Terzo condono per opere meramente interne, in presenza del vincolo paesaggistico

11 Mag 2026
11 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito applicativo dell’art. 32, co. 27, lett. d d.l. 269/2003, come convertito dalla l. 326/2003 (cd. terzo condono), la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo, qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna e non siano visibili dall’esterno, risultando pertanto inidonee a incidere sui valori paesaggistici tutelati, purché tale circostanza sia documentalmente attestata e non contestata dalla P.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 2993-2026

Maggior edificabilità sopravvenuta di un lotto già parzialmente edificato e frazionato

11 Mag 2026
11 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che un’area edificatoria, già utilizzata a fini edilizi, è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore (nuovo) permesso di costruire (PdC), a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto in seguito catastalmente divisa, dovendosi considerare irrilevanti i frazionamenti delle proprietà private medio tempore intervenuti. Pertanto, quando un’area edificabile viene successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile nell’intera area permane invariata: qualora siano già state realizzate sul lotto originario una o più costruzioni, i proprietari dei vari terreni, in cui detto lotto sia stato successivamente frazionato, hanno a disposizione solo la volumetria che eventualmente residua tenuto conto di quanto originariamente costruito.

Nel caso in cui l’originario lotto urbanistico abbia acquisito una maggiore potenzialità edificatoria in dipendenza di modifiche alla disciplina urbanistica e, quindi, la parte rimasta inedificata sia suscettibile di edificazione, per verificare la sua effettiva potenzialità edificatoria occorre considerare che, in virtù del carattere unitario dell’originario lotto interamente asservito alla precedente costruzione, devono computarsi le volumetrie realizzate sul lotto urbanistico originario (considerato complessivamente), il quale è l’unico ad aver acquisito e mantenuto una propria potenzialità edificatoria. Conseguentemente, la verifica dell’edificabilità della parte del lotto rimasta inedificata e la quantificazione della volumetria su di essa realizzabile non può che derivare, per sottrazione, dalla predetta potenzialità (computata alla luce della densità edilizia consentita dalla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio delle concessioni), diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull’unica, complessiva area, non rilevando il successivo frazionamento dell’originaria particella del lotto.

Nel caso di specie, era corretto il diniego di PdC adottato dal Comune, in quanto nel computo della volumetria disponibile del lotto non poteva non tenersi conto dell’edificato, anche se il precedente fabbricato era stato realizzato nel 1987, quando in base a una differente disciplina urbanistico-edilizia comunale, non esistevano nella zona limiti di densità edilizia: i limiti di densità edilizia introdotti dal Comune nel 2013, con l’individuazione di indici di fabbricabilità fondiaria, si applicavano tenendo conto di quanto già edificato nella particella originaria, essendo giuridicamente irrilevante che la particella fosse stata successivamente frazionata (altrimenti, il frazionamento potrebbe costituire l’escamotage per eludere il rispetto degli indici di fabbricabilità fondiaria).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il canone unico patrimoniale (CUP) ha natura tributaria, anche ai fini della giurisdizione

11 Mag 2026
11 Maggio 2026

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno ribadito l’ammissibilità del cd. rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. anche qualora sollevato dal giudice tributario, attesa l’unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario ai sensi dell’art. 62, co. 2 d.lgs. 546/1992.

Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno affermato che il canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, co. 816-847 l. 160/2019, ha, in ogni caso, natura tributaria.

Il CUP è stato introdotto in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica: quattro prelievi tributari (TOSAP, ICP, DPA, CIMP), una prestazione patrimoniale (COSAP), nonché il canone ex art. 27, co. 7-8 del codice della strada. Pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari), il CUP è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche.

Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ricorso collettivo contro un titolo edilizio: la mancata prova delle condizioni dell’azione anche di una parte dei ricorrenti lo rende inammissibile

11 Mag 2026
11 Maggio 2026

Il TAR veneto, dopo avere spiegato che il ricorso collettivo costituisce una deroga alla regola generale secondo la quale il ricorso al GA è individuale e contro un provvedimento, dichiara inammissibile un ricorso collettivo perchè non sono state dimostrate le condizioni dell'azione (legittimazione e interesse ad agire) della maggior parte dei ricorrenti.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Conflitto di interesse in un pubblico appalto

11 Mag 2026
11 Maggio 2026

Il TAR Brescia ha affermato che, ai sensi degli artt. 16 e 95, co. 1, lett. b d.lgs. 36/2023, l’esclusione dell’operatore economico può essere disposta soltanto nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi nell’aggiudicazione o esecuzione dell’appalto, non sia diversamente risolvibile. Rappresenta l’extrema ratio, non potendo essere disposta in via automatica, ma dovendo essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione. Questo comporta un inevitabile momento valutativo in capo alla Stazione appaltante, la quale conserva un certo margine per porre rimedio al conflitto, senza che il giudice possa sostituirsi alla predetta valutazione, ove la stessa garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell’appalto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il soccorso istruttorio nei pubblici appalti: si può utilizzare per l’erronea indicazione della percentuale di subappalto facoltativo?

09 Mag 2026
9 Maggio 2026

Il TAR Salerno ha affermato che, al di là delle tipologie del soccorso integrativo e del soccorso sanante, il soccorso procedimentale abilita la Stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o economica, finalizzati a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante. Il soccorso correttivo o rettifica prescinde dall’iniziativa della Stazione appaltante, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto.

L’errore materiale direttamente emendabile è quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. Alla rettifica deve pervenirsi senza attingere a fonti di conoscenze estranee oppure a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerta, per scongiurare inammissibili manipolazioni, nonché variazioni postume dei contenuti.

Nel soccorso procedimentale, non possono essere apportate correzioni nell’offerta medesima, atteso che puntualizzazioni di elementi dell’offerta non possono tradursi in un’operazione di integrazione o modificazione postuma dell’offerta. L’istituto è attivabile anche sulle offerte tecniche ed economiche, a condizione che l’errore sia facilmente individuabile ed agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausilii esterni, in analogia con la rettifica d’ufficio.

Un errore, non percepito immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, non è sanabile, mediante i meccanismi del soccorso procedimentale o della rettifica d’ufficio. Pertanto, non può certamente assurgere a causa di esclusione, ma è semplicemente relegato a mera condizione di inefficacia del subappalto facoltativo. Lo stesso vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di partecipazione a una procedura di gara e l’unico effetto ascrivibile all’insuscettibilità di emendare un errore materiale è l’impossibilità di ricorrere all’istituto del subappalto, che, perciò solo, diventa inefficace.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Incostituzionale la legge toscana che introduceva nei bandi degli appalti pubblici regionali un criterio premiale per chi avesse applicato un salario minimo di almeno €9/h

09 Mag 2026
9 Maggio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma di legge toscana, che prevedeva l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a € 9 lordi.

Pur riconoscendo che la tutela della concorrenza non può essere considerata un passpartout che giustifichi l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale, escludendo a priori le competenze legislative regionali, nondimeno, nello specifico ambito dei contratti pubblici, l’uniformità di disciplina rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. Anche se la disciplina dei contratti pubblici interseca molteplici interessi, tra cui obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilità ambientale, spetta al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici meritevoli di protezione.

Il modello del rinvio, anche per gli appalti di servizi, alla contrattazione qualificata – delineato dall’art. 11 d.lgs. 36/2023 – pur non esaurendo il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, rappresenta, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66, istitutivo del nuovo “Piano Casa”, emargina le regioni?

08 Mag 2026
8 Maggio 2026

Il Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66, istitutivo del nuovo “Piano Casa”, emargina le regioni?

Post di Daniele Iselle

Cancelli e vincolo paesaggistico

08 Mag 2026
8 Maggio 2026

Il TAR Salerno ha affermato che la necessità dell’autorizzazione paesaggistica viene meno, ai sensi del punto A.13 del d.P.R. 31/2017, solo allorquando si tratti di interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli che non interessino i beni vincolati ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. a-c d.lgs. 42/2004. È invece soggetta a tale autorizzazione l’apposizione ex novo di un cancello in vincolo paesaggistico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Princìpi utili in materia di ordinanza di demolizione

08 Mag 2026
8 Maggio 2026

Il TAR Salerno ha ricordato che l’ordine di demolizione è da considerarsi come atto vincolato, la cui motivazione può limitarsi a individuare e qualificare gli abusi edilizi.

Poiché l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce un’attività vincolata della P.A., ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.

Nel caso in cui si contestino parziali difformità, l’art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete alla P.A. valutare, prima che venga emesso l’ordine di demolizione dell’abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, dell’obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.

Post di Alberto Antico – avvocato

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