Adozione del modello unico per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attivitĂ libera
Post di Daniele Iselle
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto ha affermato che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che un destinatario dell’obbligo di rimozione dell’abuso edilizio è anche il proprietario del bene, ancorché non responsabile (cfr. art. 31, co. 2 d.P.R. 380/2001).
L’ordine di demolizione ha come destinatario non solo il responsabile dell’abuso, ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo ai fatti, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità , contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
La demolizione può essere ingiunta al proprietario non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile dell’eliminazione dell’abuso commesso da altri.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’avvertimento, contenuto nell’ordinanza di demolizione, circa le previsioni recate dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 in caso di sua inottemperanza, si limita a richiamare le conseguenze previste dalla legge in capo ai destinatari: esso ha natura meramente dichiarativa e non autonomamente lesiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, rispetto all’ordine di demolizione, non è di regola configurabile l’esistenza di controinteressati, nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva e anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare alla P.A. l’illecito edilizio da altri commesso.
Nel caso di specie, peraltro, i proprietari dei fondi posti a monte del muro oggetto dell’ordine di demolizione non hanno un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente, ma sono cointeressati alla rimozione del provvedimento comunale, che anch’essi avevano autonomo titolo a impugnare.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il d.lgs. 25 luglio 2026, n. 128 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 169 del 23.07.2026), in vigore dal 07.08.2026, è stata data attuazione della delega di cui all’art. 19-bis l. 21/2024, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal d.lgs. 58/1998, cd. Testo unico della finanza (TUF).
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il d.l. 23 luglio 2026, n. 127 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 169 del 23.07.2026), in vigore dal 24.07.2026, sono state approvate misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell’immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato l’inammissibilità del ricorso straordinario nell’ambito delle procedure amministrative che coinvolgono risorse PNRR, anche indirettamente, trovando applicazione il rito speciale accelerato ex art. 12-bis d.l. 68/2022, come convertito dalla l. 108/2022, applicabile a «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR».
Quest’ultimo infatti è incompatibile con il procedimento del ricorso straordinario, caratterizzato da molte più articolate fasi e da termini più lunghi: si pensi al termine di 120 giorni per la sua proposizione, all’eventuale trasposizione in sede giurisdizionale, al termine assegnato al Ministero competente per l’istruzione dell’affare e la trasmissione al Consiglio di Stato del prescritto parere, alla sua adozione da parte di quest’ultimo e alla successiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato (non più del Presidente della Repubblica) di cui agli artt. da 9 a 15 d.P.R. 1199/1971.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato, in omaggio al principio di sindacabilità in appello della discrezionalità giudiziale in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per ammettere o escludere la compensazione delle spese giudiziali, ha affermato che è irrazionale il capo relativo alle spese di una sentenza, recante la declaratoria di cessata materia del contendere per annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, la quale non abbia motivato sulla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, giustificative della compensazione delle spese, in caso di un’evidente soccombenza virtuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di concessioni di beni pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del G.A. la domanda risarcitoria con cui il concessionario deduca la violazione delle clausole della concessione concernenti l’oggetto del rapporto e le modalità di utilizzazione del bene, atteso che la decisione postula l’interpretazione del titolo concessorio e l’accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto, non riducendosi la controversia a una mera questione patrimoniale.
La domanda risarcitoria basata sull’asserita inidoneità dell’immobile assegnato in concessione è infondata nei confronti dell’Agenzia del demanio, qualora quest’ultima fosse estranea al rapporto concessorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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