Referendum costituzionale e profili amministrativistici
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la deliberazione del Consiglio dei ministri ed il conseguente decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum, nella parte relativa all’individuazione della data per lo svolgimento della consultazione referendaria, hanno natura di atti di alta amministrazione e, pertanto, il relativo sindacato rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
L’art. 138, co. 2 Cost. consente a un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali di attivare il procedimento referendario, al fine di verificare che la revisione costituzionale trovi positivo apprezzamento presso il corpo elettorale. Una volta, dunque, che uno di tali soggetti si sia fatto carico di promuovere l’iniziativa referendaria e la legittimità di essa sia stata positivamente vagliata dall’Ufficio centrale per il referendum, non sussistono ragioni affinché l’esecutivo differisca l’indizione del voto, di fatto disapplicando l’art. 15, co. 1 l. 352/1970.
Il termine di sessanta giorni per l’indizione del referendum sulle leggi di revisione costituzionale ex art. 138 Cost., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale del referendum, è posto a tutela dell’interesse pubblico alla certezza delle scansioni procedimentali propedeutiche allo svolgimento della consultazione popolare. L’art. 15, co. 3 l. 352/1970 ammette il rinvio della indizione solo se, nelle more del termine di tre mesi dall’adozione della legge, sopravvenga una nuova legge costituzionale o di revisione della Costituzione. Pertanto, al di fuori di tali ipotesi espressamente disciplinate, non sono ammessi altri casi di rinvio e va esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni dettate con riferimento al referendum abrogativo di cui all’art. 75 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato

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