Albo delle attivitĂ  commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici

10 Giu 2026
10 Giugno 2026

Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo, del 7 maggio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 131 del 09.06.2026), sono state individuate le modalità operative per l’istituzione, la gestione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 219/2024.

Il decreto è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-09&atto.codiceRedazionale=26A02795&elenco30giorni=false.

Ai sensi dell’art. 1, co. 2 del decreto, l’Albo nazionale è costituito dagli albi regionali e delle Province autonome, nonché delle Città metropolitane, dei Comuni e delle Province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Vincolo idrogeologico: incostituzionale la legge sarda che creava una “compatibilità idrogeologica postuma” per doppia conformità

10 Giu 2026
10 Giugno 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, secondo cui gli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione, o in difformità da essa, potevano ottenere l’accertamento della compatibilità idrogeologica successivamente alla realizzazione delle opere, quando gli interventi stessi fossero conformi, sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda, alle norme della legge regionale, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché ai piani forestali particolareggiati, e non vi fossero pregiudizi all’assetto idrogeologico.

Il vincolo idrogeologico costituisce una misura generalizzata di difesa del suolo e può essere imposto per prevenire il danno pubblico non solo per le aree boschive e forestali, ma anche per i terreni di qualsiasi natura o destinazione. Il vincolo comporta rilevanti limitazioni dell’uso dei terreni vincolati, precisate dagli artt. 7, 8 e 9 r.d.l. 3267/1923.

La mancata previsione, ai sensi dell’art. 7 cit., del rilascio di un’autorizzazione postuma di opere non preventivamente autorizzate è l’espressione di un inderogabile divieto di concessione del nulla-osta in sanatoria, anche nel caso di violazione solo formale dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione. Ciò in ragione della preminenza dell’essenziale interesse pubblico a valutare ex ante, senza eccezioni, la compatibilità delle opere con la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

Read more

Abusi edilizi e scioglimento di una comunione

10 Giu 2026
10 Giugno 2026

La Corte di cassazione, Sezione II civile, ha affermato che, quando sia proposta una domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 d.P.R. 380/2001 e dall’art. 40, co. 2 l. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato una condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

Read more

Obblighi in capo alla curatela fallimentare di rimozione dei rifiuti abbandonati

10 Giu 2026
10 Giugno 2026

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, in continuità con la sua precedenza sent. n. 3/2021, la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, sia quando l’illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell’imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l’illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all’imprenditore la detenzione dell’area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione.

L’obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti i rifiuti abbandonati dall’imprenditore successivamente fallito, su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione, in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui per determinare il soggetto detentore dei rifiuti, tenuto alla loro rimozione, occorre avere riguardo all’inerenza dei rifiuti stessi all’attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all’imprenditore fallito.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Un deposito di autoveicoli a pagamento rientra nella categoria “produttiva e direzionale”, mentre l’attivitĂ  florovivaistica in quella “rurale”

10 Giu 2026
10 Giugno 2026

Il TAR Veneto chiarisce che la creazione di un deposito di autoveicoli a pagamento rientra nella categoria "produttiva e direzionale" e che, se viene realizzato dove c'era una attività florovivaistica (che rientra nella categoria "rurale"), costituisce un mutamento della destinazione d’uso non all’interno della stessa categoria funzionale (c.d. “orizzontale”), ma un cambio di destinazione tra diverse categorie (c.d. “verticale”).

Questo mutamento, anche se operato in assoluta carenza di opere, è riconducibile alla categoria degli “interventi di nuova costruzione” di cui alla lettera e) dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, con necessario assoggettamento a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso testo unico e al relativo regime contributivo e sanzionatorio.

Per quanto riguarda il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, recante il "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse", il TAR afferma che l’attività di rimessa di veicoli non è liberalizzata ma soggetta a titolo autorizzativo, peraltro subordinato al rispetto delle norme edilizie e alla conformità dell’area alla destinazione urbanistica

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Read more

Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio

10 Giu 2026
10 Giugno 2026

Il TAR veneto ricorsa che il rilascio della autorizzazione paesaggistica non implica il dovere per il Comune di  rilasciare il titolo edilizio e la mancanza del secondo non consente di realizzare l'intervento anche se c'è l'autorizzazione paesaggistica.

In relazione alle questioni processuali, nel caso in esame erano stati negati sia la autorizzazione paesaggistica sia il titolo edilizio, ma il ricorrente aveva impugnato solo il diniego di autorizzazione paesaggistica: il TAR ha deciso che l’azione di annullamento proposta avverso il diniego di compatibilità paesaggistica va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando dagli atti che la ricorrente non ha impugnato il diniego del titolo edilizio richiesto per la realizzazione del medesimo intervento per cui è causa.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Read more

Aggiornamento alle Linee guida ANAC sulla tracciabilitĂ  dei flussi finanziari

10 Giu 2026
10 Giugno 2026

Con la delibera n. 176 del 15 aprile 2026 (di cui al comunicato in G.U., Serie generale n. 129 del 06.06.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato un nuovo aggiornamento della determina n. 4 del 07.07.2011, recante le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 l. 136/2010, già aggiornata con le delibere nn. 556/2017, 371/2021 e 585/2023.
La delibera è consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-176-del-15-aprile-2026.

Post di Alberto Antico – avvocato

Un PUA scaduto non è suscettibile di varianti, perchè diventa inefficace e con limitati effetti ultrattivi

09 Giu 2026
9 Giugno 2026

Il TAR Veneto spiega che non si possono approvare varianti a un piano attuativo scaduto e diventato inefficace.

Il ricorrente sosteneva, tra l'altro, che il piano non sarebbe mai divenuto efficace poiché la Convenzione di Lottizzazione non è mai stata stipulata.

Il TAR ha altresì precisato che nella fattispecie non può neppure trovare applicazione la proroga triennale disposta dal d.l. 98/2013 (cd. “Decreto del Fare”) atteso che la convenzione di lottizzazione non è mai stata sottoscritta.

Il TAR ha aggiunto che gli interessati devono presentare un’istanza per l’approvazione di un nuovo PUA, senza poter fare affidamento sulle previsioni di quello previgente: l’iter urbanistico dovrebbe infatti riprendere ex novo con la presentazione di una nuova proposta di PUA e giammai con una variante a un PUA 9 già decaduto.

Ricordiamo che il comma 9 dell'articolo 20 della L.R. del Veneto n. 11 del 2004 stabilisce che: "Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso".

Il TAR non esamina la rilevanza di questo comma sul ragionamento sopra esposto, ma evidentemente ritiene che esso non comporti la vigenza del piano all'infinito.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Read more

L’esonero dal contributo di costruzione in materia sanitaria

09 Giu 2026
9 Giugno 2026

Il TAR Brescia ha affermato che, in materia di edilizia e urbanistica, vige la regola generale dell’onerosità del permesso di costruire (PdC). Non mancano ipotesi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione, che sono tassative e di stretta interpretazione e che, in quanto costituiscono eccezioni al principio costituzionale di capacità contributiva, richiedono una copertura legislativa.

Non spetta a una Fondazione che opera nel sistema sanitario e che eroga prestazioni sanitarie a carico del SSN, attraverso il sistema di accreditamento/convenzionamento, l’esenzione dal pagamento degli oneri di concessori e, segnatamente, del costo di costruzione, nel caso di PdC rilasciato dal Comune per l’ampliamento di un immobile destinato a polo ospedaliero con sistemazione di aree esterne e realizzazione di nuovi parcheggi e passaggi pedonali. In particolare, non sussistono i requisiti contemplati dall’art. 17, co. 3, lett. c d.P.R. 380/2001, non potendo la Fondazione essere equiparata a un “ente istituzionalmente competente”, nemmeno qualora essa sia legittimata a svolgere, in ambito sanitario, le medesime prestazioni di una struttura ospedaliera pubblica e a offrire servizi sanitari alle stesse condizioni offerte dai soggetti pubblici.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Parziali difformitĂ  dal titolo edilizio, commesse prima del 1985

09 Giu 2026
9 Giugno 2026

Nel caso di specie, si accertavano in un edificio alcune parziali difformitĂ  da un titolo edilizio del 1950, commesse tra tale anno e il 1955.

Il Comune, accertata l’impossibilità di demolire l’abuso senza pregiudizio per le parti conformi, irrogava una fiscalizzazione dell’abuso (ai sensi della legge regionale toscana).

Il TAR Toscana censurava l’operato comunale, affermando che si sarebbero dovute applicare le disposizioni sanzionatorie vigenti all’epoca di commissione degli abusi. Ciò in forza dell’art. 40 l. 47/1985, che sottopone(va) alle sanzioni previste dal capo I della stessa legge le opere abusive realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore e non sanate. La retroattività del nuovo sistema ripristinatorio così introdotto riguardava al più le opere “realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione” (così l’art. 40 cit.), e non anche quelle eseguite in parziale difformità, per le quali l’art. 12 l. 47/1985 nel caso di impossibilità di procedere alla demolizione prevede(va) – per il futuro – la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione.

Non bastasse, una norma del regolamento edilizio del Comune in parola prevede che “agli interventi in parziale difformità dal titolo abilitante si applicano le sanzioni vigenti al momento in cui l’abuso è stato commesso”.

Il TAR ha perciò ritenuto applicabile l’art. 32 l. 1150/1942, nel testo antecedente alla novella di cui alla l. 765/1967, secondo cui il Comune aveva il potere di disporre – previa diffida e sentito il parere della sezione urbanistica compartimentale – la demolizione delle opere, senza distinguere tra opere eseguite in assenza di titolo, ovvero in difformità totale o parziale dallo stesso.

Secondo il TAR, però, tale potere avrebbe avuto natura discrezionale. Ai fini del caso di specie, essendo stata accertata l’impraticabilità della demolizione dell’abuso, nessuna sanzione pecuniaria alternativa avrebbe potuto e dovuto essere applicata, in nome del generale principio di legalità che sovrintende al sistema delle sanzioni amministrative (art. 1 l. 689/1981) e che, anche in materia edilizia, impedirebbe di fare applicazione di una sanzione non vigente all’epoca di commissione dell’illecito.

Per vero, la giurisprudenza largamente maggioritaria, in ragione del carattere permanente dell’illecito edilizio, ritiene applicabile allo stesso la sanzione vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato, però, ha confermato sul punto le statuizioni del TAR Toscana, affermando che la succitata norma del regolamento edilizio comunale non consente di invocare fondatamente il richiamato indirizzo restrittivo della giurisprudenza.

Per completezza, il Consiglio ha altresì affermato che i mutamenti di destinazione d’uso senza opere sono da considerarsi irrilevanti se intervenuti prima dell’entrata in vigore della l. 47/1985 (art. 25), in mancanza di una disposizione di legge regionale di segno contrario.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Toscana n. 1164-2018

sent. CdS n. 6540-2023

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC