Contrasto alla tratta di esseri umani e protezione delle vittime

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Con il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 150 del 01.07.2026), in vigore dal 16.07.2026, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Il d.lgs. 115/2026 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-01&atto.codiceRedazionale=26G00130&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Regolamento recante l’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 146 del 26.06.2026), in vigore dall’11.07.2026, è stato approvato il regolamento recante l’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’art. 2, co. 26 l. 426/1998.

Il decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-26&atto.codiceRedazionale=26G00125&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Se la stazione appaltante sostituisce il disciplinare, in pendenza del termine per presentare le offerte, senza avvisare i concorrenti

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Il TAR Napoli ha affermato che la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Il rispetto dell’auto-vincolo è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici che, fra i principi fondamentali, annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo.

Nel caso di specie, la stazione appaltante lasciava pubblicato sul proprio sito un disciplinare di gara per circa 30 ore, salvo poi sostituirlo con altro disciplinare recante un diverso criterio di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica, senza effettuare alcuna comunicazione della sostituzione. Pertanto, una delle imprese ha presentato l’offerta usando il primo disciplinare, scaricato nel breve intervallo di tempo in cui era stato pubblicato sul portale della centrale unica di committenza.

Il comportamento della stazione appaltante che pubblichi, sul proprio portale, un disciplinare di gara che poi sostituisca, il giorno successivo, con altro disciplinare recante diversa formula di calcolo dell’offerta tecnica, senza comunicare l’accaduto mediante avviso sul portale, costituisce una violazione dell’aspettativa del destinatario al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico, sorto a seguito di tale attività.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Convertito in legge il decreto in materia di prezzi petroliferi dell’aprile 2026

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Con la l. 25 giugno 2026, n. 113 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 147 del 27.06.2026), in vigore dal 28.06.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

La l. 113/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26G00129&elenco30giorni=true.

Il d.l. 63/2026, come convertito dalla l. 113/2026, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26A03280&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Convertito in legge il decreto in materia di lavoro

04 Lug 2026
4 Luglio 2026

Con la l. 25 giugno 2026, n. 112 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 147 del 27.06.2026), in vigore dal 28.06.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

La l. 112/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26G00128&elenco30giorni=true.

Il d.l. 62/2026, come convertito dalla l. 112/2026, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26A03291&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Quali elementi consentono di dire che il Comune ha usucapito una strada

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Il TAR ha esaminato un caso nel quale il ricorrente sosteneva che il Comune aveva errato a rilasciare a un terzo un permesso di costruire, in quanto esso incideva su una strada privata di proprietà del ricorrente.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che si possa presumere in base a una serie di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 del cod. civ.) l’intervenuta usucapione da parte del Comune della stradina (in origine privata) e la sua destinazione al pubblico transito.

Quali dati ha valorizzato il TAR:

  1. il Comune nel 1980 ha deliberato di classificare come interamente demaniali una serie di strade inclusa la via de qua;
  2. la circostanza che il Comune sin dal 1980, ovvero oltre 20 anni, provvede a propria cura e spese alla manutenzione della stradina per cui è causa, come desumibile per tabulas dalla corrispondenza versata in atti e dalle stesse deduzioni difensive svolte dal ricorrente;
  3. la via è inserita nella toponomastica comunale, perché tributaria di una denominazione propria, a cui è stata associata l’esistenza di una numerazione civica per le abitazioni che vi insistono. La medesima via è stata, altresì, assoggettata alla disciplina della circolazione pubblica, è dotata di segnaletica stradale e gode di alcuni impianti di illuminazione pubblica e sotto la stessa corrono alcuni sottoservizi, come quelli relativi alla fornitura dell’acqua potabile;
  4. la via deve poi, senz’altro, ritenersi destinata all’uso della collettività, non foss’altro perché dà accesso a una importante villa storica;
  5. la via non è asservita alle sole proprietà frontiste, perché da essa è possibile congiungersi sia con un centro abitato sia con altre strade pubbliche.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Decreto-legge in materia di PNRR e disposizioni finanziarie

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Con il d.l. 26 giugno 2026, n. 107 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 146 del 26.06.2026), in vigore dal 27.06.2026, sono state approvate disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Il d.l. 107/2026 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-26&atto.codiceRedazionale=26G00132&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Decreto-legge in materia di sport, grandi eventi e documento d’identità

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Con il d.l. 26 giugno 2026, n. 108 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 146 del 26.06.2026), in vigore dal 26.06.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.
Il d.l. 108/2026 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-26&atto.codiceRedazionale=26G00133&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Clausole del bando di gara di carattere escludente

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la presentazione delle offerte di altri operatori esclude che si possa affermare che le clausole asseritamente escludenti precludano con assoluta e oggettiva certezza la presentazione di una offerta economica e che, pertanto, possano considerarsi immediatamente escludenti.
Hanno carattere escludente le clausole aventi attitudine a impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un’offerta corretta ossia, in ultima analisi, di presentare la domanda di partecipazione.
La partecipazione alla gara di altre società interessate all’affidamento dell’appalto costituisce un elemento significativo nel senso di escludere tale attitudine, in quanto se le condizioni economico-contrattuali previste nel disciplinare e nel capitolato fossero tali da rendere impossibile la partecipazione alla procedura, non si spiegherebbe la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio da parte di una pluralità di operatori economici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Caso Milano: anche la Corte dei Conti assolve i funzionari comunali

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Scrive la Corte dei Conti: "il Collegio ritiene di poter rigettare nel merito la domanda, non ravvisando profili di colpa grave in capo ai convenuti alla luce del nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 come novellato dalla L. n. 1/2026, che ora, per quanto interessa, prevede: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo”.

La norma, modellata sulla falsariga dell’art. 2, comma 3 L. n. 117/1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati, è applicabile “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato”, ai sensi dell’art. 6 della stessa L. n. 1/2026.

Osserva il Collegio che, come evidenziato dai primi commentatori della novella di cui alla L. n. 1/2026, il nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 cit., ha introdotto un criterio oggettivo di valutazione della colpa grave, ritenuta ex lege sussistente nelle ipotesi di oggettiva difformità della condotta concreta dai parametri comportamentali astrattamente predefiniti sulla base di criteri espressamente codificati. La riformulazione è avvenuta in ossequio all’intentio legis di evitare o quantomeno attenuare il fenomeno della burocrazia difensiva. La c.d. paura della firma è contrastata mediante l’introduzione di un parametro avente una funzione essenzialmente garantista: le circostanze tipizzate esplicano all’interno del processo causale dell’evento dannoso un’efficacia esimente, nel senso che consentono di qualificare come scusabile l’errore commesso dal dipendente o amministratore pubblico.

È vero che sulla norma sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. (cfr. Sez. Puglia ord. n. 11/2026), ma limitatamente alle condotte materiali (come l’attività medico-sanitaria) diverse da quelle provvedimentali o tipicamente rientranti nell’azione amministrativa (ossia di compimento di atti giuridici, come quelle per cui è causa). Tale interpretazione è stata anche recepita da questa Sezione (sent. n. 41/2026), ma sempre con riferimento a fattispecie comportamentali di errore medico, da valutare alla stregua del canone generale, clausola aperta, della colpa grave come definito dalla giurisprudenza e ancorato al caso concreto.

Nella specie, a parere del Collegio, non è dato ravvisare i tratti caratterizzanti la colpa grave della responsabilità amministrativa espressi dalla norma sopravvenuta e di cui questo Giudice deve fare applicazione ossia la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento".

La Corte ha ritenuto che non fosse ascrivibile la colpa grave in relazione all'accusa di avere violato le norme edilizie: "Non solo la norma edilizia che si asserisce violata, come sopra riportata, non conteneva le suddette limitazioni enucleate in via giurisprudenziale (come si è detto non univoca), ma la sua interpretazione letterale era avvalorata dalle norme interne e dalla prassi amministrativa".

In altre parole, se la interpretazione delle norme di edilizia è controversa e incerta, non può esserci colpa grave.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

ECLI_IT_CONT_2026_106SGLOM

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