacato giurisdizionale.

La presenza di un impianto fotovoltaico non è di per sé incompatibile con il vincolo paesaggistico. La compatibilità deve però essere verificata in concreto, considerando la posizione dei pannelli, la visibilità dell’intervento e il ruolo della copertura quale elemento caratterizzante dell’edificio e del contesto tutelato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ordinanza di demolizione con anche opere da eseguire

20 Ott 2026
20 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’ordinanza di rimessione in pristino deve contenere una descrizione sufficientemente specifica degli interventi abusivi, anche attraverso il rinvio ad altri atti del procedimento.

Nel caso di specie, inoltre, l’ordinanza aveva un contenuto complesso, che non si limitava a disporre il mero ripristino, ma ordinava altresì, in via subordinata e per le ragioni di pubblico interesse connesse alla tutela dell’incolumità pubblica e della stabilità del territorio, l’esecuzione di interventi di consolidamento e regimazione delle acque, previa redazione di idoneo progetto geotecnico, secondo le indicazioni del Servizio Forestale regionale.

Tali opere di consolidamento costituivano interventi resi necessari proprio a causa degli abusi commessi e della loro incidenza sul dissesto idrogeologico in atto; esse rappresentano, pertanto, una conseguenza diretta e inevitabile delle manomissioni del suolo eseguite in assenza di titolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

Varianti al P.I. sfavorevoli al privato

20 Ott 2026
20 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, per regola generale, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) – quale strumento contenente scelte pianificatorie di carattere generale e strutturale – non introduce di per sé un vincolo di assoluta inedificabilità, ma fissa limiti conformativi al diritto di proprietà, mentre la definizione puntuale dell’assetto del territorio spetta al Piano degli Interventi (PI).

A fortiori, quando il PAT individua un’area come “ambito di urbanizzazione consolidata” o come “linea preferenziale di sviluppo insediativo” non significa che il PI sia obbligato a confermare la precedente destinazione edificatoria. Infatti, il PI, nell’esercizio della propria discrezionalità, può modulare i parametri edificatori sulla base di specifiche esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Nel caso di specie, un’area precedentemente soggetta a PEEP di iniziativa pubblica era ripianificata, in sede di variante al PI, come a destinazione agricola o verde privato. La variante era sorretta da una motivazione ampia e articolata, che illustrava le ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta di ripianificare le aree PEEP decadute, tenendo conto della necessità di contenere il consumo di suolo e di programmare lo sviluppo in un orizzonte temporale più lungo (2050). Non era mai stata sottoscritta alcuna convenzione di lottizzazione tra il Comune e il privato e il Piano di Zona è scaduto per decorso del tempo senza che il privato stesso avesse attivato alcuna iniziativa per la sua attuazione.

Un legittimo affidamento alla conservazione della precedente destinazione edificatoria è configurabile solo in presenza di situazioni particolari, come la sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione, accordi di diritto privato, o giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia.

Post di Alberto Antico – avvocato

Ripensamenti del Comune in sede di pianificazione urbanistica

19 Ott 2026
19 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, nella formazione degli strumenti urbanistici, generali e in variante, inclusivi di modifiche al P.I., il ragionamento che va compiuto, sostanziale ed interpretativo, è che “nel corso” dello sviluppo procedimentale ben possono compiersi e deliberarsi mutamenti in termini di modifiche e affinamenti, nella gestione del territorio, sia a livello di individuazione degli utilizzi e delle destinazione di suoli, sia a livello di determinazione dei correlati parametri economici, senza che si possano considerare “vincolanti” le valutazione pregresse, esplicate in precedenti “fasi”.
Ai fini del caso di specie, l’esistenza di “schemi” di accordi approvati con i privati, di pubblico interesse, non costituisce un limite (in corso di procedimento nella dialettica adozione-approvazione della variante al P.I.) per una riprogrammazione, ritenuta dall’organo collegiale competente più adeguata e parametrata alla realizzazione di un ingente volumetria, anche solamente in riferimento alla quantificazione del contributo straordinario.
Soltanto l’approvazione dello strumento pianificatorio è idonea a determinare il definitivo assetto del territorio ed a consolidare le scelte pianificatorie della P.A. con il conseguente effetto conformativo.
Ne consegue che l’adozione della variante urbanistica non cristallizza le scelte pianificatorie della P.A., la quale resta libera, fino all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, di confermare, modificare o anche stralciare eventuali decisioni inizialmente assunte.
L’art. 6 l.r. Veneto 11/2004 condiziona l’efficacia dell’accordo alla sua conferma nel piano approvato; conseguentemente la P.A. può sempre decidere di non approvarlo, anche se previamente adottato, nel pieno esercizio del proprio ius variandi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Agli atti di pianificazione urbanistica non si applica il preavviso di rigetto

19 Ott 2026
19 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica agli atti di pianificazione urbanistica, ai sensi dell’art. 13, co. 1 l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC