Vincolo preordinato all’esproprio apposto con variante semplificata puntuale

10 Feb 2026
10 Febbraio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, in difetto di previsione nello strumento urbanistico generale, tramite variante semplificata approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 10, co. 2 d.P.R. 327/2001, secondo le modalità e la scansione procedimentale di cui al precedente art. 19. La variante si intende approvata ove la Regione o l’ente delegato non esprimano dissenso entro 90 giorni (cfr. art. 19, co. 4 d.P.R. cit.), e la sua efficacia decorre dalla successiva delibera consiliare. La variante deve contenere, o richiamare espressamente, la volontà di apporre il vincolo, onde evitare incertezze sulla sua finalità espropriativa.

Anche nell’ambito della procedura semplificata ex art. 19 d.P.R. cit., resta fermo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dall’imposizione del vincolo espropriativo. L’omissione può essere giustificata solo in presenza di varianti generali al piano urbanistico, ma non in caso di varianti puntuali aventi ad oggetto specifiche opere pubbliche su aree individuate e direttamente incidenti sugli interessi di soggetti determinabili. In tali ipotesi, il rispetto degli obblighi partecipativi ex artt. 11 e 16 d.P.R. cit. determina l’illegittimità del procedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La riqualificazione urbana

10 Feb 2026
10 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la rigenerazione urbana non può essere limitata al recupero di edifici dismessi, ma include anche gli interventi che mirano a recuperare spazi e aree già presenti ma degradate e a far rivivere un’area o un quartiere, trasformandolo in uno spazio vivibile.

L’art. 2, co. 1, lett. g, n. 4 l.r. Veneto 14/2017 prevede del resto che sono assoggettabili agli interventi di riqualificazione urbana “gli ambiti urbani degradati”, ovvero le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata che siano contraddistinte da determinate caratteristiche, tra le quali il “degrado ambientale: riferito a condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore”.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pianificazione urbanistica: la generica aspettativa di previsioni più favorevoli non è tutelata

10 Feb 2026
10 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito: esse non sono condizionate dall’indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente PRG.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’accordo di programma e i rimedi giurisdizionali esperibili

10 Feb 2026
10 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina dell’istituto dell’accordo di programma ex art. 34 TUEL, rientrante nel genere degli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 241/1990.

In particolare, i rimedi della risoluzione dell’accordo per inadempimento e del risarcimento del danno (art. 1453 c.c.) costituiscono espressione di principi generali in materia di obbligazioni e contratti e devono ritenersi compatibili con l’istituto dell’accordo di programma e, quindi, applicabili all’ipotesi di violazione dell’accordo ad opera di una delle parti, trattandosi di rimedi generali (forme generali di reazione) contro l’inadempimento delle obbligazioni, pubbliche e private.

Trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di cd. anticipatory breach, ben potendo l’inadempimento di un’obbligazione concretizzarsi anche prima della scadenza prevista per l’adempimento, allorché il debitore tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ricorso collettivo in materia urbanistica

10 Feb 2026
10 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo la possibilità di proporre un ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, a tutela della posizione soggettiva lesa. La proposizione di un’unica impugnativa da parte di più soggetti è soggetta a stringenti limiti e in particolare a requisiti di ammissibilità positivi e negativi.

Sotto il primo profilo i ricorrenti devono far valere identiche situazioni sostanziali e processuali in rapporto alle domande formulate e alle ragioni difensive (le domande giudiziali devono quindi essere identiche nell’oggetto; gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto e devono essere censurati per gli stessi motivi). Sotto il secondo profilo deve potersi escludere con certezza qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, fra i ricorrenti.

Nel caso di specie, impugnavano gli atti di un progetto di riqualificazione di un’area degradata sia un Comitato per la vivibilità del quartiere, sia singoli ricorrenti a tutela della loro proprietà, sia operatori economici per il possibile danno derivante alla loro attività dall’apertura di una media struttura di vendita.

Si trattava di posizioni finalizzate alla tutela di posizioni sostanziali differenziate, che impongono differenti accertamenti in punto di legittimazione ed interesse. Quanto al Comitato, si impone la verifica dei requisiti di stabilità dell’organizzazione, non occasionalità e di effettiva rappresentatività. Quanto agli operatori economici, deve effettuarsi lo scrutinio della ricorrenza della vicinitas commerciale e di una posizione giuridica meritevole di tutela: la legittimazione al ricorso non può infatti configurarsi ove l’instaurazione del giudizio sia finalizzata a tutelare interessi emulativi e meramente anticoncorrenziali, ma deve essere preordinata alla necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, unici interessi per i quali la P.A. può escludere l’insediamento di nuovi esercizi commerciali.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

09 Feb 2026
9 Febbraio 2026

Con la l. 26 gennaio 2026, n. 14 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 29 del 05.02.2026), in vigore dal 20.02.2026, sono state approvate alcune modifiche al d.lgs. 209/2003 e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

La legge è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-05&atto.codiceRedazionale=26G00026&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Introdotta una norma deontologica per gli avvocati sull’equo compenso

09 Feb 2026
9 Febbraio 2026

Con la delibera del Consiglio nazionale forense n. 959 del 23.01.2026 (di cui al comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 29 del 05.02.2026), è stato introdotto nel codice deontologico forense il seguente articolo: “Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso.

  1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore:
  2. a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro societĂ  controllate, e delle loro mandatarie;
  3. b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  4. c) della pubblica amministrazione e delle societĂ  disciplinate dal testo unico in materia di societĂ  a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di societĂ  veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.
  5. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
  6. Il divieto di cui al primo comma e l’obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.
  7. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento”.

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L’accesso agli atti non può essere utilizzato per “vigilare” sulle attività commerciali

09 Feb 2026
9 Febbraio 2026

Nel caso di specie, un privato avanzava un’istanza di accesso agli atti al Comune al dichiarato fine di accertare se l’attività commerciale di un certo bar fosse effettivamente esercitata in conformità alla normativa vigente, ovvero se fosse in corso una situazione di tolleranza o inerzia da parte del Comune in ordine a possibili irregolarità dell’esercente. Il privato faceva poi riferimento a un non meglio esplicitato interesse imprenditoriale qualificato, volendo lui avviare una propria attività di bar.

Il Comune rigettava l’istanza; il TAR Sardegna ha concordato con l’Ente locale.

Il privato aveva invocato un generico interesse “di vigilanza”, sull’operato della P.A., idoneo a trasmodare in un non consentito “controllo generalizzato”, dell’attività amministrativa, che non è ammesso (art. 24, co. 3 l. 241/1990) e in relazione al quale manca un collegamento funzionale tra gli atti richiesti e la posizione giuridica qualificata del richiedente. L’accesso agli atti non può ridursi a uno strumento volto a soddisfare un intento meramente emulativo, trasmodando in un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, dovendo essere supportato da un interesse personale e concreto.

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Accesso agli atti del fascicolo tributario

09 Feb 2026
9 Febbraio 2026

Il TAR Umbria ha affermato che l’accesso endoprocedimentale previsto dall’art. 6-bis, co. 3 l. 212/2000, cd. statuto del contribuente, che consente a quest’ultimo di visionare gli atti del fascicolo dopo la notifica dello schema di provvedimento, è limitato ai documenti su cui si fonda l’accertamento specifico e non ricomprende gli atti relativi a soggetti terzi (come gli schemi o avvisi di accertamento di altri contribuenti).

Il menzionato istituto soggiace alla disciplina generale dell’accesso agli atti, non rinvenendosi deroghe espresse, pertanto la giurisdizione sulle relative controversie appartiene al G.A. ex art. 133, co. 1, lett. a, n. 6 c.p.a., in coerenza con un’interpretazione sistematica delle finalità perseguite dalla norma.

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Pubblici appalti, accesso agli atti, segreti commerciali

09 Feb 2026
9 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine di decadenza per la proposizione del ricorso avverso gli atti di gara decorre dal momento in cui l’operatore economico abbia effettiva contezza del contenuto delle offerte e dei documenti di gara da cui evincere i vizi deducibili, onde evitare la proposizione di ricorsi al buio, con conseguente incremento del contenzioso, in spregio alle esigenze di speditezza dei giudizi in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici. Nel caso di specie, è stata respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso avverso l’oscuramento dell’offerta tecnica, per mancata impugnazione dell’aggiudicazione, non essendo stata ancora pienamente esitata l’istanza di accesso.

Ai sensi dell’art. 35, co. 5 d.lgs. 36/2023, è consentito l’accesso amministrativo al concorrente ove esso appaia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici. Pertanto, il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario funge da valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, che non può subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un’istanza di oscuramento di parti delle offerte. Spetta alla Stazione appaltante l’effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale.

Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how, essendo necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. L’ostensione può essere negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

In caso di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 35, co. 5 cit., se è vero che l’onere di provare l’indispensabilità della documentazione grava sul richiedente, è parimenti indubitabile che la portata dell’onere probatorio in discorso dipende dal caso concreto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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