24 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia elettorale, la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude.
Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale.
Nel caso di specie, si è ritenuto che le asserite irregolarità , riferite alle elezioni del Consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica, attinenti alla mancata redazione di una ricevuta di consegna del materiale elettorale (dopo l’effettuazione degli scrutini da parte dei seggi), senza alcuna allegazione di manomissioni o alterazioni dei plichi e dei voti in essi contenuti e alla presenza nell’Adunanza dei Presidenti (volta alla proclamazione degli eletti) di persone non legittimate - che avevano meramente assistito alle operazioni di semplice lettura dei verbali redatti dai componenti delle singole sezioni elettorali - non potessero inficiare il risultato elettorale.
Nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il G.A. e il G.O. in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva. Spettano pertanto al G.O. le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o no dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, laddove la decisione non verta sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo.
Laddove venga impugnato l’atto di proclamazione degli eletti, deducendo che il difetto di elettorato attivo e/o passivo di taluni soggetti avrebbe portato ad un diverso risultato, investendo il petitum sostanziale immediato i risultati delle operazioni elettorali, in vista delle loro reiterazione, la giurisdizione appartiene al G.A., essendo fatto valere l’interesse legittimo alla correttezza delle operazioni elettorali, rispetto al quale la sussistenza del diritto di elettorato attivo e/o passivo va accertata in via incidentale ex art. 8 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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