Si può attivare l’accesso civico generalizzato per conoscere le spese sostenute da un Ente con risorse pubbliche?

25 Giu 2026
25 Giugno 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 consente a “chiunque” di accedere a dati e documenti, detenuti dalle PP.AA., anche “ulteriori” (diversamente dall’accesso civico semplice) rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza essere sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva, né ad oneri di motivazione, non richiedendo neanche la titolarità in capo all’istante di un interesse specifico. Ciò al dichiarato fine di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, in modo anche da consentire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, la vicinanza tra governanti e governati, nonché il consapevole processo di responsabilizzazione (accountability) della classe politica e dirigente del Paese.

L’accesso civico generalizzato presenta una duplice caratterizzazione: a) sotto il profilo dell’estensione oggettiva, può riguardare non solo documenti in senso stretto, ma anche dati ed elaborazioni informative detenute dalla P.A.; b) sotto il profilo dell’intensità, si risolve tuttavia in una pretesa conoscitiva meno incisiva rispetto a quella propria dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990. Ne consegue che tale istituto non può trasformarsi in uno strumento di controllo ispettivo generalizzato, né sovrapporsi ai poteri di indagine dell’Autorità giudiziaria o di altri organi dotati di specifiche competenze istruttorie, ai quali soltanto è consentito un accesso pieno, penetrante e tendenzialmente indiscriminato alla documentazione, funzionale all’accertamento di fatti e responsabilità. Nel caso di specie, il privato aveva avanzato un’istanza di accesso civico generalizzato a tutte le spese sostenute con risorse pubbliche da parte dei soggetti apicali dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (AGCM), accolta solo in parte da quest’ultima. Il TAR ha a sua volta accolto in parte il ricorso del privato, operando un bilanciamento tra, da un lato, le legittime pretese conoscitive del cittadino, espressione del principio fondamentale di trasparenza (“right to know”) dall’altro, le contrapposte esigenze di riservatezza e di buon andamento dell’azione amministrativa; ciò al fine di assicurare un controllo effettivo sull’utilizzo delle risorse pubbliche – in coerenza con la ratio sottesa a tale tipologia di accesso – senza tuttavia imporre oneri sproporzionati ed eccessivamente gravosi alla P.A., anche con riguardo alle connesse attività di oscuramento dei dati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Istanza di accesso agli atti in corso di causa, nel contenzioso appalti

25 Giu 2026
25 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione di accesso incidentale ex art. 116, co. 2 c.p.a. è autonoma rispetto al giudizio principale e richiede, ai fini del suo accoglimento, la sola verifica in astratto del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’esigenza difensiva dell’istante, senza che sia necessario accertare, in via anticipata, l’ammissibilità o la fondatezza della domanda principale né la decisività dei documenti richiesti.

In materia di contratti pubblici, non è conforme al diritto euro-unitario una disciplina o prassi che riconosca prevalenza automatica al diritto di accesso difensivo rispetto alla tutela dei segreti tecnici e commerciali, dovendo invece essere assicurato un bilanciamento concreto ed effettivo tra il diritto a un ricorso efficace e la protezione del know-how aziendale.

Il bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo e la tutela dei segreti tecnici e commerciali rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e deve essere svolto caso per caso con adeguata istruttoria e motivazione, essendo precluso il sindacato sostitutivo del G.A. che, ove tale valutazione sia mancata, deve disporre il riesame dell’istanza.

Il G.A. non può surrogarsi alla P.A. nell’attività di contemperamento degli interessi, ma deve limitarsi ad annullare il provvedimento in difetto di bilanciamento, rimettendo alla P.A. stessa la rinnovazione della valutazione circa l’oscuramento dei documenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Quando si ha la piena conoscenza di un titolo edilizio, momento da cui decorre il termine per la sua impugnazione?

25 Giu 2026
25 Giugno 2026

Il TAR Veneto spiega che la norma intende per “piena conoscenza” la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività e tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell’azione, l’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla
causa petendi”.

La piena conoscenza può derivare anche dallo scambio di informazioni tra le parti o i loro tecnici, a prescindere da un formale accesso agli atti. 

Ricordiamo anche la giurisprudenza amministrativa secondo cui la piena conoscenza da cui decorre il termine perla impugnazione dei titoli edilizi, qualora si contesti l’an dell’edificazione, si haon l’inizio dei lavori (Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2024, n. 6996; Cons.Stato, sez. II, 20 febbraio 2024, n. 1696).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Processo amministrativo di giurisdizione esclusiva ed eccezione di prescrizione: operano le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.?

25 Giu 2026
25 Giugno 2026

In alcuni casi il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva, che riguarda non solo gli interessi legittimi, ma anche i diritti soggettivi.

Si è posto il problema se in questi casi, per esempio quando si vuole eccepire che un diritto soggettivo si è prescritto, l'eccezione debba essere sollevata entro i termini di decadenza di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile.

Il dubbio nasce dal fatto che la questione non è espressamente disciplinata dal codice del processo amministrativo e l'art. 39 del codice del processo amministrativo dispone che:

"Art. 39. Rinvio esterno

1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali".

Il TAR Veneto ha chiarito che nel processo amministrativo di giurisdizione esclusiva i termini di decadenza delle eccezioni sono individuabili nell’art. 73 c.p.a., che scansiona i termini processuali propedeutici all’udienza di merito, qualificandoli espressamente come perentori, mentre non viene in rilievo il termine di costituzione delle parti intimate di cui all’art. 46c.p.a., che non reca alcuna espressa forma di preclusione processuale derivante dalla violazione dei termini ivi previsti (è significativo che detta ultima disposizione preveda che, nei sessanta giorni dal perfezionamento nei loro confronti della notificazione, le parti intimate «possono» costituirsi, depositare memorie etc., senza la previsione di alcuna conseguenza derivante dalla violazione di detto termine, che rileva solo in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.).

Quindi il termine è di 30 giorni liberi prima dell'udienza di merito.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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L’obbligo di realizzare opere di urbanizzazione previsto in una convenzione urbanistica si prescrive 10 anni dopo la scadenza del termine

25 Giu 2026
25 Giugno 2026

Il Collegio del TAR Veneto dà continuità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la pronuncia 17 ottobre 2024, n. 8327, in cui si afferma che una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti per eseguire le opere di urbanizzazione, l'esercizio di ogni azione legale da parte del Comune per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Da quale giorno il deposito di un documento nel fascicolo del processo davanti al GA fa decorrere il termine per la sua impugnazione

24 Giu 2026
24 Giugno 2026

Una interessante sentenza del TAR Veneto spiega che il deposito di un documento nel fascicolo del processo davanti al giudice amministrativo è un fatto idoneo a generare la piena conoscenza del provvedimento e a fare decorrere il termine per la sua impugnazione, anche se l'accesso a tale fascicolo è riservato all'avvocato difensore e il comune cittadino non può farlo, perchè si presume che l'avvocato dialoghi col suo assistito.

Ma da quale giorno si calcola il termine per la impugnazione? Il TAR risponde che non necessariamente è dal giorno in cui il documento è stato depositato nel fascicolo, perchè bisogna che l'avvocato sia diventato consapevole che il documento è stato depositato.

Infatti in relazione al dies a quo del termine di impugnazione, appare recessivo l’orientamento che individua il mero deposito del documento in giudizio come evento idoneo ad integrare la piena conoscenza, non sussistendo in capo al difensore della Parte un onere di consultazione quotidiana del fascicolo.

A tal fine appare, invece, rilevante il termine per l'avvocato per depositare documenti e memorie (perchè in tale momento l'avvocato ha l'onore di consultare il fascicolo del processo).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Entro quale termine la P.A. deve costituirsi nel processo amministrativo?

24 Giu 2026
24 Giugno 2026

La questione viene chiarita dal TAR Veneto nella sentenza n. 1961 del 2025: "Sempre in rito, va invece respinta l’eccezione di tardiva costituzione dell’amministrazione comunale sollevata dalla difesa... Va evidenziato, in primo luogo, che il termine per la costituzione delle parti in giudizio di cui all’art. 46 c.p.a. ha carattere ordinatorio e non perentorio“ essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319)”.(Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9789).

Inoltre il Comune non è decaduto da alcuna facoltà processuale, atteso che “le facoltà previste dall’art. 73 c.p.a. sono, in linea di principio, connesse ad ogni pubblica udienza, a prescindere dalla circostanza che sia stato disposto il differimento ad altra data di un’udienza già fissata.” (TAR Veneto, Sez. II, 16 settembre 2024, n. 2171).

Sentenza TAR Veneto 1961 del 2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

La sanatoria ex art. 38 dpr 380/2001 si applica nel caso di SCIA inibita? L’articolo 38 non richiede la doppia conformità

24 Giu 2026
24 Giugno 2026

Nel caso in esame la ricorrente contestava il rilascio di una sanatoria edilizia per la violazione dell’art. 38 del TU Edilizia, in quanto non vi era stato alcun permesso di costruire annullato: le opere erano state infatti realizzate in base a SCIA e DIA.

Secondo la ricorrente, nel caso di SCIA inibita il comune può legittimare gli interventi ex post solo con la procedura disciplinata dall’art. 36 del d.P.R.380/2001, ovvero solo subordinatamente alla c.d. “doppia conformità”.

Il TAR ha evidenziato in senso contrario che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del d.P.R. 380/2001 “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo”.

Quindi l'articolo 38 non richiede la doppia conformità, ma una valutazione "ora per allora" e, di conseguenza, si applica anche se la normativa nel frattempo sia cambiata e non ci sia la doppia conformità.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Concessioni demaniali marittime

24 Giu 2026
24 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo da parte del subentrante è subordinato alla prova dell’esistenza di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione. La mancata adozione del decreto ministeriale recante i criteri per la quantificazione degli indennizzi non giustifica il mancato avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Analogamente la mancata previsione dell’indennizzo nel bando di gara non ne giustifica la revoca.
La proroga di tali concessioni prevista dall’art. 3 l. 118/2022, poi modificato dal d.l. 131/2024 (come convertito dalla l. 166/2024), fino alla conclusione delle procedure selettive e comunque non oltre il 30 settembre 2027, non è incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, quando opera come misura transitoria funzionale allo svolgimento delle gare e non come strumento volto a ritardarne l’espletamento. Essa assume natura di proroga tecnica, coerente con l’obbligo di procedere all’affidamento mediante procedure concorrenziali.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 4121-2026

La revoca di un’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base (formatasi per silenzio-assenso, su cui sia calato il giudicato)

24 Giu 2026
24 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la revoca di un’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, la cui formazione sia avvenuta per silentium e sulla quale si sia formato un giudicato, può essere disposta solo al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies l. 241/1990, a condizione che l’esercizio del potere di secondo grado non sia surrettiziamente volto al superamento della res iudicata, non potendo la mera sopravvenienza di una nuova normativa regionale o di un regolamento comunale costituire di per sé motivo sufficiente per la revoca e dovendo la P.A. dimostrare l’esistenza di sopravvenute esigenze di pubblico interesse specifiche e concrete che giustifichino il ritiro del provvedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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