Con la l. 23 settembre 2026, n. 171 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 228 del 01.10.2026), in vigore dal 02.10.2026, sono stati prorogati i termini per l’esercizio della delega al Governo prevista dall’art. 35 l. 177/2024, per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.
Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 1° settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 227 del 30.09.2026), sono stati istituiti alcuni Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS).
Con il d.l. 30 settembre 2026, n. 170 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 227 del 30.09.2026), in vigore dal 01.10.2026, sono state approvate misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
Il Consiglio di Stato ha affermato che le circolari amministrative, non potendo contenere previsioni contrarie a norme di legge e non avendo carattere normativo o provvedimentale vincolante per i soggetti estranei alla P.A., non richiedono di essere impugnate dai destinatari degli atti applicativi, i quali possono limitarsi a contestarne la legittimità in via incidentale, ai fini di sostenere l’illegittimità derivata degli atti applicativi.
L’impugnazione diretta della circolare è ammissibile soltanto nelle ipotesi, eccezionali, in cui essa non abbia contenuto meramente interpretativo e rechi una lesione immediata e diretta alla sfera giuridica del destinatario (nella specie, è stata esclusa la natura di “falsa circolare” di un atto ricognitivo, privo di carattere innovativo dell’ordinamento).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine del 30 settembre 2027, fissato dall’art. 3, co. 1 l. 118/2022 per la proroga delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo in essere, ha natura di termine massimo e acceleratorio, e non dilatorio, essendo posto a presidio dell’attuazione degli assetti concorrenziali e della certezza dei tempi dell’azione amministrativa; ne consegue che l’ente concedente, il quale abbia già completato le procedure selettive, può assegnare le nuove concessioni anche anteriormente a tale data e disporre, con provvedimento motivato, la cessazione anticipata dei rapporti concessori prorogati ex lege.
La proroga in esame ha natura di “proroga tecnica”, correlata - secondo la ratio della norma citata – all’obbligo dei Comuni di svolgere le gare, sicché opera solo se le PP.AA. ne avviano le attività funzionali. Così intesa, essa è compatibile con il diritto dell’UE (in quanto non è volta a ritardare ulteriormente lo svolgimento delle procedure di gara), ferma l’anticipata cessazione, ove la procedura si concluda prima del termine massimo di legge.
L’indennizzo in favore del concessionario demaniale marittimo uscente ha carattere meramente eventuale e non è soggetto ad automatismi, forfettizzazioni o generalizzazioni, essendo subordinato alla prova, gravante sul medesimo concessionario, dell’esistenza di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Ne consegue che la mancata emanazione del decreto ministeriale recante i criteri per il relativo computo non può paralizzare l’avvio delle procedure competitive per l’affidamento delle nuove concessioni.
Il Consiglio di Stato, in sede di parere, ha affermato che il potere di iniziativa diretta del procedimento di distacco di una Provincia da una Regione e di aggregazione a un’altra, ai sensi dell’art. 132 Cost. - che esige l’approvazione delle popolazioni interessate mediante referendum e una legge della Repubblica - spetta ai soli Enti territoriali interessati. Ciò non preclude che lo statuto provinciale attribuisca a un numero qualificato di cittadini l’iniziativa di una proposta di deliberazione volta a sollecitare il Consiglio provinciale ad avviare tale procedimento, collocandosi siffatta iniziativa in una fase antecedente e prodromica rispetto a quella riservata all’Ente. Il comitato promotore non è tenuto a predisporre la proposta di delibera in senso tecnico, essendo sufficiente la formulazione del contenuto dell’iniziativa nei suoi elementi essenziali, mentre la redazione tecnica dell’atto deliberativo compete agli organi dell’Ente.
Nel caso di specie, era illegittima - per difetto di motivazione ed eccesso di potere - la declaratoria di improcedibilità dell’istanza del Comitato per il distacco della Provincia di Isernia dal Molise e l’aggregazione all’Abruzzo, fondata sulla mancata allegazione dello schema di deliberazione consiliare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Brescia, in sede di pronuncia cautelare, ha affermato che la circoncisione rituale, praticata per finalità religiose e in assenza di patologie pregresse, costituisce un intervento chirurgico che, per quanto semplice, interferisce sull’integrità fisica della persona. Tale procedura deve, pertanto, essere eseguita in “ambulatori protetti”, ossia in ambulatori situati presso strutture autorizzate al ricovero, sia in regime ordinario sia a ciclo diurno, come previsto dall’allegato 4 al d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA) per la “circoncisione terapeutica”, in quanto la distinzione tra circoncisione terapeutica e circoncisione rituale attiene alle finalità e all’indicazione dell’atto, ma non incide sulla natura sanitaria e chirurgica della procedura, né sui profili di sicurezza, complessità tecnica, gestione del rischio e organizzazione assistenziale connessi alla sua esecuzione.
È legittimo il provvedimento che vieta l’esecuzione della circoncisione rituale, al pari di quella terapeutica, in strutture ambulatoriali “non protette”, non comportando ciò un’illegittima interferenza pubblica nella libertà di culto, atteso che l’intervento resta comunque consentito in strutture dotate di adeguati presidi di sicurezza. Né l’esecuzione in passato dell’intervento in una struttura “non protetta” fa sorgere un legittimo affidamento tutelabile, essendo prevalente l’interesse alla tutela della salute e della sicurezza dei pazienti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR Bologna qualifica come nuova costruzione e non come ristrutturazione l’intervento di demolizione di un fabbricato adibito ad autorimessa e successiva costruzione, in altre particelle, di due edifici ad uso residenziale, con 18 appartamenti e n. 38 autorimesse, su un terreno libero da manufatti.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Bologna ha escluso che un fienile abusivo posso considerarsi una pertinenza, soggetta a SCIA, di un altro fienile legittimo.
La struttura in questione è destinabile in modo autonomo ad un uso agricolo identico, simile, o, in ipotesi, anche differente rispetto a quello dell’adiacente fienile. Essa non sta in alcun modo in rapporto di accessorietà con quest’ultimo. Si tratta, invero di un manufatto nuovo autonomamente utilizzabile, volto ad incrementare (e che effettivamente aumenta) la potenzialità (conservativa e dunque produttiva) dell’azienda Non è un volume tecnico necessario per rendere funzionante (o maggiormente funzionale) un corpo di fabbrica già esistente e già di per sé utilizzabile. Ne consegue che la struttura per cui è causa, non può essere considerata una “pertinenza” del fienile esistente, essendo, de facto un nuovo fienile, pur se morfologicamente diverso dall’altro.
Il Consiglio di Stato ha precisato che: "la natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole ed escludere una sua autonoma destinazione. Tale nesso pertinenziale sussiste se l'opera ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da renderla priva di un autonomo valore di mercato e non comportare un aumento del carico urbanistico o una alterazione significativa dell'assetto del territorio. Pertanto, in materia edilizia la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il mancato riscontro, nel termine di sessanta giorni, sull’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 integra un silenzio con valore legale di diniego (cd. silenzio-rigetto), e non un mero silenzio-inadempimento (cfr. comma 3 art. cit.). Decorso il termine, viene meno l’effetto sospensivo sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione, indipendentemente dal richiamo, nella comunicazione di avvio del procedimento, a disposizioni normative ulteriori (nel caso di specie, l’art. 20 d.P.R. cit., sui PdC ordinari, circostanza dalla quale il privato tentava di postulare un silenzio-assenso), ove queste non siano dirette a prefigurare l’applicazione di un diverso regime procedimentale, dovendo il giudice valutare gli atti sulla base dei loro elementi sostanziali, a prescindere dalla qualificazione datane dalle parti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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