31 Agosto 2026
Il TAR Veneto ha affermato che il soggetto segnalato ha titolo a conoscere il contenuto della segnalazione, quali fatti siano stati ivi rappresentati e quale rapporto vi sia tra l’esposto e la conseguente attività amministrativa. Non ha però, per ciò solo, titolo a conoscere anche l’identità dell’autore della segnalazione, se tale dato non sia necessario per soddisfare una specifica esigenza di tutela. Il punto di equilibrio consiste, dunque, nel garantire, da un lato, la conoscenza dell’identità del segnante, se necessaria per soddisfare specifiche esigenze di tutela e, dall’altro, nel garantire l’anonimato del segnalante, laddove la conoscenza della sua identità non sia necessaria per soddisfare specifiche esigenze di tutela.
In tema di accesso ai documenti, ai sensi dell’art. 12, co. 8 d.lgs. 24/2023, la segnalazione acquisita e conservata in forma anonimizzata secondo la disciplina sul whistleblowing è sottratta all’accesso di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990, nonché agli artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013, trattandosi di un divieto assoluto, non graduabile in relazione allo stato del procedimento né superabile mediante l’oscuramento dei soli dati identificativi del segnalante. Il medesimo regime di tutela si estende, ai sensi dell’art. 16, co. 4 d.lgs. 24/2023, alla persona che abbia effettuato una segnalazione anonima, ove successivamente identificata e destinataria di ritorsioni. Nel caso di specie, il ricorrente allegava, a giustificazione dell’interesse a conoscere anche l’identità del segnalante, un’asserita attività persecutoria nei suoi confronti, nonché il pregiudizio reputazionale e il disagio organizzativo che sarebbe derivato dalle verifiche ispettive, alle quali, peraltro, è conseguita non già l’irrogazione di sanzioni, ma solo la formulazione di prescrizioni. Tali allegazioni fondavano il diritto a conoscere solo il contenuto della segnalazione, ma non dimostravano che la conoscenza dell’identità dell’autore della segnalazione fosse indispensabile ai fini della tutela di una situazione giuridica soggettiva.
Se la segnalazione è anonima, la P.A. può ben svolgere attività investigative per individuarne l’autore, se la segnalazione stessa ha ad oggetto fatti e circostanze non corrispondenti al vero, nel qual caso potrebbero configurarsi i reati di diffamazione o finanche di calunnia. Se la segnalazione è nominativa, la presenza del nominativo del segnalante nel documento non rende il dato automaticamente ostensibile, perché la segnalazione può essere ostesa con oscuramento dell’identità del segnalante e degli elementi idonei ad identificarlo, salvo che l’istante dimostri un interesse specifico alla conoscenza di tali dati, come nel caso in cui risulti che la segnalazione ha ad oggetto fatti e circostanze non con corrispondenti al vero.
Il diritto di accesso defensionale, ai sensi dell’art. 24, co. 7 l. 241/1990, al contenuto di una segnalazione che abbia dato origine a un’attività di verifica incidente sulla sfera giuridica dell’istante non comporta, per ciò solo, il diritto alla conoscenza dell’identità del segnalante, la cui ostensione presuppone la dimostrazione di un interesse ulteriore e autonomo rispetto a quello relativo ai fatti rappresentati, quale la sussistenza di elementi circostanziati di falsità della segnalazione, di conflitto personale, di intento ritorsivo o concorrenziale, ovvero la prospettazione di un’azione nei confronti dell’autore non altrimenti surrogabile mediante la sola conoscenza del contenuto dell’esposto.
Post di Alberto Antico – avvocato
sent. TAR Veneto n. 1511-2026
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