Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’08.08.2026, Suppl. ordinario n. 30), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 149 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’08.08.2026, Suppl. ordinario n. 30), in vigore dal 26.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.
Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 luglio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 184 del 10.08.2026), è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi per venti forti verificatisi nei Comuni di Sant’Anna d’Alfaedo, Sommacampagna e Sona (VR) dell’11 maggio 2026.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non è configurabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione, la ricostruzione di un edificio diruto, qualora non sia possibile accertarne con sufficiente attendibilità la preesistente consistenza, in termini di volumetria, altezza e caratteristiche essenziali, non essendo a tal fine sufficiente la sola documentazione storica o catastale, in assenza di adeguate evidenze fisiche del manufatto originario. Nel caso di specie, gli atti di compravendita storici e le mappe catastali consentivano di individuare solo l’ubicazione del fabbricato, ma non i dati necessari per ricostruirne l’effettiva consistenza edilizia.
La ricostruzione di un fabbricato diruto, del quale residuino solo minime tracce strutturali, inidonee a definire l’esatta volumetria e configurazione originaria, integra una nuova costruzione e non un intervento di ristrutturazione edilizia, con conseguente applicazione delle regole urbanistiche vigenti al momento della domanda. Nella specie, la totale assenza di coperture e strutture verticali impediva ogni ricostruzione attendibile del manufatto.
In presenza di vincoli paesaggistico-ambientali e di divieto di nuove costruzioni, la ricostruzione di edifici diruti è consentita esclusivamente ove sia possibile accertare con precisione la consistenza originaria del manufatto, al fine di garantirne la fedele riproduzione. In assenza di dette evidenze è legittimo il diniego del permesso di costruire. La particolare valenza paesaggistica dell’area rafforza l’esigenza di rigoroso accertamento della preesistenza, quale condizione imprescindibile per evitare trasformazioni urbanistiche non consentite.
Nel processo amministrativo è ammissibile l’intervento ad opponendum di soggetti che, pur non titolari di un interesse giuridico diretto, vantino un interesse di fatto, anche riflesso, al mantenimento del provvedimento impugnato, come nel caso dei proprietari di immobili limitrofi interessati alla tutela del contesto paesaggistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Una articolata sentenza del TAR Veneto esamina il caso della trasformazione di locali accessori interrati in una residenza turistica al lago di Garda.
L'intervento contrasta con la normativa comunale che vieta l'utilizzo dei locali interrati per fini abitativi: il TAR precisa che va applicata la normativa comunale che specifica quando un locale è interrato (si fa riferimento al piano strada).
I ricorrenti sostenevano anche che si trattasse di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente “non rilevante”.
Il TAR ha respinto la censura, affermando che l’intervento in questione è urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, in quanto il passaggio da una destinazione non residenziale ad una destinazione residenziale comporta un aumento della superficie abitabile e del carico urbanistico e richiede un titolo edilizio espresso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 agosto 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 187 del 13.08.2026), è stata approvata un’integrazione alla dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «Callinectes sapidus» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime della Regione Veneto.
Con la l. 7 agosto 2026, n. 152 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 192 del 20.08.2026), in vigore dal 21.08.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 28 luglio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’11.08.2026), sono state approvate, in conformità all’art. 2, co. 2 del decreto interministeriale del 12 novembre 2021, le modifiche alle «Specifiche tecniche per l’adeguamento delle Piattaforme», che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 26 settembre 2023, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, pubblicato in G.U. n. 276 in data 25.11.2023, riportate nell’allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il TAR Catania ha affermato che la distinzione tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici. Mentre il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni sostituendosi all’affidatario, nel contratto di cooperazione (che ai sensi dell’art. 119, co. 3, lett. d d.lgs. 36/2023 può avere ad oggetto unicamente “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie”), le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario, il quale le inserisce nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa alla P.A. Inoltre, mentre nel subappalto la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo, che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione, nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi sul piano organizzativo e funzionale.
Nel caso di specie, vi era un appalto per l’esecuzione del servizio di fornitura a noleggio di bagni mobili, comprensivo di intervento di manutenzione giornaliera in caso d’uso, ovvero di fornitura di bagni sostitutivi. Secondo il TAR, la pulizia, lo svuotamento e lo smaltimento dei liquami, che rappresentano naturali propagazioni dell’attività di manutenzione ordinaria, sono da intendersi come una forma di esecuzione in capo a terzi di una parte “significativa” del servizio appaltato, riversandosi nel perimetro applicativo del subappalto e non, concretamente, in quello dei contratti continuativi di cooperazione. L’attività di pulizia, svuotamento e smaltimento dei reflui non appare qualificabile come prestazione meramente secondaria, accessoria o sussidiaria, in quanto essa rientra espressamente tra le prestazioni principali dell’oggetto dell’appalto, sebbene la loro attivazione venga subordinata alla richiesta espressa della committenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Con il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 luglio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 182 del 07.08.2026), è stato approvato e aggiornato l’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti