Il cd. accesso agli atti impossibile

01 Set 2026
1 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, presuppone l’esistenza e la disponibilità del documento presso la P.A. Pertanto, non può essere riconosciuto quando i documenti richiesti non esistano o non siano detenuti dalla P.A., configurandosi in tal caso un’ipotesi di cd. accesso impossibile. L’esistenza del documento costituisce un elemento costitutivo del diritto di accesso e la P.A. non può essere onerata dell’esibizione di atti inesistenti, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.

È inammissibile la reiterazione di un’istanza di accesso documentale che, in assenza di nuovi elementi di fatto o di una diversa prospettazione dell’interesse, si risolve in una riproposizione della precedente richiesta, gravando sul richiedente l’onere di dimostrare, anche in via indiziaria ma non meramente congetturale, l’esistenza dei documenti richiesti.

La finalità difensiva dell’istanza di accesso documentale, pur potendo giustificare l’interesse conoscitivo del richiedente anche in funzione dell’instaurazione di un giudizio, non consente il riconoscimento del diritto di accesso in assenza dei presupposti oggettivi, e segnatamente quando i documenti richiesti non esistano o non siano detenuti dalla P.A.

Nel caso di specie, l’oggetto del contendere non era l’omessa ostensione di parte dei documenti indicati dal ricorrente, bensì l’inesistenza di documenti ulteriori rispetto a quelli già trasmessi allo stesso, con conseguente irrilevanza delle finalità poste a base dell’istanza di accesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’attestato di libera circolazione di un dipinto di Claude Monet

01 Set 2026
1 Settembre 2026

Una sentenza del TAR veneto ha deciso una controversia riguardante il diniego del rilascio dell’attestato di libera circolazione richiesto dal ricorrente per un dipinto realizzato da Claude Monete appartenente alla serie Ninfee di cui è proprietario.

L’attestato di libera circolazione è disciplinato dall’art. 68 del d.lgs. 42/2004,che regola il procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione all’uscita delle opere d’arte dal territorio nazionale, attribuendo all’Amministrazione il potere di negarla ove ciò sia ritenuto necessario al fine di evitare l’impoverimento del patrimonio culturale nazionale.

Il diniego dell’attestato comporta inoltre, per espressa previsione del comma 6della medesima disposizione, l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale.

La sentenza esamina varie questioni attinenti al suddetto attestato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza TAR Veneto 907 del 2026

 

Incostituzionale la legge sarda che sospendeva i procedimenti autorizzativi degli impianti fotovoltaici nelle aree non indicate come idonee, fino all’emanazione di un regolamento regionale

01 Set 2026
1 Settembre 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che disponeva la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.

La legge sarda era incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale.

La legge regionale violava anche i principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto bloccava indistintamente i procedimenti autorizzativi senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici, risolvendosi in una misura di carattere moratorio.

La qualificazione di un’area come non idonea non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Grandi opere strategiche e valutazioni ambientali

01 Set 2026
1 Settembre 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il parere della Commissione tecnica VIA-VAS, reso nell’ambito del procedimento di approvazione di una grande opera strategica (nel caso di specie, il ponte sullo Stretto), ha natura di atto endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile, poiché la valutazione definitiva di compatibilità ambientale compete al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), cui spetta la sintesi degli interessi pubblici coinvolti e l’adozione del provvedimento conclusivo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo parere della Commissione, cosi come avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla relazione IROPI (imperative reasons of overriding public interest), restando i relativi vizi deducibili in sede di impugnazione della deliberazione finale di approvazione del progetto.

Nel sistema delineato per le infrastrutture strategiche, il parere della Commissione tecnica VIA-VAS svolge una funzione esclusivamente istruttoria e di supporto tecnico alla decisione finale, mentre la valutazione conclusiva sulla compatibilità ambientale dell’opera spetta al CIPESS, quale organo chiamato a operare il bilanciamento tra tutela dell’ambiente e ulteriori interessi pubblici di rilievo nazionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Convertito in legge il decreto su sport, grandi eventi e documento d’identità

31 Ago 2026
31 Agosto 2026

Con la l. 4 agosto 2026, n. 142 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 182 del 07.08.2026), in vigore dall’08.08.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’Adunanza Plenaria offre chiarimenti sul decorso del termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione che sia stata impugnata davanti al Giudice amministrativo

31 Ago 2026
31 Agosto 2026

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il termine di novanta giorni fissato dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto dell’esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’Amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine.

Post di Alberto Antico – avvocato

Segnalazione di un pubblico impiegato e conoscibilità del nome del segnalante

31 Ago 2026
31 Agosto 2026

Il TAR Veneto ha affermato che il soggetto segnalato ha titolo a conoscere il contenuto della segnalazione, quali fatti siano stati ivi rappresentati e quale rapporto vi sia tra l’esposto e la conseguente attività amministrativa. Non ha però, per ciò solo, titolo a conoscere anche l’identità dell’autore della segnalazione, se tale dato non sia necessario per soddisfare una specifica esigenza di tutela. Il punto di equilibrio consiste, dunque, nel garantire, da un lato, la conoscenza dell’identità del segnante, se necessaria per soddisfare specifiche esigenze di tutela e, dall’altro, nel garantire l’anonimato del segnalante, laddove la conoscenza della sua identità non sia necessaria per soddisfare specifiche esigenze di tutela.

In tema di accesso ai documenti, ai sensi dell’art. 12, co. 8 d.lgs. 24/2023, la segnalazione acquisita e conservata in forma anonimizzata secondo la disciplina sul whistleblowing è sottratta all’accesso di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990, nonché agli artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013, trattandosi di un divieto assoluto, non graduabile in relazione allo stato del procedimento né superabile mediante l’oscuramento dei soli dati identificativi del segnalante. Il medesimo regime di tutela si estende, ai sensi dell’art. 16, co. 4 d.lgs. 24/2023, alla persona che abbia effettuato una segnalazione anonima, ove successivamente identificata e destinataria di ritorsioni. Nel caso di specie, il ricorrente allegava, a giustificazione dell’interesse a conoscere anche l’identità del segnalante, un’asserita attività persecutoria nei suoi confronti, nonché il pregiudizio reputazionale e il disagio organizzativo che sarebbe derivato dalle verifiche ispettive, alle quali, peraltro, è conseguita non già l’irrogazione di sanzioni, ma solo la formulazione di prescrizioni. Tali allegazioni fondavano il diritto a conoscere solo il contenuto della segnalazione, ma non dimostravano che la conoscenza dell’identità dell’autore della segnalazione fosse indispensabile ai fini della tutela di una situazione giuridica soggettiva.

Se la segnalazione è anonima, la P.A. può ben svolgere attività investigative per individuarne l’autore, se la segnalazione stessa ha ad oggetto fatti e circostanze non corrispondenti al vero, nel qual caso potrebbero configurarsi i reati di diffamazione o finanche di calunnia. Se la segnalazione è nominativa, la presenza del nominativo del segnalante nel documento non rende il dato automaticamente ostensibile, perché la segnalazione può essere ostesa con oscuramento dell’identità del segnalante e degli elementi idonei ad identificarlo, salvo che l’istante dimostri un interesse specifico alla conoscenza di tali dati, come nel caso in cui risulti che la segnalazione ha ad oggetto fatti e circostanze non con corrispondenti al vero.

Il diritto di accesso defensionale, ai sensi dell’art. 24, co. 7 l. 241/1990, al contenuto di una segnalazione che abbia dato origine a un’attività di verifica incidente sulla sfera giuridica dell’istante non comporta, per ciò solo, il diritto alla conoscenza dell’identità del segnalante, la cui ostensione presuppone la dimostrazione di un interesse ulteriore e autonomo rispetto a quello relativo ai fatti rappresentati, quale la sussistenza di elementi circostanziati di falsità della segnalazione, di conflitto personale, di intento ritorsivo o concorrenziale, ovvero la prospettazione di un’azione nei confronti dell’autore non altrimenti surrogabile mediante la sola conoscenza del contenuto dell’esposto.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Veneto n. 1511-2026

Ritrovamento e/o scoperta fortuita di beni di interesse culturale

31 Ago 2026
31 Agosto 2026

Una sentenza del TAR Veneto precisa che occorre innanzitutto chiarire la distinzione tra “ritrovamento” e “scoperta fortuita” dei beni culturali per ricostruire gli elementi costitutivi delle due diverse fattispecie.

Il ritrovamento è il risultato di una ricerca preordinata e organizzata, che presuppone il compimento di una serie di atti consapevoli, nonché, di regola, un atto di autorizzazione o concessione, mentre la scoperta è fortuita, ovvero non prevista né prevedibile, come ribadito anche nella sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2015 n. 23025.

Lo scopritore fortuito si caratterizza per l’“occasionalità” del ritrovamento, avulso, cioè, da ogni
programma di ricerca e scevro da ogni intenzionalità.

Per il caso delle scoperte fortuite di beni mobili, l’art. 90 del d.lgs. 42/2004 prevede il rimborso delle spese di conservazione e custodia fino alla consegna alla Autorità, mentre l'art. 92 prevede premi per i ritrovamenti.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per la custodia e la rimozione dei beni di interesse rinvenuti nel corso degli scavi, ha infatti la natura di diritto soggettivo, in quanto rispetto ad essa l’amministrazione non dispone di discrezionalità né agisce come pubblico potere. (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 21 dicembre 2023, n.19364). 

Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della posizione giuridica azionata in giudizio, la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario.

Per quanto riguarda il premio disciplinato dall’art. 92 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è invece demandata al giudice amministrativo la valutazione in merito al diniego dei presupposti di legge, trattandosi di provvedimenti basati sulla valutazione discrezionale dell’an del riconoscimento, mentre è declinata a favore del giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda relativa alla misura del premio e alle modalità di riscossione (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2302).

Sentenza TAR Veneto 894 del 2026

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Pantouflage: i chiarimenti del Consiglio di Stato sulle nuove incompatibilità per gli organi collegiali

31 Ago 2026
31 Agosto 2026

Pantouflage: i chiarimenti del Consiglio di Stato sulle nuove incompatibilità per gli organi collegiali

Post di Daniele Iselle

Rideterminazione della tariffa incentivante del GSE e decadenza dall’incentivo

28 Ago 2026
28 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il potere del GSE di rideterminazione della tariffa incentivante dell’energia elettrica rinnovabile è distinto e autonomo da quello di decadenza dall’incentivo e non è subordinato, a differenza di quest’ultimo, alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

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