5 Maggio 2026
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 380/2001 senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’accertamento della lottizzazione abusiva implica valutazioni complesse e non automatiche e la natura vincolata del potere non esonera dall’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, salvo comprovate ragioni di urgenza.
In materia di lottizzazione abusiva, è illegittima l’applicazione dell’esito ablatorio in modo automatico e indifferenziato nei confronti dell’acquirente sopravvenuto, poiché, pur fondandosi l’accertamento su indici oggettivi, la P.A. è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e a fornire una motivazione che dia conto delle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento e sulla posizione concreta del destinatario, soprattutto in presenza di vicende risalenti e di una circolazione giuridica formalizzata e consolidata.
È illegittima l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per la lottizzazione abusiva, quando la condotta tipizzata risulti già esaurita, non essendo la mera permanenza degli effetti idonea a differire il momento consumativo dell’illecito, salvo che la P.A. accerti in modo effettivo e non presuntivo la protrazione degli atti tipici oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
È viziata per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione l’azione amministrativa che, dopo aver tollerato e in parte normalizzato un insediamento mediante sanatorie e strumenti di recupero edilizio, continui a fondare la contestazione di lottizzazione abusiva su una qualificazione urbanistica meramente formale (nella specie, zona agricola), senza raccordarla con la realtà insediativa consolidata e con il doveroso riordino urbanistico dei nuclei sanati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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