Pubblici appalti e oscuramento delle offerte di gara
Il Consiglio di Stato ha affermato che, qualora un operatore economico proponga un ricorso contro una decisione di oscuramento parziale degli atti di gara non motivata, comunicata unitamente al provvedimento di aggiudicazione, il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 decorre dal momento in cui egli abbia l’effettiva conoscenza della portata lesiva del provvedimento, ossia dalla concreta ostensione della documentazione parzialmente oscurata, essendo contrario ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, quale imposto anche dal diritto eurounitario, imporre la proposizione di un ricorso prima della conoscibilità del vizio.
La tutela dei segreti tecnici o commerciali costituisce un limite all’accesso agli atti di gara, ma richiede un bilanciamento concreto con l’accesso difensivo – riferibile ai primi cinque graduati ai sensi dell’art. 36, co. 2 d.lgs. cit. – alla luce del principio di proporzionalità e del divieto di pregiudicare la concorrenza, dovendo essere garantito un equilibrio tra esigenze di segretezza e diritto a un ricorso effettivo. L’ostensione può essere dunque negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
L’operatore economico che impugni l’oscuramento parziale delle offerte è tenuto a dimostrare, in modo specifico, l’indispensabilità delle informazioni omesse ai fini della difesa in giudizio, non essendo consentito un accesso indiscriminato che comprometta i segreti commerciali e la concorrenza, in coerenza con i principi eurounitari di tutela della segretezza e di leale confronto competitivo, ovvero è tenuto a dimostrare la mancata comunicazione delle informazioni minime, di cui agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE.
Nel sistema delineato dall’art. 36 cit., l’accesso agli atti di gara è riconosciuto ex lege ai primi cinque graduati anche in funzione difensiva, ma incontra limiti nei segreti tecnici o commerciali, ferma restando la necessità di assicurare le informazioni minime sull’aggiudicazione e sulle caratteristiche dell’offerta selezionata, in conformità agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE e ai principi di trasparenza ed effettività della tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato

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