Regione del Veneto: riforma del regolamento sulla VAS

16 Giu 2026
16 Giugno 2026

Con il regolamento regionale n. 2 del 12.06.2026 (pubblicato sul BUR Veneto n. 75 del 12.06.2026), in vigore dal 13.06.2026, sono state approvate alcune modifiche al regolamento regionale n. 3 del 09.01.2025, cioè il regolamento attuativo in materia di VAS ai sensi dell’art. 7 l.r. Veneto 12/2024.

Il regolamento è consultabile al link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioRegolamento.aspx?id=584771.

Si allega un prospetto delle modifiche approvate.

Post di Daniele Iselle

novelle al reg. 3-2025 apportate dal reg. 2-2026

Correttamente il Comune diffida all’uso dei locali privi di agibilità, quando la carenza dipenda dalla assenza di un requisito igienico-sanitario essenziale e non derogabile,

16 Giu 2026
16 Giugno 2026

Il TAR ha esaminato un caso nel quale era stato rilasciato il condono edilizio per un sottotetto con altezza media interna inferiore a metri 2,40, ma non era stata perfezionata l'agibilità: il Comune ha ordinato di non utilizzare i locali perchè privi dei requisiti igienico-sanitari relativi all'altezza e il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento.

Il Tribunale ha precisato che in casi di questo genere non serve chiedere il parere dell'Azienda sanitaria, che non potrebbe fornire alcun aiuto, visto che l'altezza minima è fissata dal d.m. 5 luglio 1975 e l'Azienda non ha il potere di ridurla.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

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Volumetria residua in un’area frazionata

16 Giu 2026
16 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel rilascio dei titoli autorizzatori di nuove costruzioni, il Comune deve tener conto della volumetria già impiegata sull’area interessata, anche ove questa sia stata oggetto di sanatoria o di condono edilizio in relazione a costruzioni abusivamente realizzate. La potenzialità edificatoria così consumata non si rigenera per effetto del frazionamento e della successiva vendita dei lotti.

Qualora sul lotto originario siano già state realizzate costruzioni, i proprietari dei singoli fondi derivati dal frazionamento dispongono unicamente della volumetria residua, da computarsi tenendo conto di quanto complessivamente edificato sull’area originaria, proporzionalmente alla potenzialità edificatoria fissata dalla pianificazione urbanistica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Conferenza di servizi: quali rimedi possono attivare le PP.AA. dissenzienti?

16 Giu 2026
16 Giugno 2026

Il TAR Napoli ha affermato che la conferenza di servizi non è un organo amministrativo collegiale di carattere straordinario, distinto dalle singole PP.AA. che lo compongono, ma un mero modulo organizzativo-procedimentale, privo di una propria individualità, che consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici primari e secondari e degli interessi privati coinvolti e costituisce un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della P.A.

La prevalenza non va intesa come la volontà della maggioranza delle PP.AA., ma come un attento bilanciamento degli interessi in gioco. È una misura qualitativo-sostanziale, o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato, che la P.A. procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Le PP.AA. dissenzienti, che non siano portatrici dei cd. interessi sensibili, possono solo sollecitare con congrua motivazione la P.A. procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela, che è parzialmente doverosa nell’an, in ragione dello stesso meccanismo procedimentale della conferenza disegnato dal legislatore. Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale significherebbe frustrare la ratio della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti e accesso agli atti

16 Giu 2026
16 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittimato all’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990 l’operatore economico concorrente, ancorché non partecipante alla procedura di affidamento, che operi nel medesimo mercato di riferimento a carattere oligopolistico e deduca un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti con cui la stazione appaltante ha modificato, ai fini di riequilibrio economico finanziario, una concessione, con lo scopo di verificarne la legittimità e la compatibilità con la disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha diramato un comunicato (pubblicato in G.U., Serie generale n. 133 dell’11.06.2026), ove sono individuati i tempi di svolgimento e vengono fornite raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2026.

Il comunicato è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-11&atto.codiceRedazionale=26A02891&elenco30giorni=false.

Tra gli altri aspetti, il comunicato evidenzia il ruolo strategico svolto dai Sindaci, prime autorità di protezione civile, chiamati a organizzare le risorse comunali secondo i piani vigenti e a promuovere, anche tramite apposite ordinanze, ogni adeguata misura di prevenzione, nonché le attività di informazione alla popolazione, da attuarsi sul territorio di propria competenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

Cosa significa “PUA anche in più stralci”?

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Un'area in Comune di Padova costituisce nel P.I. un ambito C1, con destinazione d'uso residenziale e con modalità di intervento PUA (anche in più stralci).

L'interessato ha presentato e il Comune ha approvato un piano relativo solo al primo stralcio, riguardante la sua area: in pratica il requisito del 51% del valore degli immobili inclusi nell’ambito in base all’imponibile catastale (previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 11 del 2004) è stato calcolato solo sull'area dello stralcio e non sull’intero ambito.

In TAR, in una ordinanza cautelare, ha ritenuto corretta questa modalità di intervento.

Questa interpretazione appare una novità, in quanto finora si riteneva che lo stralcio fosse una modalità operativa utilizzabile per attuare una parte di un piano unitario una volta che l'intero piano fosse stato approvato.

Infatti l'articolo 28, comma 6-bis, della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 17, comma 4, legge n. 164 del 2014, stabilisce quanto segue: "6-bis. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento".

In questo comma lo stralcio appare come una modalità per attuare un piano unitario convenzionato.

Sarà interessante vedere se la giurisprudenza confermerà questa soluzione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ordinanza TAR Veneto 327 del 2026

Illegittimità derivata: come si coordinano la impugnazione della adozione di un piano attuativo con quella della sua approvazione?

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Una ordinanza cautelare del TAR Veneto si occupa del complicato tema della possibilità di fare valere in via derivata in un ricorso contro la approvazione di un piano attuativo anche i vizi già lamentati in un precedente ricorso avverso la adozione del piano attuativo (non ancora deciso).

In altre parole, con un primo ricorso era stata impugnata la adozione del piano attuativo e con un secondo ricorso autonomo (con diverso R.G.)  è stata impugnata la approvazione del piano attuativo, facendo valere nel secondo ricorso in via derivata anche i vizi già sollevati nel primo ricorso.

In sede cautelare il TAR scrive: "che le censure di illegittimità in via derivata da quella della delibera giuntale 612/2025 di adozione del PUA (motivi da 1 a 5) paiono inammissibili, atteso che tale atto non risulta impugnato con il presente gravame e che non pare utilmente invocabile, al fine di superare tale elemento ostativo all’esame nel merito, l’istanza di riunione del presente ricorso con quello autonomamente promosso avverso l’atto presupposto, atteso che la riunione dei ricorsi connessi è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice,
“rimessa ad una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta, tanto più considerato che, quand’anche disposta, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei singoli giudizi (Cons. St., sez. IV, sentenza n.3056 del 4 giugno 2013)” (Cons. Stato, Sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 581).” (TAR Veneto Sez. II, 7 maggio 2024, n. 914); dette censure potranno comunque essere esaminate in sede di decisione del ricorso NRG 2561/2025".

In passato era considerato normale richiamare in un secondo ricorso in via derivata i vizi fatti valere in un precedente ricorso.

Con quello che scrive ora il TAR ci sono alcune questioni che l'ordinanza non tratta e che bisognerebbe capire come funzionino:

1) nel secondo ricorso di solito non si possono impugnare gli atti già impugnati col primo ricorso, perchè sono decorsi i termini, cosicchè forse bisognerebbe chiedere la sospensiva in entrambi i ricorsi affinchè il tribunale possa sindacare tutti i vizi?

2) Il comma 3 dell'articolo 43 del codice del processo amministrativo, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, stabilisce che: "3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articol0 70". Si può considerare non doverosa anche la riunione prevista dall'articolo 43, comma 3?

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ordinanza TAR Veneto 327 del 2026

Le distanze imposte tra i centri scommesse e i luoghi sensibili

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Il TAR Napoli ha affermato che, in materia di distanze degli esercizi di gioco dai luoghi sensibili, laddove l’ordinamento faccia riferimento al criterio del “percorso pedonale più breve”, esso deve essere applicato in modo non formalistico, facendo riferimento al percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio, senza necessità di una rigorosa osservanza di tutti gli attraversamenti pedonali, salvo che sussistano concreti impedimenti o rischi elevati alla sicurezza.

Le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., è destinata a recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana. Le disposizioni regionali che impongono distanze minime alle sale da gioco e scommesse rispetto ai luoghi sensibili sono espressione della tutela della salute, in quanto finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e alla protezione delle categorie sociali più vulnerabili.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Natura giuridica di RFI s.p.a., ai fini della normativa sui beni culturali

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a. deve essere qualificata come impresa pubblica operante secondo logiche di mercato, con assunzione del rischio di impresa e perseguimento di obiettivi di efficienza economica, e non come organismo di diritto pubblico, con conseguente esclusione dalla categoria dei soggetti di cui all’art. 10 d.lgs. 42/2004.

L’attribuzione o l’esercizio di poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche non comporta, di per sé, la qualificazione del soggetto esercente come P.A., né ne determina l’assimilazione ai soggetti pubblici rilevanti ai sensi dell’art. 10 cit.

La presunzione legale di interesse culturale di cui all’art. 10, co. 1 d.lgs. 42/2004 opera esclusivamente in relazione a beni appartenenti originariamente ai soggetti espressamente indicati dalla norma e non si estende ai beni già appartenenti a privati per il solo fatto del successivo trasferimento nella sfera pubblica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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