Sulla decisione del Comune di non demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, l’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale

05 Ago 2026
5 Agosto 2026

Il TAR ha esaminato un caso nel quale il Consiglio Comunale ha deciso di non demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale.

Il Comune, con una deliberazione consiliare dopo aver valutato “l’inesistenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”, ha disposto il mantenimento dell’opera abusiva, ritenendo di “poter derogare alla regola che prevede la demolizione del fabbricato”.

Nella medesima delibera, in particolare, l’Ente ha sottolineato che “il mantenimento del fabbricato [sarebbe stato]
compatibile sotto tutti i profili esaminati: urbanistico, ambientale, paesaggistico e idrogeologico”, ravvisando, al riguardo, la sussistenza di “un rilevantissimo interesse pubblico […] in considerazione della mancanza di alloggi da destinarsi alle esigenze abitative”.

I ricorrenti, confinanti con l'immobile de quo, contestavano con  plurime argomentazioni la scelta del Comune per asserita violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, sostenendo che in mantenimento dell'immobile abusivo potesse avvenire solo in casi straordinariamente eccezionali.

Il Comune aveva motivato la sua scelta sulla base della grande richiesta di alloggi (adeguatamente documentata) da parte della popolazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, anche alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale del 2018.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Impugnazione dell’ordinanza di demolizione e posizione del promissario acquirente del relativo immobile, in forza di un contratto già sciolto

05 Ago 2026
5 Agosto 2026

Nel caso di specie, si scopriva che un immobile soggetto al vincolo paesaggistico presentava alcune difformità edilizie, nonché dei corpi di fabbrica e degli accessori mai autorizzati.

Il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione, impugnata dal proprietario.

Nel frattempo, il medesimo proprietario aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita per l’immobile in parola.

Il promissario acquirente, venuto a sapere delle contestazioni edilizie, esercitava il recesso dal contratto preliminare, deducendo l’inadempimento del promittente venditore, con specifico riferimento alla clausola contrattuale che imponeva la conformità tra stato di fatto, planimetrie catastali e planimetrie depositate presso il Comune, nonché l’obbligo di rimuovere ogni eventuale difformità. Il recesso, a sua volta, determinava l’instaurazione di un giudizio civile, volto alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare e alla condanna del proprietario alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.

Il promissario acquirente svolgeva anche un intervento ad opponendum nel processo amministrativo avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione.

Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile tale intervento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Le aree soggette a dissesto idraulico ai sensi dell’art. 8 delle NTA del PGRA

04 Ago 2026
4 Agosto 2026

L’art. 8 delle N.T.A. del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) stabilisce che le Amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti verificano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate che siano: a) soggette a “dissesto idraulico” per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, di consorzi di bonifica o per effetto di specifiche previsioni urbanistiche; b) affette da documentato allagamento da corso d’acqua o costiero anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.

Nel caso esaminato dal TAR Veneto i ricorrenti avevano impugnano i progetti relativi a nuove viabilità comunali, sostenendo che, essendo l’area in questione non mappata (cioè priva dell’attribuzione di una determinata classe, rispettivamente, di rischio e pericolo), l'articolo 8 delle NTA del P.G.R.A. prevede che le Amministrazioni debbano compiere una verifica della pericolosità idraulica, cosa che nel caso esaminato non è stata effettuata.

Il TAR ha respinto il ricorso, precisando che nessuno degli strumenti urbanistici cui i ricorrenti si riferiscono qualifica l’area come soggetta a “dissesto idraulico”, che è il solo tipo di dissesto contemplato dall’art. 8 delle N.T.A..

E infatti il P.A.T. qualifica l’area come esondabile e/o a pericolo di ristagno idrico, e né il P.T.C.P. né il P.A.T.I. qualificano l’area come soggetta a dissesto idraulico.

Manca, dunque, il presupposto, primo e imprescindibile, per assoggettare la variante urbanistica impugnata al percorso procedimentale di cui all’art. 8 n.t.a. del P.G.R.A.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza del privato di progetto urbanistico unitario

04 Ago 2026
4 Agosto 2026

Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza presentata dal privato, ai fini dell’approvazione del progetto unitario previsto dagli strumenti urbanistici comunali per la propria area.

Il progetto unitario è assimilabile ad un PUA, o a un permesso di costruire (PdC) convenzionato: sebbene di regola le scelte di pianificazione generale, vertendo in merito all’esercizio di potestà discrezionali della P.A., non siano avviabili su istanza di parte e quindi non siano coercibili con il rito del silenzio, vi sono particolari casi nei quali sussiste l’obbligo del Comune di provvedere alla ripianificazione dell’area, quando essa riguardi la destinazione da conferire alle cd. zone bianche, tali divenute a seguito della decadenza di vincoli destinati all’esproprio, nonché quando il privato solleciti la definizione di una pianificazione attuativa, specie quando essa può essere proposta su istanza di parte.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Correzione postuma del calcolo del contributo di costruzione e principio dell’affidamento (non proprio sempre si può fare)

03 Ago 2026
3 Agosto 2026

Una sentenza del TAR ha esaminato un caso nel quale il Comune ha ricalcolato dopo otto anni il contributo di costruzione a suo tempo pagato per un permesso di costruire, sostenendo che la corretta interpretazione della normativa comunale sul punto fosse diversa da quella all'epoca ordinariamente seguita dal Comune.

Il TAR, però, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento per violazione del principio dell'affidamento.

Il TAR ha affermato che, in via generale, l’amministrazione può rideterminare o correggere il contributo anche successivamente – soprattutto in caso di errore di calcolo ovvero di errata applicazione di tariffe o parametri – stante la prevalenza dell’interesse pubblico alla corretta quantificazione di una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario; tuttavia, non può disconoscersi che, nella fattispecie, vi sia stato un affidamento meritevole di tutela per via del pagamento integrale del contributo in precedenza liquidato, del lungo lasso di tempo trascorso (otto anni),  e di una interpretazione consolidata della normativa comunale in materia che non appare affatto illogica (all'epoca il Comune aveva seguito una delle due possibili interpretazioni delle proprie norme, scritte non proprio tanto bene).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Muro abusivo tra fondi a dislivello

03 Ago 2026
3 Agosto 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, laddove un muro tra fondi a dislivello abbia funzione sia di contenimento, sia di confine dei fondi, ai sensi dell’art. 887 c.c. il proprietario del fondo a monte risponde dell’eventuale abusività del muro stesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Primi interventi di protezione civile in Cadore per le alluvioni di giugno-luglio 2025

31 Lug 2026
31 Luglio 2026

Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1201 del 14.07.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 171 del 25.07.2026), sono stati approvati i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15.06.2025 al 01.07.2025 e nei giorni 12-13.07.2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno.

Post di Alberto Antico – avvocato

Appalti pubblici per la raccolta rifiuti e punteggio tecnico discrezionale per chi rispetta i CAM

31 Lug 2026
31 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità della sentenza che, accertata l’asserita erroneità dell’attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale, provveda essa stessa a rideterminare il punteggio dell’offerta, sostituendosi alla P.A. nell’esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale, dovendo il G.A. limitarsi al sindacato di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre l’annullamento degli atti impugnati, con rimessione delle valutazioni all’autorità competente.

Nel caso di specie, in riferimento a una gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il criterio premiale, previsto dalla lex specialis, relativo alle migliorie contenute nell’offerta tecnica rispetto alla percentuale minima di veicoli leggeri e pesanti cd. puliti, sulla base dei relativi criteri ambientali minimi (CAM), aveva natura discrezionale: il Giudice di primo grado, attribuendo direttamente zero punti all’offerta dell’aggiudicataria, aveva travalicato i limiti della giurisdizione generale di legittimità.

Ai fini del rispetto dei CAM di cui al d.m. 17 giugno 2021, per i veicoli commerciali leggeri M1 e N1 relativi all’anno 2025 non è necessario che l’offerta preveda esclusivamente veicoli elettrici, essendo qualificabili come veicoli puliti anche quelli che rispettano i limiti emissivi previsti dalla disciplina di settore. Ai fini dell’applicazione di tali CAM, i veicoli pesanti omologati all’utilizzo di combustibili alternativi, compreso il biodiesel HVO, rientrano nella categoria dei veicoli puliti, mentre le modalità concrete di approvvigionamento e di impiego del combustibile rilevano nella fase di esecuzione del contratto e non ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.

In materia di contratti pubblici, ove la lex specialis attribuisca un punteggio premiale correlato al rispetto dei CAM per l’intera durata dell’appalto, le contestazioni concernenti le modalità con cui l’operatore economico darà concreta attuazione agli obblighi ambientali nelle annualità successive all’aggiudicazione attengono alla fase esecutiva del rapporto e non sono, di per sé, idonee a escludere la legittimità della valutazione tecnica effettuata in sede di gara, qualora l’offerta risulti conforme ai requisiti richiesti al momento della presentazione. 

Non giustificano l’azzeramento del punteggio premiale attribuito all’offerta tecnica meri refusi o errori materiali contenuti nella parte descrittiva dell’offerta, quando essi risultino immediatamente riconoscibili, non incidano sulle tabelle riepilogative rilevanti ai fini della valutazione e non alterino il contenuto sostanziale della proposta tecnica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il giudizio di anomalia dell’offerta: la congruità dei costi della manodopera

31 Lug 2026
31 Luglio 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nelle gare pubbliche per l’affidamento di servizi, il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta formulato dalla stazione appaltante ha natura globale e sintetica. Esso, esprimendo un tipico potere tecnico discrezionale, è sindacabile dal G.A. solo in caso di manifesta illogicità o di erroneità fattuale dell’operato della commissione di gara, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il sindacato giurisdizionale, pertanto, non può essere esteso a un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.

Nell’ambito della valutazione della congruità dei costi della manodopera indicati dall’operatore economico, le tabelle ministeriali sul costo medio orario, di cui all’art. 41, co. 13 d.lgs. 36/2023, costituiscono un parametro non vincolante e giustificabile ai sensi del successivo art. 110. La loro inosservanza, pertanto, non comporta l’esclusione automatica, in quanto solo il mancato rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili può fondare l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Catania n. 1766-2026

Verifica di anomalia dell’offerta con il cd. Metodo A

31 Lug 2026
31 Luglio 2026

Il TAR Catania ha affermato che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto cd. sotto soglia con il criterio del prezzo più basso, l’art. 54 d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di scegliere, alternativamente, uno dei tre metodi di calcolo della soglia di anomalia delle offerte descritti nell’Allegato II.2 d.lgs. cit. Con particolare riferimento al “Metodo A”, il legislatore ha confermato l’operatività del metodo del cd. taglio delle ali e dei consolidati principi giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della normativa previgente, tra cui anche il criterio del cd. blocco unitario, enunciato dall’Adunanza Plenaria (sent. n. 5/2017), in base al quale le offerte di identico ammontare devono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, che al loro interno. Tale criterio, che si contrappone a quello cd. assoluto, trae origine dal combinato disposto dell’art. 86, co. 1 d.lgs. 163/2006 con l’art. 121, co. 1 d.P.R. 207/2010, il quale costituisce l’esatto antecedente lessicale della clausola oggi racchiusa nella lett. a) del succitato Metodo A.

L’individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, incidendo direttamente sulla determinazione delle offerte da assoggettare a verifica ovvero da escludere automaticamente, costituisce un momento essenziale dell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa riservata alla stazione appaltante e, pertanto, deve essere espressamente contenuta negli atti di gara o in altro provvedimento riferibile alla P.A., ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.lgs. 36/2023. Nel caso in cui sulla piattaforma telematica sia presente una “scheda informativa” contenente l’indicazione del metodo, tuttavia non sorretta da alcuna previa consapevole determinazione della P.A. (derivando, piuttosto, da una mera impostazione di default del sistema informatico), tale indicazione “atipica” non è idonea a integrare il bando, colmando lacune su aspetti procedurali o tecnici non disciplinati, e non è soggetta ad autonoma impugnazione.

Il principio di invarianza della soglia di anomalia, di cui all’art. 108, co. 12 d.lgs. 36/2023, preclude il ricalcolo della soglia per effetto di modifiche incidenti a posteriori sulla platea degli operatori economici legittimamente partecipanti, al fine di evitare impugnazioni meramente strumentali, ma non impedisce al ricorrente di contestare il calcolo delle medie e delle soglie, ovvero la non corretta applicazione dei criteri tecnici e matematici previsti dalla lex specialis, al fine di ottenere una nuova determinazione della soglia di anomalia conforme ai parametri normativi. Pertanto, il ricorso diretto a contestare il concreto modus procedendi della commissione nell’effettuare il cd. taglio delle ali, al fine di individuare la soglia di anomalia, è ammissibile.

In base al combinato disposto dell’art. 120 c.p.a. con gli artt. 36, co. 1-2 e 90 d.lgs. 36/2023, il termine di trenta giorni per l’impugnazione degli atti di gara decorre dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 cit., ovvero dal momento in cui gli atti sono resi disponibili mediante la piattaforma digitale ai sensi dell’art. 36 cit., poiché solo in tale momento l’operatore economico acquisisce, o è posto in condizione di acquisire, piena conoscenza dell’atto lesivo e dei relativi presupposti. Ne consegue che i verbali di gara, quali atti endoprocedimentali privi di rilevanza definitoria del rapporto giuridico tra P.A. e privati, non comportano il decorso del termine decadenziale e non sono soggetti all’immediata impugnazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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