Gli interventi locali, ai fini dell’interesse sismico

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Nel caso di specie, il Comune contestava al privato i seguenti abusi edilizi: fusione di due immobili in un’unica unità immobiliare; realizzazione di un balconcino; modifica degli spazi interni con aperture di varchi/portali nelle murature portanti del fabbricato.
Il privato presentava una denuncia dei lavori in sanatoria al Genio Civile di Salerno, che rilasciava le autorizzazioni sismiche in sanatoria.
Il vicino chiedeva invano l’annullamento in autotutela di tali sanatorie sismiche e, a seguire, ricorreva in giudizio.
Il Consiglio di Stato, così come aveva fatto il TAR Salerno, ha respinto il ricorso.
In particolare, il Consiglio ha affermato che gli interventi eseguiti dal privato si qualificano come “interventi locali”, ai sensi di quanto stabilito al par. 8.4.1 delle norme tecniche emanate con d.m. MIT 17.01.2018, che rappresenta l’unica fonte normativa cogente.
Infatti, il valore del coefficiente di struttura minore di 3 viene semplicemente raccomandato al Capitolo C.7.8.1.6 della Circolare, ma non rappresenta una tassatività.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

Il potere della P.A. di annullare in autotutela i provvedimenti basati su falsità del privato, anche oltre il termine ordinariamente previsto

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Si discute in giurisprudenza sul potere per la P.A. di annullare d’ufficio i provvedimenti basati su falsità, ai sensi dell’art. 21-novies, co. 2-bis l. 241/1990, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dal precedente comma 1.

L’orientamento maggioritario presuppone una netta distinzione tra le due ipotesi contemplate dal comma 2-bis cit., costituite, l’una, dalle “false rappresentazioni dei fatti”, l’altra, dalle “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci”. Il contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale; oppure da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine ordinario anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dalla P.A. con i propri mezzi (cfr. sentt. Cons. St., Sez. IV, 14.08.2024, n. 7134; TAR Veneto, Sez. II, 16.12.2025, n. 2401).

Secondo quest’ottica, è stato precisato che il comma 2-bis cit. prevede un’ipotesi di tutela doverosa solo nell’an, mentre essa non comprime la discrezionalità in ordine al quid e al quomodo, restando la P.A. libera di procedere o no all’annullamento d’ufficio, tenendo conto dell’affidamento degli interessati, secondo un approccio casistico, che accerti l’eventuale rimproverabilità ai medesimi dei fatti non corrispondenti alla realtà che possono avere dato luogo al rilascio di un titolo illegittimo (cfr. sent. TAR Toscana, Sez. III, 16.04.2026, n. 722).

Vi è anche però un orientamento minoritario, secondo cui è illegittimo l’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine ordinario, laddove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (cfr. sent. CGARS, 13.07.2026, n. 478).

Post di Alberto Antico – avvocato

Sentenza CDS 7134 del 2024

Sentenza-TAR-Veneto-2401-del-2025

TAR Toscana 722 del 2026

La P.A. non è tenuta a rispondere alle istanze di annullamento d’ufficio (neanche per le segnalazioni di falsi risalenti nel tempo)

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e, pertanto, non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio. Non può configurarsi, pertanto, alcun obbligo per la P.A. di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo, data la natura officiosa e ampiamente discrezionale del potere di autotutela, rimesso alla più ampia valutazione di merito della P.A., e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.

Post di Alberto Antico – avvocato

I chiarimenti dell’Adunanza Plenaria sul cd. rito super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte di gara

15 Set 2026
15 Settembre 2026

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che il rito speciale super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara, previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, in quanto disposizione eccezionale non suscettibile di estensione analogica, trova applicazione nel solo caso tipico in cui la Stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, dando altresì atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi si riespande la disciplina generale del rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. Ciò perché il dato testuale del comma 4 cit. ancora la decorrenza del termine abbreviato esclusivamente alla comunicazione digitale contestuale dell’aggiudicazione, sicché la disposizione, avendo natura eccezionale e derogatoria rispetto al rito ordinario dell’accesso, non può essere estesa, in via analogica, alle ipotesi patologiche di comunicazione tardiva o di decisione di oscuramento sollecitata da una successiva istanza, pena una compressione del diritto di difesa non compensata da un effettivo incremento della conoscibilità degli atti.

Il rito super-accelerato presuppone l’adozione, da parte della Stazione appaltante, di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento dell’offerta, non potendo essere qualificata come provvedimento implicito la mera pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario oscurata in tutto o in parte, ancorché accompagnata dalla richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico. Ciò perché l’espressione «dà atto delle decisioni» di cui al comma 3 art. cit. individua un atto autonomo, frutto di un bilanciamento discrezionale tra il diritto a un ricorso efficace e la tutela dei segreti tecnici e commerciali, non desumibile per implicito dal solo fatto storico dell’oscuramento, sicché il concorrente deve poter conoscere non solo l’an, ma anche il quomodo e il quare della scelta ostensiva, a pena di imporre un ricorso al buio incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Poteri del Presidente dell’ANAC in materia di misure straordinarie nei confronti delle imprese, ai fini della prevenzione della corruzione

15 Set 2026
15 Settembre 2026

Il Presidente dell’ANAC in data 21.07.2026 ha adottato un documento (poi oggetto di un errata corrige in data 03.09.2026), contenente disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell’ANAC di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell’art. 32 d.l. 90/2014, come convertito dalla l. 114/2014, articolo rubricato Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Il documento è corredato da un’apposita relazione illustrativa e sostituisce le precedenti disposizioni del 16.09.2022.

https://www.anticorruzione.it/-/disposizioni-per-la-disciplina-del-procedimento-preordinato-alla-proposta-del-presidente-dell-anac-di-adozione-delle-misure-straordinarie-ai-sensi-dell-articolo-32-del-d.l.-90/2014-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-114/2014-e-s.m.i..

Post di Alberto Antico – avvocato

Convenzione urbanistica per realizzare la sede di una banca con uso gratuito di una sala polivalente al Comune

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Nel 1994 una banca ha ottenuto dal Comune una concessione edilizia per la realizzazione di un centro direzionale e l'art. 11 della convenzione prevede la concessione al Comune “in uso gratuito” la sala polivalente “per un massimo di 30 giorni all’anno”.

E' sorta una controversia sul concetto di "uso gratuito", in quanto la banca riteneva che la gratuità non comprendesse le spese di gestione della sala: secondo la banca, la gratuità prevista dalla convenzione dovrebbe intendersi limitata all’assenza di un canone o di altra forma di corrispettivo per l’utilizzo della sala e non anche all’assunzione delle spese connesse all’utilizzo della struttura.

Nel merito, la banca ha altresì qualificato la clausola di cui all’art. 11 come una mera obbligazione personale di natura contrattuale e non come vincolo di uso pubblico né opera di urbanizzazione, con conseguente applicazione dei principi generali del diritto dei contratti, inclusi quelli relativi alla perpetuità del vincolo, alla scadenza della convenzione e all’eccessiva onerosità sopravvenuta; ha dedotto la nullità della clausola per violazione del divieto divincoli obbligatori perpetui, in subordine ha sostenuto che l’obbligo dovesse ritenersi limitato alla durata decennale della convenzione ovvero che, comunque, dovesse riconoscersi la possibilità di recesso; ha eccepito la violazione dei principi di buona fede e correttezza, in ragione del sopravvenuto squilibrio economico derivante dall’aumento dei costi digestione della struttura, nonché la perdita di efficacia della convenzione per decorso del termine decennale.

Il TAR ha respinto le censure della banca e chiarito la natura giuridica delle clausole che prevedono questo tipo di prestazioni a favore del Comune.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

La SCIA edilizia presentata laddove servirebbe un PdC (o una SCIA alternativa)

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la SCIA presentata per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo, perché subordinato al permesso di costruire (PdC), ovvero alla SCIA alternativa al PdC ex art. 23 d.P.R. 380/2001, è radicalmente inidonea a produrre gli effetti tipici dell’istituto. Ne consegue che il relativo intervento deve considerarsi eseguito in assenza di titolo edilizio, senza che possano trovare applicazione il regime di consolidamento della posizione del segnalante, i termini previsti per l’esercizio dei poteri inibitori o la disciplina dell’annullamento d'ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’obbligo di provvedere, ma anche di procedere, in capo alla P.A.

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Il TAR Catania ha affermato che l’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2, co. 1 l. 241/1990 non si esaurisce nel dovere di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, ma si estende anche alla fase di avvio e prosecuzione dello stesso, sicché tale obbligo grava, con autonomia, anche sulla P.A. cui sia rimesso un segmento endoprocedimentale, pur quando la decisione finale sia riservata ad altra autorità. Ne consegue che l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a. è esperibile anche nei confronti della P.A. titolare del solo segmento endoprocedimentale, a prescindere dalla competenza di un’altra autorità sulla decisione finale.

Nel caso di specie, anche se le richieste di aggiornamento del PAI dovevano essere decise dall’Autorità di bacino, le norme tecniche prevedevano un obbligo in capo al Comune di avviarne il relativo iter.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo

14 Set 2026
14 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel processo amministrativo, l’atto di integrazione del contraddittorio, oltre a dover essere notificato nel termine fissato dal giudice, deve essere depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 45, co. 1 c.p.a. La violazione di tale termine comporta l’improcedibilità del ricorso o dell’impugnazione ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c e 49, co. 3 c.p.a., norme applicabili anche al giudizio di appello, in forza del rinvio interno di cui all’art. 38 c.p.a.

Nel caso di specie, l’appellante non aveva neanche proceduto al deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio avvenuto distintamente nei confronti di due controinteressati, ma solo al deposito delle relate.

L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio deve indicare il termine per la notificazione, ai sensi dell’art. 49, co. 3 c.p.a., ma non anche (o non necessariamente) quello per il deposito, essendo quest’ultimo fissato direttamente dalla legge (art. 45, co. 1 c.p.a.).

La rimessione in termini per errore scusabile, quale istituto di carattere eccezionale, non è ammessa in presenza di disposizioni processuali chiare che stabiliscono termini perentori, quando l’inosservanza sia imputabile alla parte; essa richiede oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero impedimenti non imputabili alla parte. Diversamente, lungi dal rafforzarsi l’effettività della tutela giurisdizionale, si arrecherebbe un grave vulnus al pari ordinato principio di parità delle parti, relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge.

Post di Alberto Antico – avvocato

La nullità di un atto amministrativo: il caso dei poteri regolamentari del GSE

12 Set 2026
12 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del diniego del GSE della richiesta di verifica e certificazione per il conseguimento dei titoli di efficienza energetica, qualora il progetto abbia già beneficiato di contributi erogati nell’ambito di programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati dallo Stato, poiché tali agevolazioni integrano «incentivi statali» rilevanti ai fini del divieto di cumulo previsto dall’art. 28, co. 1, lett. d d.lgs. 28/2011 e dalla disciplina attuativa dei certificati bianchi.

È nullo, per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies l. 241/990, il regolamento adottato dal GSE che introduca disposizioni generali ed esterne incidenti sui procedimenti incentivanti e sugli effetti processuali delle istanze presentate dagli operatori economici, poiché il GSE, quale società per azioni a capitale pubblico, non dispone di una generale potestà regolamentare ad efficacia esterna in assenza di una espressa attribuzione legislativa.

Nel giudizio amministrativo la nullità di un atto amministrativo può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 31, ult. co. c.p.a., anche in assenza di una specifica domanda di parte, quando la verifica della validità dell’atto sia funzionale alla definizione della controversia o all’adozione di una pronuncia processuale e sia necessaria a evitare che la decisione giurisdizionale presupponga, anche implicitamente, la validità di un atto nullo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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