Il silenzio-assenso sull’istanza di PdC
Il Consiglio di Stato ha affermato che il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire (PdC) non si forma in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, così da rendere impossibile l’individuazione a priori dello stesso oggetto dell’istanza – con la precisazione che l’istanza deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Non osta per contro alla formazione del silenzio-assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale.
Il silenzio-assenso sull’istanza di PdC non si forma in presenza di una inconfigurabilità strutturale dell’istanza, come evincibile dell’art. 20, co. 1 d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 19/2026, non ancora convertito in legge, ovvero quando l’istanza è priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Non può ritenersi, invece, “inconfigurabile”, ma soltanto “incompleta” la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 20, co. 1 cit. e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già presentata dall’interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato art. 20. In questi casi, la P.A. ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi del comma 5 dell’art. 20 cit. e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si forma il silenzio-assenso.
Non si forma il silenzio-assenso sull’istanza di PdC, ove la stessa non sia corredata della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, con il deposito dell’attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente dall’art. 20, co. 1 cit. In siffatta ipotesi, non sorgendo l’obbligo di provvedere, neppure deve essere svolto il soccorso istruttorio.
Post di Alberto Antico – avvocato

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