La grande rilevanza urbanistica del cortile nel Piano urbanistico generale di Milano

24 Ago 2026
24 Agosto 2026
La sentenza del TAR Lombardia Milano n. 4096 del 2026 evidenzia la grande rilevanza urbanistica dei cortili a Milano.
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1. Se è corretto inquadrare la disposizione che riguarda i cortili [art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R del Pgt di Milano, che recita  «all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente»], nell’ambito delle norme di carattere morfologico, non può negarsi che la stessa abbia anche una natura igienico-sanitaria, ovvero è “funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano”, come si ricava dalla stessa normativa comunale, in particolare dall’art. 5, comma 24, delle N.d.A. del P.d.R. che riguarda il cortile: «Cortile - ai soli fini dell’applicazione delle norme del PGT, si definisce “cortile” l’area libera o occupata anche parzialmente da costruzioni, interna ad isolati morfologicamente identificati da una perimetrazione di edifici, almeno su tre lati, che sia funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano».
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2.  La citata disposizione pianificatoria comunale, in ragione degli interessi che presidia, assume valore cogente, assimilabile a quello dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra pareti finestrate ed edifici frontistanti, che è finalizzata a prevenire la formazione di intercapedini dannose per la salubrità, tali da impedire un adeguato afflusso di aria e di luce: “la distanza minima fissata dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro, e trattasi di una norma che in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico ad essa sottese ha carattere cogente e tassativo ...” -T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 giugno 2026, n. 3197; anche, Consiglio di Stato, IV, 27 marzo 2023, n. 3115-   (fattispecie in cui il complesso edilizio ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, e perimetrato da quattro vie. La sentenza afferma che è del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione, e che ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta).
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3. La richiamata ampia nozione di cortile in ambito urbanistico è dunque in grado di ricomprendere un numero di comparti edificatori molto più consistente di quelli che rientrano nell’ambito prettamente civilistico, poiché diversi sono l’interesse privatistico alla regolamentazione dell’uso degli spazi comuni, da un lato, e l’interesse pubblico allo sviluppo ordinato del tessuto urbano, dall’altro. Di conseguenza, la prospettazione attorea secondo la quale non si può avere una “perimetrazione di edifici” in assenza di una serie di fabbricati tra loro adiacenti, costruiti in appoggio o in aderenza, risulta di carattere generale e non riferita specificamente all’ambito prettamente urbanistico, che solo rileva nel presente giudizio.
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4. La nozione di “cortile” rilevante ai sensi della disciplina comunale, difatti, “reca in sé un irriducibile tasso di tecnicismo sotto il profilo urbanistico-morfologico che non consente di riferirsi, ai fini della sua concretizzazione, né al significato di senso comune né alle elaborazioni semantiche di altre branche dell’ordinamento, deputate al soddisfacimento di diverse finalità” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697, che ha confermato T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 settembre 2019, n. 2054, riferite proprio al previgente P.G.T. del Comune di Milano).
5. Per tale ragione, la determinazione di un cortile “è espressione della discrezionalità tecnica dell’organo [tecnico comunale], suscettibile di sindacato solo nel caso di palese illogicità della soluzione o evidente travisamento dei suoi presupposti” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697) (fattispecie in cui il complesso edilizio ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, e perimetrato da quattro vie). La sentenza afferma che è del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione, e che ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Si allega la sentenza del Consiglio di Stato citata nella sentenza del TAR Milano
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Domanda di condono per immobili acquistati all’asta

24 Ago 2026
24 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 40, co. 6 l. 47/1985, il termine di 120 giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da parte dell’aggiudicatario di un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, decorre dalla data dell’atto di trasferimento. Solo in via eccezionale il dies a quo può essere posticipato, ove l’abuso non sia oggettivamente conoscibile, mentre restano irrilevanti la mancata conoscenza soggettiva dell’abuso, la sua non agevole percepibilità o la buona fede dell’aggiudicatario. L’onere di dimostrare l’oggettiva non conoscibilità dell’abuso grava sull’interessato che invochi la posticipazione del termine.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il canone unico patrimoniale

24 Ago 2026
24 Agosto 2026

Il TAR Liguria ha affermato che il canone unico patrimoniale di concessione (CUP), di cui all’art. 1, co. 816-847 l. 160/2019, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario. Ne consegue che l’impugnazione, dinanzi al G.A., del provvedimento con cui il Comune ne determina l’ammontare e irroga la correlata sanzione, sul presupposto della ritenuta e presunta occupazione abusiva di spazi comunali, è inammissibile per difetto di giurisdizione.

È inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione del regolamento comunale sul CUP nella parte in cui prevede il rilascio di una specifica concessione e l’accertamento dell’occupazione abusiva anche nelle ipotesi di esonero o esclusione dal canone per carenza dei presupposti, atteso che la sussistenza o no del titolo concessorio non incide sull’an debeatur del canone, dovuto anche in caso di occupazione senza titolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

Pubblici appalti e oscuramento delle offerte di gara

21 Ago 2026
21 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, qualora un operatore economico proponga un ricorso contro una decisione di oscuramento parziale degli atti di gara non motivata, comunicata unitamente al provvedimento di aggiudicazione, il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 decorre dal momento in cui egli abbia l’effettiva conoscenza della portata lesiva del provvedimento, ossia dalla concreta ostensione della documentazione parzialmente oscurata, essendo contrario ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, quale imposto anche dal diritto eurounitario, imporre la proposizione di un ricorso prima della conoscibilità del vizio.

La tutela dei segreti tecnici o commerciali costituisce un limite all’accesso agli atti di gara, ma richiede un bilanciamento concreto con l’accesso difensivo – riferibile ai primi cinque graduati ai sensi dell’art. 36, co. 2 d.lgs. cit. – alla luce del principio di proporzionalità e del divieto di pregiudicare la concorrenza, dovendo essere garantito un equilibrio tra esigenze di segretezza e diritto a un ricorso effettivo. L’ostensione può essere dunque negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

L’operatore economico che impugni l’oscuramento parziale delle offerte è tenuto a dimostrare, in modo specifico, l’indispensabilità delle informazioni omesse ai fini della difesa in giudizio, non essendo consentito un accesso indiscriminato che comprometta i segreti commerciali e la concorrenza, in coerenza con i principi eurounitari di tutela della segretezza e di leale confronto competitivo, ovvero è tenuto a dimostrare la mancata comunicazione delle informazioni minime, di cui agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE.

Nel sistema delineato dall’art. 36 cit., l’accesso agli atti di gara è riconosciuto ex lege ai primi cinque graduati anche in funzione difensiva, ma incontra limiti nei segreti tecnici o commerciali, ferma restando la necessità di assicurare le informazioni minime sull’aggiudicazione e sulle caratteristiche dell’offerta selezionata, in conformità agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE e ai principi di trasparenza ed effettività della tutela.

Post di Alberto Antico – avvocato

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

21 Ago 2026
21 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità del diniego di certificazione opposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall’Agenzia delle entrate del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, fondato sull’applicazione retroattiva dei più restrittivi criteri di qualificazione delle attività ammissibili enunciati dal Manuale di Frascati (edizione 2015), recepiti nell’ordinamento nazionale, con portata innovativa e non interpretativa, dall’art. 1, co. 200 l. 160/2019. In applicazione del principio tempus regit actum, la spettanza del beneficio riferita a periodi d’imposta anteriori al 2020 deve infatti essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente ratione temporis, costituito dall’art. 3, co. 4-5 d.l. 145/2013, come convertito dalla l. 9/2014, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, che non richiedono la sussistenza congiunta dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità propri del predetto Manuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali

20 Ago 2026
20 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 34, co. 3 l. 394/1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell’ambiente, del perimetro provvisorio dei parchi nazionali si basa esclusivamente su dati obiettivi e di carattere tecnico-scientifico, senza alcun coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, se non limitatamente all’invio di “elementi conoscitivi” ed all’espressione del parere relativo all’individuazione delle misure di salvaguardia. L’interesse pubblico primario sotteso alla perimetrazione provvisoria, la quale assolve una funzione cautelare, non è la composizione degli interessi, di cui sono esponenziali gli enti territoriali, bensì la cristallizzazione dello stato dei luoghi, al fine di evitare che, nelle more, il territorio subisca trasformazioni irreversibili.

Post di Alberto Antico – avvocato

La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo

20 Ago 2026
20 Agosto 2026

Il TAR Catania ha affermato che, nel caso in cui la rinuncia al ricorso sia stata notificata direttamente presso la parte (nel caso di specie, la sede legale della P.A. resistente) e non presso il procuratore costituito, non sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia, il giudice amministrativo può desumere da tale “rinuncia irrituale” un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, co. 1, lett. c c.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a., e dichiarare il gravame improcedibile.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Catania n. 1942-2026

Decadenza dagli incentivi GSE

19 Ago 2026
19 Agosto 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che allorquando il GSE, a seguito dell’ammissione all’incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio e disponga il recupero delle somme indebitamente percepite in ragione dell’emersione di elementi nuovi, tali da rendere necessarie ulteriori verifiche sugli elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, il provvedimento assume natura di decadenza e non di autotutela.

L’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio legittimo del potere di decadenza va operata in ragione della possibilità per la P.A. di svolgere un compiuto accertamento dei fatti e una corretta valutazione dell’interesse pubblico primario. Esso, pertanto, decorre dal momento in cui la P.A. stessa acquisisce conoscenza dei fatti rilevanti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Giurisdizione sulla pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario

19 Ago 2026
19 Agosto 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario, in quanto essa trae origine dall’esercizio di poteri autoritativi attribuiti al GSE ex art. 42 d.lgs. 28/2011.

Sebbene le modalità di erogazione del beneficio siano regolate da una convenzione, il GSE non agisce nella veste di controparte contrattuale, capace solo di atti paritetici, ma quale P.A. destinata ad operare in posizione di supremazia, mediante l’esercizio di poteri autoritativi (verifica, controllo e rideterminazione dell’incentivo). Quindi, una volta istaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali partecipano della natura pubblicistica di quel rapporto.

Post di Alberto Antico – avvocato

La piena conoscenza del provvedimento lesivo

18 Ago 2026
18 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato (in una fattispecie di pubblico impiego privatizzato) ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto dall’art. 41 c.p.a., la piena conoscenza del provvedimento non coincide né con la conoscenza integrale dell’atto, né con la mera percezione del suo effetto lesivo. Il termine decorre quando gli elementi conosciuti consentano all’interessato di percepire non soltanto la lesione della propria sfera giuridica, ma anche il vizio dell’atto, così da rendere concretamente esercitabile il diritto di difesa. Qualora il vizio emerga soltanto all’esito dell’accesso agli atti tempestivamente richiesto, il termine decorre dall’ostensione della documentazione, non essendo il privato tenuto a proporre un cd. ricorso al buio. La lesione del diritto di difesa, infatti, può avvenire sia per sottrazione, cioè ostacolandone l’esercizio; sia per addizione, vale a dire imponendone l’esercizio al buio, prima di conoscere eventuali vizi dell’atto.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 4943-2026

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