Nel caso di specie, un’azienda di lavorazione delle carni avanzava un’istanza di VIA per potersi ampliare. La Provincia archiviava l’istanza, per mancanza di uno stabile collegamento con la fognatura. L’azienda eccepiva che sarebbe bastato rilasciare una VIA favorevole con prescrizione.
Il TAR Veneto ha concordato con la Provincia.
La P.A., pur disponendo in sede di VIA dell’ampio potere discrezionale di imporre prescrizioni a tutela dei beni incisi dall’intervento proposto, non ha titolo per sostituirsi al proponente nella progettazione di elementi strutturali ed essenziali.
Diversamente, l’azione amministrativa si porrebbe in contrasto con la natura e con la tipicità del provvedimento di VIA, come definito dall’art. 5, co. 1, lett. b d.lgs. 152/2006.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha commentato l’art. 29-decies, co. 9, lett. b d.lgs. 152/2006, nella parte in cui prevede espressamente la diffida e contestuale sospensione, nel caso in cui le inosservanze alle prescrizioni dell’AIA siano comunque reiterate più di due volte in un anno, senza che occorra in questo caso la dimostrazione di un pericolo immediato per la salute.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Lazio ha precisato che, nei procedimenti relativi a impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica non perde la propria rilevanza, ma non ha carattere vincolante. L’amministrazione procedente deve quindi acquisirlo e valutarlo, ma non può recepirlo automaticamente quando esso conduca a una prescrizione limitativa dell’intervento.
La qualificazione dell’area come idonea non elimina la tutela paesaggistica: impone però un autonomo bilanciamento degli interessi e consente all’autorità procedente di discostarsi dal parere paesaggistico con una motivazione adeguata, valorizzando le esigenze connesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili.
Il principio trova oggi un riscontro espresso nell’art. 11-quater del d.lgs. n. 190/2024, che disciplina il parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità paesaggistica per gli interventi in aree idonee. Resta necessario verificare, per ciascun progetto, il regime normativo applicabile e se l’impianto ricada interamente in area idonea.
Post di Dario meneguzzo – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La sentenza del TAR Lazio affronta anche un profilo processuale rilevante: l’annullamento degli atti di VIA non consente al giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione imponendo il rilascio di un provvedimento già depurato dalle prescrizioni contestate.
Il giudice può annullare il provvedimento illegittimo e indicare i vincoli conformativi che l’amministrazione dovrà rispettare nella riedizione del procedimento. Non può, tuttavia, trasformare tale attività in una decisione amministrativa direttamente adottata in sede giurisdizionale quando residuino valutazioni tecniche e discrezionali spettanti all’autorità competente.
Nel caso esaminato, il TAR ha quindi riconosciuto l’idoneità dell’area, ma ha lasciato alle amministrazioni il compito di pronunciarsi nuovamente sull’istanza, mantenendo ferme le rispettive competenze e ogni ulteriore valutazione compatibile con il principio affermato.
Il principio riguarda la struttura della tutela di annullamento e conformativa e non risulta inciso dalla disciplina sopravvenuta. Nel nuovo quadro normativo dovrà naturalmente essere individuato il procedimento autorizzatorio applicabile al singolo progetto.
Post di Dario meneguzzo – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Come da comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 244 del 20.10.2026, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. c e co. 4 delle N.T.A. del PGRA, con decreto del Segretario generale n. 114 del 14.08.2026, sono state aggiornate le mappe delle altezze idriche, della pericolosità idraulica e del rischio idraulico nel Comuni di Cortina d’Ampezzo (BL). L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Comune, prima di rilasciare un permesso di costruire o un permesso di costruire in sanatoria, deve verificare che il richiedente sia proprietario dell’immobile oppure disponga di un titolo sufficiente per richiederlo.
Questo obbligo non impone però all’amministrazione di svolgere una complessa ricostruzione di tutti i rapporti civilistici relativi all’immobile o di dirimere le controversie tra proprietari.
Il controllo comunale deve essere svolto secondo criteri di ragionevolezza e sulla base degli elementi disponibili nel procedimento. L’amministrazione deve accertare la legittimazione del richiedente, ma non è tenuta a ricercare d’ufficio ogni possibile elemento limitativo, preclusivo o estintivo del titolo di disponibilità allegato.
Il permesso di costruire è infatti un titolo amministrativo che regola il rapporto tra il Comune e il richiedente sul piano della conformità urbanistico-edilizia. Esso non attribuisce diritti reali e non pregiudica i diritti dei terzi, i quali restano tutelabili davanti al giudice ordinario.
La clausola di salvezza dei diritti dei terzi non esonera, tuttavia, il Comune da ogni verifica. Quando la carenza di legittimazione risulti evidente dagli atti o quando emergano contestazioni concrete e attendibili sulla disponibilità dell’immobile, l’amministrazione deve svolgere gli approfondimenti necessari e può negare il titolo se il richiedente non dimostri un diritto idoneo a eseguire l’intervento.
Nel caso esaminato, il Comune aveva acquisito il regolamento del super-condominio e una dichiarazione del legale della richiedente. Da tali elementi risultava che il corpo C costituiva un condominio parziale autonomo e che la controinteressata era proprietaria di 20 dei 24 appartamenti, con oltre l’80% dei millesimi relativi al corpo di fabbrica.
Il TAR ha ritenuto tali circostanze indicative del possesso di un titolo di disponibilità sufficiente per chiedere la sanatoria della facciata condominiale, senza che fosse esigibile un’indagine comunale ulteriore sui rapporti interni tra condomini.
In verità dalla sentenza non si capisce bene perchè il TAR non abbia ritenuto necessario il consenso dei proprietari di tutti e 24 gli appartamenti e abbia ritenuto sufficiente la richiesta proveniente dalla maggioranza.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non impone, in via generale, al Comune di comunicare l’avvio del procedimento al condominio o ai singoli condomini.
L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990 riguarda i destinatari diretti del provvedimento e i soggetti che, per legge, devono partecipare al procedimento. Può inoltre riguardare soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali il provvedimento possa arrecare un pregiudizio, ma non si estende automaticamente a tutti coloro che vantino un interesse privatistico sull’immobile.
Nel procedimento edilizio, il destinatario del permesso è il soggetto che ha presentato l’istanza. Il condominio e i singoli condomini non sono, per il solo fatto di essere proprietari di altre unità o di parti comuni, destinatari del titolo edilizio rilasciato al singolo proprietario.
Le eventuali lesioni della facciata, del decoro architettonico o di altri diritti condominiali possono essere fatte valere nelle sedi proprie, senza che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento determini automaticamente l’illegittimità del permesso.
La partecipazione può assumere rilievo quando il condominio o il singolo condomino siano stati formalmente coinvolti nel procedimento, abbiano presentato un esposto specifico e l’amministrazione abbia fondato il provvedimento proprio su contestazioni documentate e direttamente riferibili alla posizione del soggetto. Nel caso deciso dal TAR Marche, tuttavia, tali circostanze non risultavano idonee a trasformare il condominio o i singoli condomini in destinatari necessari della comunicazione di avvio.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che l’istituto del preavviso di rigetto è inapplicabile alla SCIA e al successivo ordine o diffida a non iniziare i lavori, in quanto lo stesso trova applicazione solo nell’ipotesi di adozione di un provvedimento negativo sull’istanza (di provvedimento positivo) presentata dal privato. Sussiste infatti un’ontologica incompatibilità tra l’onere del preavviso di diniego e il termine ristretto entro il quale la P.A. deve provvedere secondo le specifiche previsioni normative di cui all’art. 19 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la destinazione impressa da un piano di edilizia economica popolare (PEEP), anche se scaduto, conserva efficacia come vincolo conformativo di natura non ablatoria. In linea generale, le previsioni di uno strumento attuativo (PUA), a seguito della scadenza del relativo termine di attuazione, comportano ex art. 17 l. 1150/1942 la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata specificando, quindi, le regole di conformazione disposte in sede di pianificazione generale. Le previsioni dei PUA, quindi, rimangono efficaci a tempo indeterminato in quanto costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nello stesso.
La scadenza del PEEP fa venir meno i vincoli espropriativi e l’obbligo del Comune di realizzare l’opera pubblica, ma non determina la caducazione della destinazione urbanistica di zona, che resta impressa sui suoli e può essere modificata solo tramite una specifica variante.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Lazio ha affermato che il procedimento per l’autorizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica è autonomo e distinto rispetto a quello relativo all’autorizzazione dell’impianto fotovoltaico principale.
L’infrastruttura di connessione può quindi essere autorizzata anche prima della conclusione del procedimento riguardante il campo fotovoltaico, purché sussistano i presupposti tecnici e amministrativi necessari.
La connessione alla rete non costituisce, peraltro, un elemento eventuale o meramente accessorio: la possibilità concreta di immettere in rete l’energia prodotta rappresenta una condizione essenziale per l’assentibilità dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Quindi l'autorizzazione può essere anche precedente a quella per realizzare l'impianto fotovoltaico, ma deve esserci per autorizzare tale impianto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti