L’aumento del carico urbanistico produce conseguenze: per stabilire se c’è, bisogna valutare il risultato finale di un intervento edilizio e non incentrarsi solo sull’edificio di partenza

04 Feb 2026
4 Febbraio 2026

Nel caso di specie, un privato progettava un intervento sullo stesso lotto, consistente nella demolizione di due originari edifici (uno a destinazione direzionale di due piani fuori terra, l’altro a destinazione produttiva di un piano) e la ricostruzione di due nuovi e più ampi fabbricati, entrambi a destinazione residenziale, entrambi di quattro piani fuori terra.

Il privato chiedeva di computare il contributo di costruzione sulle singole palazzine di partenza, così da utilizzare norme comunali di favore per le superfici minori.

Il TAR Milano ha dissentito.

È indubbio l’aggravio del carico urbanistico del complessivo intervento, dato che l’aumento notevole di superficie lorda di pavimento e il mutamento di destinazione a residenziale comportano una presenza umana stabile che le precedenti destinazioni non contemplavano.

Al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo.

Post di Alberto Antico - avvocato

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Contributo di costruzione e questioni di giurisdizione

04 Feb 2026
4 Febbraio 2026

Il TAR Milano ha affermato che le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, così come quelle di monetizzazione degli standard, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. f c.p.a. Le stesse, poi, avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della P.A., non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Accordi urbanistici e informazione antimafia

04 Feb 2026
4 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 7-bis l.r. Veneto 11/2004 – secondo cui nei confronti dei soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, di valore superiore a € 150.000, il Comune o l’Ente promotore dell’accordo acquisiscono l’informazione antimafia ex art. 84, co. 3 d.lgs. 159/2011 – non lascia margini di discrezionalità alla P.A. nell’imporre l’acquisizione dell’informazione antimafia.

Quanto alla collocazione temporale dell’obbligo di acquisizione, essendo la norma volta a prevenire l’infiltrazione mafiosa del procedimento di pianificazione territoriale, deve essere individuata quantomeno prima della stipula della convenzione/atto unilaterale d’obbligo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Distretto idrografico delle Alpi Orientali: presa d’atto dell’aggiornamento delle mappe

04 Feb 2026
4 Febbraio 2026

Con delibera n. 11 del 18.12.2025 (di cui al comunicato in G.U., Serie generale n. 26 del 02.02.2026), la Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha preso atto dell’aggiornamento delle mappe di allagabilità - altezze idriche, di pericolosità e del rischio di alluvioni, di cui all’art. 6 della direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto ai sensi dell’art. 14 della direttiva medesima, rappresentato in file pdf e descritto nella relazione metodologica.

La delibera di presa d’atto è pubblicata insieme alle mappe di allagabilità - altezze idriche, della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni ed alla relazione metodologica sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale.

Il comunicato è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-02&atto.codiceRedazionale=26A00419&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Conseguenze del venir meno della garanzia fideiussoria

04 Feb 2026
4 Febbraio 2026

Il TAR Veneto evidenzia che l’assenza di un’esplicita clausola che preveda la nullità e/o la risoluzione della convenzione urbanistica qualora venga meno la fideiussione prevista a garanzia dell’adempimento degli obblighi non inficia il negozio stipulato tra privato e Comune. E infatti – facendo leva sulla giurisprudenza civile – si afferma che tale garanzia costituisce un elemento strutturale ed essenziale di validità della convenzione imposto dalla legge il che comporta, di conseguenza, la sua sopravvenuta nullità per contrasto a norme imperative qualora la fideiussione venga meno medio tempore prima del pieno adempimento degli obblighi e non sia tempestivamente sostituita con altra.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Seminario da remoto del Comune di Spinea su cambio d’uso, sottotetti e vincoli cimiteriali

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026

Venerdì 27 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 13.30.

Relatori: prof. avv. Alessandro Calegari e avv. Domenico Chinello.

Coordinatore scientifico: arch. Fiorenza Dal Zotto.

Info e link per l'iscrizione nella locandina allegata.

Webinar 27-02-2026 CambioUso Sottotetti Cimiteri

Approvato il nuovo Testo unico sull’IVA

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026

Con il d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 24 del 30.01.2026), è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-30&atto.codiceRedazionale=26G00022&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Proroga dello stato di emergenza per le alluvioni del 23-24 settembre 2024

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 26 del 02.02.2026), è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.

La delibera è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-02&atto.codiceRedazionale=26A00452&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

La nozione di centro abitato, a fini viabilistici e a fini urbanistici

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell’osservanza delle distanze delle costruzioni dal ciglio stradale, rileva esclusivamente la nozione di centro abitato di natura viabilistica, come tipizzata dal codice della strada e delimitata con delibera di Giunta comunale, insuscettibile di integrazione mediante criteri empirici o urbanistici, quali il “centro abitato di fatto” inteso come presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.

Invece, non esiste a livello normativo una definizione di centro abitato a fini urbanistici: esso è definito da una delibera consiliare sulla base di un criterio meramente empirico, in quanto fondato sul riscontro in fatto di un raggruppamento continuo di fabbricati, costituenti un insieme organico.

La presenza di un aggregato edilizio continuo non vale ad estendere la perimetrazione del centro abitato ai fini viabilistici effettuata dalla Giunta comunale, né a derogare alle distanze minime stradali. La destinazione urbanistica rileva solo nei casi espressamente previsti dall’art. 26 d.P.R. 495/1992, che stabilisce una minore distanza ove si versi al di fuori dei centri abitati ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale. La nozione viabilistica di centro abitato è ontologicamente differente da quella introdotta dall’art. 18 l. 865/1971 ai fini dell’indennità di esproprio.

La delimitazione di centro abitato a fini urbanistici è un atto discrezionale, sindacabile solo ove si riveli illogico o incongruo, mentre l’analogo provvedimento disciplinato dal codice della strada è un atto vincolato, in quanto il legislatore non si limita soltanto ad individuare l’organo competente, i termini per l’adozione del provvedimento e le modalità della sua pubblicazione, ma prevede dettagliatamente i presupposti che consentono di includere un insieme di edifici nel centro abitato. L’elencazione dei requisiti del centro abitato contemplati dall’art. 3, co. 1, n. 8 del codice della strada è tassativa e insuscettibile di estensione analogica, non competendo alla P.A. locale alcuna ponderazione degli interessi sottesi, in tale ambito, alla disciplina della circolazione stradale. I Comuni, chiamati ad operare la delimitazione dei centri abitati ai fini della circolazione stradale, sono tenuti ad applicare rigidamente i parametri normativi previsti dalla legge.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’apposizione del vincolo culturale non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’atto di apposizione del vincolo di bene culturale va annullato, per violazione dell’art. 7 l. 241/1990, qualora il ricorrente non si limiti a dedurre la mera violazione formale derivante dall’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma apporti anche elementi nuovi e specifici che, ove fosse stato correttamente attivato il contraddittorio procedimentale, avrebbero potuto condurre a una diversa determinazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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