La disfunzione organizzativa strutturale di una P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che, in tema di azione collettiva per l’efficienza della P.A. ex d.lgs. 198/2009, integra una disfunzione organizzativa strutturale la sistematica violazione, da parte della Questura, del termine per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ove i tempi medi eccedano macroscopicamente quello legale. L’incremento dei flussi migratori o la carenza di personale non valgono, di per sé, a dimostrare l’inesigibilità dell’adempimento, in difetto di prova dell’impossibilità di adottare misure organizzative ragionevoli, né la riduzione dei tempi rispetto a precedenti picchi esclude la disfunzione in presenza di un rilevante scostamento dal parametro normativo.
Per l’effetto, il TAR ha condannato il Ministero dell’Interno a porre rimedio alla situazione di inefficienza mediante l’adozione degli opportuni provvedimenti, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Quest’ultimo criterio, espressamente previsto dall’art. 4, co. 1 d.lgs. cit., è stato criticato dai commentatori, poiché non è chiaro come si possa rimediare ad un’inefficienza cronica della P.A. senza i dovuti investimenti).
Il TAR ha altresì disposto, ai sensi dell’art. 4, co. 2 d.lgs. 198/2009, la pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, in un’apposita sezione facilmente accessibile, entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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