Fiscalizzazione: si può contestare la valutazione della Agenzia delle Entrate?
Art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 prevede per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire un istituto, che di fatto finisce per essere una specie di sanatoria, comunemente noto come "fiscalizzazione".
Esso stabilisce che: "2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".
Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Agenzia del territorio, derivanti dall’esercizio di discrezionalità tecnica, soltanto laddove esse risultino contraddistinte da manifesta illogicità o erroneità dell’azione amministrativa.
In un caso esaminato dal TAR Veneto, il tribunale ha affermato che, in sede giurisdizionale, secondo i noti criteri che determinano l’estensione del sindacato sulla discrezionalità tecnica, non si deve stabilire se quella cui è giunta l'Agenzia sia l’unica soluzione possibile, stante il carattere elastico e opinabile dei parametri utilizzati (sicché non esiste un unico risultato esatto), ma l’intrinseca attendibilità tecnica di quella soluzione.
Il TAR ha ritenuto irrilevante il fatto che l'Agenzia non abbia effettuato un sopralluogo per visionare il fabbricato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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