L’accesso civico generalizzato
Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto, a partire dagli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto, a partire dagli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie una società , in qualità di ausiliaria, vantava il diritto all’esecuzione di un contratto di avvalimento, in forza del quale l’impresa ausiliata assumeva il correlato obbligo del pagamento del corrispettivo commisurato al valore del contratto di appalto pubblico stipulato con la Stazione appaltante.
Il TAR Palermo ha affermato il diritto dell’impresa ausiliaria ad accedere - nei limiti di tale esigenza difensiva - agli atti dell’appalto pubblico aventi a oggetto l’esecuzione dei lavori, in vista della eventuale tutela giurisdizionale del vantato credito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la realizzazione di piscine interrate e solarium integrano una trasformazione irreversibile del suolo. Ai fini del caso di specie, il Comune ben ha fatto a ritenere tali opere non compatibili con la destinazione agricola del fondo del privato.
Proseguendo nell’esame della fattispecie concreta, il TAR ha ritenuto che la realizzazione di un sottopasso sotto l’area di sedime richieda opere di urbanizzazione non realizzabili in zona agricola, nonché che il progetto di realizzazione di piazzole e servizi costituisca a tutti gli effetti variante allo strumento urbanistico generale da zona agricola a zona turistico-ricettiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto afferma che per la legittima applicazione dell’ampliamento previsto dell’art. 44, c. 5 della l.r. Veneto n. 11/2004 è imprescindibile riscontrare e, quindi, verificare l’effettiva presenza del fabbricato da adibirsi a casa di abitazione, pena l’elusione della ratio della norma che, come noto, mira a salvaguardare le zone agricole dal consumo del suolo e, contemporaneamente, a favorirne lo sviluppo residenziale. Nel caso di specie, il Comune aveva concesso l’ampliamento di un fabbricato che ancora non era stato costruito e che, conseguentemente, non poteva essere considerato né casa di abitazione né edificio da destinarsi a casa di abitazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato la legittimitĂ di una norma del Prontuario per la qualitĂ architettonica e la mitigazione ambientale di un Comune, che non vieta tout court la realizzazione di recinzioni per delimitare la corte rispetto alla proprietĂ esterna altrui, ma vieta solo il frazionamento interno della corte, lasciando impregiudicata la facoltĂ di apporre recinzioni sul perimetro esterno a tutela della sicurezza e della proprietĂ .
Nel caso di specie, alla luce del chiaro divieto di frazionare una corte comune mediante recinzioni interne, il Comune poteva sospendere la SCIA edilizia presentata a tale scopo dal privato, senza poter proporre alcuna misura conformativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
La rassegna contiene i seguenti post:
1. Partecipazione al procedimento di esproprio
2. Sulla scelta localizzativa dell’opera pubblica
3. Sulla determinazione dell’indennità d’esproprio ex art. 21 del d.lgs. n. 327/2001
4. Asservimento area privata a parcheggio di uso pubblico
La rassegna contiene i seguenti post:
1.  Atti endoprocedimentali (del Consorzio di bonifica)
2.  Atti endoprocedimentali e domanda risarcitoria nei confronti della P.A.
3.  L’atto del Comune che invita a dare prova dell’avvenuta demolizione di un abuso edilizio come atto endoprocedimentale
4. Inammissibile l’impugnazione di un atto endoprocedimentale
5. Atto presupposto
6. I meri inviti ad un “facere” non sono impugnabili
7. L’atto plurimotivato
8. Atto di indirizzo politico
9. La motivazione per relationem
10. La motivazione passepartout
11. La motivazione carente porta all’annullamento dell’atto
12. Motivazione per relationem
13. Illegittima l’ordinanza di demolizione con motivazione carente
14. La complessità del procedimento amministrativo
15. Preavviso di rigetto e osservazioni del privato
16. Il preavviso di rigetto
17. Violazione delle norme sul preavviso di rigetto, nel contesto di un’attività vincolata della P.A.
18. Osservazioni del privato a fronte del preavviso di rigetto e risposta della P.A.
19. La comunicazione di avvio del procedimento
20. Successione di provvedimenti amministrativi e impugnazione del privato
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di PAC, la mera detenzione dei terreni agricoli, ancorché effettivamente avvenuta, non sia da sola condizione sufficiente per l’accesso ai benefici finanziari pubblici, dovendo la stessa essere sostenuta da un valido titolo di godimento, idoneo a dimostrare la giuridica disponibilità degli stessi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, per accedere ai contributi previsti dal regime di pagamento unico di cui al Titolo III del reg. (CE) n. 1782/2003, successivamente abrogato dal reg. (CE) n. 73/2009, applicabile a partire dalla domanda unica 2009, il richiedente deve disporre di un numero di ettari ammissibili all’aiuto pari a quelli sui quali sono stati determinati i titoli al momento dell’assegnazione. Nel caso in cui il richiedente non disponga dei titoli sufficienti, ovvero sia accertata una superficie non sufficiente all’utilizzo di tutti i titoli, è erogato un importo pari al valore medio dei titoli per la superficie richiesta o determinata.
Il portafoglio titoli dei beneficiari può aumentare o diminuire a seguito dell’acquisto di titoli, affitto di titoli con o senza terra o per richiesta di titoli alla riserva con conseguente aumento della superficie necessaria all’utilizzo dei titoli.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinanzi al G.A. o viceversa, occorre – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo.
Tale conclusione deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione – ossia quando sussista una necessaria derivazione del secondo atto dal primo come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi – sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle.
In sintesi, una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra P.A. e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell’economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all’interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.).
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato innanzi al Presidente della Repubblica l’atto con cui la P.A., nel contesto di una dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di una condotta di adduzione idropotabile, aveva negato la possibilità di individuare dei percorsi alternativi; per poi impugnare innanzi al G.A. il successivo decreto di occupazione di urgenza e temporanea e determinazione delle indennità di cui agli artt. 22-bis, 49 e 50 d.P.R. 327/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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