Spetta al privato provare il tempo di realizzazione degli immobili
Il TAR Salerno ha ricordato che, con riferimento alla prova che l’immobile sia stato edificato in epoca antecedente alla data di entrata in vigore (1º settembre 1967) della cd. legge-ponte, l. 765/1967, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di preventivo titolo autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale e, quindi, anche al di fuori del perimetro del centro urbano, grava sul proprietario l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché il privato è l’unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto. Solo la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso trasferisce l’onere della prova contraria in capo alla P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
Valutazione unitaria degli abusi edilizi
Il TAR Salerno ha ricordato che la valutazione degli abusi edilizi contestati va fatta prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato, non essendo consentito scomporre o frazionare i singoli interventi al fine di affermarne l’assoggettabilità a una diversa sanzione o la sanabilità , in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nella impugnazione dei titoli edilizi la vicinitas supporta la legittimazione ad agire, ma non basta per l’interesse ad agire
Il TAR Veneto ribadisce che, in tema d’impugnazione di titoli autorizzatori edilizi è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Post di Dario meneguzzo - avvocato
Se il ricorso per l’annullamento è inammissibile per carenza di interesse, il GA non può pronunciarsi neanche sul risarcimento del danno
Il TAR Veneto chiarisce che il mancato accoglimento delle domande di annullamento, anche per inammissibilità per carenza di interesse, comporta per tabulas il rigetto delle domande risarcitorie accessorie, venendo a mancare il presupposto primo e imprescindibile (l’accertamento della illegittimità dell’atto) per il sorgere della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo.
Post di Dario meneguzzo - avvocato
Gli oneri di allegazione e di prova nella domanda di risarcimento del danno nel processo amministrativo
Il TAR Veneto spiega perchè, ancorchè l'annullamento e il risarcimento possano essere chiesti nel corso di un unico processo, le due domande vadano nettamente distinte in relazione alla consistenza degli oneri di allegazione e prova.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Read moreNullità del contratto stipulato dalla P.A. per mancanza di forma scritta: sono fatti salvi la ripetizione dell’indebito e l’ingiustificato arricchimento
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che la nullità del contratto concluso dalla P.A. senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, co. 2 c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge.
L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.
In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.
Post di Alberto Antico – avvocato
La riforma Salva casa e i vincoli per la legislazione regionale in materia di cambio d’uso
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme di legge della Regione Toscana in materia di mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, per contrasto con i princìpi fondamentali stabiliti dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, come modificato dalla cd. riforma Salva casa.
In particolare, era illegittima la disciplina toscana nella parte in cui, per i mutamenti di destinazione d’uso cd. verticale, manteneva l’obbligo di corresponsione anche degli oneri di urbanizzazione primaria, in contrasto con la disciplina statale che prevede il solo riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria e non richiede il reperimento di ulteriori aree per servizi o parcheggi.
Inoltre, era illegittima la previsione regionale che attribuiva ai Comuni la possibilità di stabilire, nei propri strumenti urbanistici, non solo “condizioni” ma anche “limitazioni” ai mutamenti di destinazione d’uso. Le limitazioni si distinguono dalle condizioni per un maggiore grado di incisività sul diritto di proprietà e ampliano indebitamente il margine di intervento comunale rispetto al modello delineato dalla normativa statale.
Infine, era incostituzionale la disciplina regionale transitoria che subordinava l’applicazione della normativa statale sull’uso degli immobili all’approvazione, entro due anni, di varianti urbanistiche comunali o di appositi atti di adeguamento. La disciplina statale prevede un’applicazione diretta e immediata delle nuove disposizioni, coerente con la finalità di semplificazione, ed è rivolta a tutti i soggetti dell’ordinamento, senza necessità di mediazione da parte della pianificazione comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Indagini penali, accertamenti tributari e riparto delle giurisdizioni, in materia di denunce di accatastamento
Il Consiglio di Stato ha affermato che spetta al giudice tributario conoscere della controversia con cui si chieda l’annullamento in autotutela di denunce di accatastamento. Infatti, i rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa sono definiti nel senso che alla prima spetta il sindacato sull’atto di imposizione rientrante nelle ipotesi previste dall’art. 19 d.lgs. 546/1992; alla seconda spetta, ai sensi dell’art. 7, co. 1 c.p.a., la cognizione in via principale sugli atti regolamentari o amministrativi generali dell’Amministrazione finanziaria in materia tributaria.
Nel caso di specie, si controverteva sugli effetti di una complessa indagine riferita a specifici soggetti e relativa a un ipotizzato sistema fraudolento di creazione di falsi crediti d’imposta per importi molto rilevanti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Occupazione sine titulo del fondo di un privato da parte della P.A.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di illegittima occupazione di terreni privati, la P.A. non può rimanere in una situazione di inerzia rispetto all’illecito permanente determinato dall’occupazione abusiva, ma deve necessariamente scegliere tra la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino delle opere eventualmente realizzate, ovvero l’attivazione di un legittimo titolo di acquisizione dell’area, mediante il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
In caso di occupazione e trasformazione di un bene immobile privato da parte della P.A. in assenza di un valido decreto di esproprio o a seguito del suo annullamento, l’occupazione integra un illecito permanente che dà luogo al diritto del proprietario al risarcimento dei danni per il periodo non coperto da eventuale occupazione legittima, corrispondente alla perdita delle utilità ricavabili dal bene sino alla restituzione o all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
Non è ammissibile postergare l’esame della domanda di risarcimento del danno - riferito alla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione - subordinandola all’eventuale esercizio del potere di acquisizione sanante, atteso che ciò comporterebbe il riconoscimento di effetti all’occupazione abusiva, in contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 1 Prot. add. CEDU.
Post di Alberto Antico – avvocato

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