Crisi abitativa e politiche UE: il nuovo orizzonte dell’Affordable Housing nell’edizione 2026

11 Lug 2026
11 Luglio 2026

Crisi abitativa e politiche UE: il nuovo orizzonte dell’Affordable Housing nell’edizione 2026

Post di Daniele Iselle

Approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

11 Lug 2026
11 Luglio 2026

Con il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 152 del 03.07.2026, Suppl. ordinario n. 26), in vigore dal 04.07.2026, è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il d.lgs. 117/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-03&atto.codiceRedazionale=26G00131&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Finanziamento agli Enti locali per i beneficiari di protezione internazionale

11 Lug 2026
11 Luglio 2026

Con il decreto del Ministro dell’interno del 15 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), è stata approvata una deroga alle linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019, relativo alle modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).

In deroga a quanto previsto dall’art. 6, co. 1 delle linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019, gli Enti locali già aderenti alla rete SAI possono presentare un’ulteriore domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di cui all’art. 7, co. 3 d.m. cit.

Le domande di finanziamento presentate sulla base di tale deroga saranno valutate solo in caso di non completa copertura dei posti indicati nella comunicazione di cui all’art. 7, co. 1 delle medesime linee guida.

Il decreto è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-04&atto.codiceRedazionale=26A03310&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Istituito il tavolo tecnico per i Comuni sopra i 10.000 abitanti in disavanzo di amministrazione

11 Lug 2026
11 Luglio 2026

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), è stato istituito il tavolo tecnico di cui all’art. 1, co. 645 l. 199/2025, avente il compito di verificare le modalità con cui i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2025 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, e i Comuni che hanno applicato l’art. 16, co. 6 ter-sexies d.l. 115/2022, come convertito dalla l. 142/2022, possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui all’art. 1, co. 638-643 l. 199/2025, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 664.
Il decreto è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-04&atto.codiceRedazionale=26A03324&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

La Soprintendenza è tenuta a rispettare il principio di leale collaborazione prima di dire di no

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il TAR Veneto ha annullato un diniego di autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per violazione del principio di leale collaborazione.

Il TAR, infatti, ha affermato che deve essere sottolineato che la Soprintendenza, in applicazione del principio di leale collaborazione, prima di denegare l'autorizzazione paesaggistica sarebbe stata comunque tenuta ad indicare le eventuali soluzioni progettuali assentibili (v. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 ottobre 2020, n. 1374; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 gennaio 2020, n.1).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Valore stimato del pubblico appalto: deve computarsi anche il cd. quinto d’obbligo

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il valore stimato dell’appalto, ai fini della determinazione dei requisiti economico‑finanziari e tecnico‑organizzativi richiesti agli operatori economici, deve essere calcolato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, co. 4 e 120, co. 9 d.lgs. 36/2023, tenendo conto dell’importo massimo, comprensivo delle opzioni espressamente previste nei documenti di gara, tra cui rientra il cd. quinto d’obbligo, che assume natura di opzione contrattuale vincolante e non meramente eventuale o teorica. Ne consegue che la qualificazione SOA deve essere posseduta con riferimento all’intero valore globale stimato, comprensivo dell’incremento fino al quinto.

La previsione nella lex specialis del quinto d’obbligo, con contestuale indicazione del valore globale stimato dell’appalto comprensivo dell’incremento, costituisce un auto-vincolo per la stazione appaltante e definisce il perimetro delle obbligazioni contrattuali potenzialmente imponibili all’aggiudicatario. L’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione con riferimento a tale valore complessivo e, in difetto, deve essere escluso dalla procedura per carenza dei requisiti richiesti.

L’accoglimento del motivo di ricorso diretto a contestare la qualificazione SOA dell’aggiudicataria è ex se idoneo a determinare l’accoglimento dell’appello, senza necessità di disamina degli altri motivi. Infatti, nel processo amministrativo l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell’atto impugnato, fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame autorizza la dichiarazione di assorbimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Anomalia dell’offerta e costi della manodopera

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine non superiore a 15 giorni assegnato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 110, co. 2 d.lgs. 36/2023 per la presentazione delle spiegazioni in sede di verifica dell’anomalia, in assenza dell’espressa qualificazione come perentorio, costituisce un termine ordinatorio e acceleratorio, sicché la sua eventuale proroga o il suo superamento non determinano di per sé l’illegittimità del procedimento, né l’esclusione dell’operatore economico, permanendo un margine di discrezionalità amministrativa, funzionale alla completa valutazione della congruità dell’offerta. La stazione appaltante può modulare i tempi dell’istruttoria in ragione della complessità dell’offerta, anche mediante proroghe o ulteriori richieste chiarimenti, senza violare il principio della par condicio. Nella fattispecie in parola, inoltre, la facoltà di proroga del termine era prevista dal disciplinare di gara.

Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, anche nel vigore del d.lgs. 36/2023, non sussiste il vincolo di un’unica richiesta istruttoria, essendo ammissibile una articolazione plurifasica del contraddittorio, ove necessaria per una completa istruttoria, in coerenza con la natura collaborativa e sostanziale del procedimento, finalizzato alla verifica dell’affidabilità dell’offerta e non alla mera esclusione dell’operatore economico.

In sede di verifica dell’anomalia, è consentita all’operatore economico la rimodulazione interna delle voci di costo della manodopera (quali livelli, costo medio orario e monte ore), purché non siano modificati l’importo complessivo dell’offerta economica e l’impianto sostanziale della stessa, dovendosi distinguere tra contenuto negoziale dell’offerta (immodificabile) e struttura giustificativa dei costi (modificabile entro limiti fisiologici). L’immodificabilità dell’offerta economica attiene, infatti, al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altre voci di costo restano nella piena disponibilità dell’offerente e possono essere modificate sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale e imprenditoriale.

Nel vigore del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo indicato dall’operatore economico costituisce un elemento essenziale dell’offerta e, di regola, non può essere modificato in sede di verifica di anomalia. Tuttavia, anche nel vigore della disciplina dell’art. 11 del codice precedente all’introduzione del comma 2-bis ad opera del d.lgs. 209/2024, tale variazione non assume rilievo invalidante ove riguardi attività secondarie di incidenza marginale sul costo complessivo dell’appalto e non determini alterazione dell’equilibrio economico dell’offerta.

Gli scostamenti tra i costi della manodopera indicati in offerta e quelli risultanti dalle tabelle ministeriali non comportano automaticamente l’incongruità dell’offerta, gravando sulla parte che contesta l’anomalia l’onere di dimostrare che tali scostamenti incidano in modo tale da erodere l’utile e compromettere la sostenibilità economica complessiva dell’offerta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sostituzione del progettista nell’appalto integrato

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il TAR Salerno ha affermato che, nell’appalto integrato, connotato da un unico oggetto negoziale, senza la doppia gara per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, il progettista può essere: a) mandante in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con gli operatori economici che partecipano per l’appalto; b) indicato, ma estraneo all’offerente, cosiddetto ausiliario che presta un avvalimento atipico; c) appartenente allo staff tecnico dell’offerente che concorre per i lavori, che può essere costituito anche da più professionisti contrattualizzati individualmente, in quanto assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, quindi integrati nell’impresa con un rapporto diretto.

Il progettista indicato non è un operatore economico, bensì un prestatore d’opera professionale, il cui contratto (di prestazione d’opera professionale) è caratterizzato dall’autonomia rispetto al committente, dalla retribuzione commisurata alla qualità ed alla quantità della prestazione, che è di mezzi e non di risultato. È un professionista esterno all’operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto, ma privo, a sua volta, della qualità di concorrente. Non è inserito nella struttura societaria, la quale si avvale della sua opera, trattandosi di due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità. I progettisti indicati devono possedere solo i requisiti di affidabilità e di capacità tecnica e non anche quelli di carattere strettamente organizzativo.

Ai fini della sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato determini una modificazione sostanziale dell’offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell’offerta sia nell’esecuzione del contratto. È necessario sia che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell’offerta che ha conseguito un importante punteggio; sia che la stessa avvenga nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Inammissibile l’impugnazione degli atti dell’ANAC privi di efficacia conformativa

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’inderogabilità del controllo di un’Autorità amministrativa indipendente sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici disposti anche da parte dei commissari straordinari del governo – oltre che nella lettera dell’art. 213, co. 1, lett. a d.lgs. 50/2016 (e, oggi, dell’art. 222, co. 3, lett. a d.lgs. 36/2023), che menziona esplicitamente i “contratti esclusi”, così offrendo un chiaro argomento testuale a sostegno di una vis espansiva delle competenze dell’ANAC a tutto il mercato dei contratti pubblici – rinviene il proprio fondamento nel diritto euro-unitario e, segnatamente, nelle disposizioni in materia di governance del settore contenute negli artt. 83 della direttiva 2014/24/UE, 45 della direttiva 2014/23/UE e 99 della direttiva 2014/25/UE.

Gli atti con i quali l’ANAC conclude i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici nei confronti delle stazioni appaltanti non sono lesivi e, quindi, autonomamente impugnabili, laddove non vincolino queste ultime ad adottare specifici provvedimenti per rimuovere le irregolarità riscontrate e non abbiano, quindi, alcuna efficacia diretta, in termini conformativi, sul loro operato, limitandosi a rimettere alla loro discrezionalità la valutazione delle iniziative da assumere, ovvero a formulare un invito alla cui inosservanza non è collegata alcuna sanzione.

Nel caso di specie, era inammissibile il ricorso avverso la delibera con cui l’ANAC, a conclusione del procedimento di vigilanza, formulava rilievi critici sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara seguita per la sua aggiudicazione, senza però sollecitare alcuna forma di autotutela “doverosa” da parte della stazione appaltante.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Roma n. 10985-2026

Abusi edilizi in area demaniale e interesse del terzo alla loro rimozione

09 Lug 2026
9 Luglio 2026

Il TAR Catania ha affermato che il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, riferito ai soli abusi realizzati su suoli demaniali o patrimoniali pubblici, è posto a tutela dell’interesse pubblico al corretto uso del bene e non del diritto del terzo, sicché quest’ultimo può far valere l’omessa esecuzione dell’ordine di demolizione solo ove vanti una posizione differenziata che presupponga, e non escluda, la natura demaniale dell’area.

Nel caso di specie, era inammissibile il ricorso del privato avverso il provvedimento con cui il Comune rinunciava a far demolire un muretto di protezione, in pietra locale e conglomerato cementizio, insistente in area demaniale, dal lato del fabbricato di proprietà del privato stesso (in quanto migliorativo della sicurezza dei luoghi). La pretesa ripristinatoria del privato (cui sottende un interesse petitorio), seppur astrattamente tutelabile, non può essere fatta valere nell’ambito del procedimento ex art. 35 cit. – connotato da peculiari effetti – attivato per l’esclusiva cura dell’interesse alla conservazione del demanio e del suolo pubblico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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