Abusi edilizi e prova dell’epoca di costruzione

14 Ott 2026
14 Ottobre 2026

Il proprietario che intenda sostenere che un manufatto edilizio sia stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge ponte del 1967 deve fornire una prova concreta e rigorosa della relativa epoca di costruzione. Non è sufficiente contestare la ricostruzione temporale compiuta dal Comune, né richiamare genericamente un atto di acquisto, la documentazione catastale o dichiarazioni sostitutive prive di adeguati riscontri oggettivi.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con la sentenza n. 129 del 2026, in una controversia riguardante quattro manufatti accessori realizzati nella corte di un’abitazione e colpiti da ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La questione della preesistenza al 1967
Il ricorrente sosteneva che il nucleo essenziale di alcuni manufatti fosse anteriore al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, e che, per tale ragione, le opere non fossero soggette al previo rilascio del titolo edilizio.
Il TAR ha ricordato che, quando il privato invoca la realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo generalizzato di licenza edilizia, l’onere di dimostrare tale circostanza grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso. La regola si fonda sul principio di vicinanza della prova: è il privato, normalmente, a disporre degli atti e degli elementi idonei a documentare l’epoca e la consistenza del manufatto.
Il principio è stato espresso anche dal Consiglio di Stato, secondo cui soltanto la deduzione di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso può trasferire sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova contraria (Consiglio di Stato, sentenza n. 4291 del 2025).

Non basta contestare la datazione comunale
Il privato non può limitarsi a porre in dubbio la datazione ricostruita dall’Amministrazione. Deve invece allegare e dimostrare elementi idonei a collocare con ragionevole certezza la realizzazione dell’opera nel periodo rilevante.
La documentazione deve inoltre riferirsi alla consistenza effettiva del manufatto oggetto di contestazione. La presenza, in una fotografia aerea risalente, di una costruzione di dimensioni o caratteristiche diverse da quelle attuali non dimostra necessariamente la legittimità dell’opera nella sua configurazione odierna. Ampliamenti, portici, modifiche strutturali o variazioni della sagoma devono essere autonomamente considerati.
In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha escluso che la sola documentazione catastale sia, di per sé, sufficiente a provare la preesistenza dell’opera anteriormente al 1967, quando manchino ulteriori elementi oggettivi e univoci (Consiglio di Stato, sentenza n. 5547 del 2024).

Il valore degli elementi probatori
Possono assumere rilievo le aerofotogrammetrie, le riprese fotografiche con data certa, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, gli atti pubblici o privati di provenienza dimostrata e ogni altro elemento oggettivo che consenta di ricostruire la situazione dei luoghi.
Diversamente, non sono normalmente sufficienti, da sole, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, le dichiarazioni di terzi, i riferimenti generici contenuti negli atti di provenienza o una planimetria catastale priva di elementi identificativi precisi. La documentazione catastale può costituire un elemento di valutazione, ma non necessariamente dimostra né l’epoca di realizzazione né la legittimità urbanistica dell’opera.
La giurisprudenza ammette tuttavia che un insieme di elementi oggettivi, particolarmente significativi, possa costituire un principio di prova idoneo a spostare sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la realizzazione successiva alla data dirimente. È quanto è stato ritenuto possibile quando l’esistenza del manufatto risultava comprovata da un’aerofotogrammetria relativa a una data immediatamente successiva al 1° settembre 1967 (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 654 del 2024).

La soglia temporale non esaurisce la verifica
La dimostrazione della preesistenza al 1967 non è sempre sufficiente. Occorre verificare quale disciplina fosse applicabile nel luogo e nel periodo di realizzazione dell’opera.
La sentenza del TAR Marche ha osservato che, prima dell’introduzione dell’obbligo generalizzato previsto dalla legge ponte, l’art. 31 della legge urbanistica del 1942 già subordinava a licenza edilizia le nuove costruzioni nei centri abitati e nelle aree interessate da un piano regolatore comunale. Pertanto, anche un manufatto anteriore al 1967 può essere stato realizzato in assenza del titolo allora richiesto, se l’area era assoggettata a una disciplina urbanistica o regolamentare che lo imponeva.
L’indagine deve quindi riguardare non soltanto la data dell’opera, ma anche la localizzazione del manufatto, l’eventuale inclusione dell’area nel perimetro del centro abitato, l’esistenza di un piano regolatore e la disciplina comunale vigente all’epoca.

La disciplina attuale dello stato legittimo
La rilevanza della ricostruzione temporale trova oggi un ulteriore riferimento nella disciplina dello stato legittimo dell’immobile. Per gli edifici realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio, l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 richiama le informazioni catastali di primo impianto e altri documenti probanti, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio e atti pubblici o privati dei quali sia dimostrata la provenienza (art. 9-bis d.P.R. n. 380 del 2001).
La norma non trasforma, però, ogni documento catastale o ogni dichiarazione privata in prova automatica della legittimità dell’opera. Il materiale documentale deve essere valutato nel suo complesso e deve consentire di ricostruire la consistenza dell’immobile nella configurazione concretamente esistente.

La decisione del TAR Marche
Nel caso esaminato, il Comune aveva prodotto fotografie aeree relative a più epoche, una relazione tecnica e la documentazione urbanistica storica. Da tali elementi risultava che alcuni manufatti erano comparsi soltanto dopo il 1955, mentre altri erano stati modificati o ampliati in epoca successiva. Il ricorrente, invece, non aveva fornito una prova concreta e univoca della preesistenza delle opere nella loro attuale configurazione.

Il ricorso è stato quindi respinto. La sentenza conferma che, nei giudizi relativi alla repressione degli abusi edilizi, la questione dell’epoca di costruzione non può essere risolta sulla base di allegazioni generiche o di una mera contrapposizione tra la ricostruzione privata e quella comunale. Occorre una prova documentale coerente, specifica e riferita all’opera effettivamente contestata.

Sentenza TAR Marche 129 del 2026
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

La manifesta infondatezza edilizia dell’istanza di sanatoria di un abuso edilizio in zona di vincolo paesaggistico

14 Ott 2026
14 Ottobre 2026

Nel caso di specie, di fronte a un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 dove risultavano violate le normative inerenti all’urbanistica, al paesaggio e alla tutela idrogeologica, il privato lamentava che il Comune avrebbe dichiarato l’improcedibilità della conferenza di servizi senza attendere la determinazione della Soprintendenza competente in materia di tutela paesaggistica.

Il TAR Veneto ha respinto la censura.

Il Comune esercitava correttamente il potere-dovere di concludere anticipatamente il procedimento, ai sensi dell’art. 2, co. 1 l. 241/1990, dopo aver constatato la manifesta inammissibilità della domanda presentata.

La norma citata costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, applicabile anche alla conferenza di servizi, imponendo alla P.A. il dovere di non lasciare gli interessati in una perdurante incertezza sull’esito del procedimento, anche a fronte di istanze infondate o inammissibili.

Peraltro, il diniego di sanatoria, sia sotto il profilo edilizio che paesaggistico, è un atto dovuto e vincolato allorché venga accertata l’insussistenza dei presupposti di legge per il suo rilascio.

Post di Alberto Antico – avvocato

La durata dell’efficacia di un piano di lottizzazione

14 Ott 2026
14 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, secondo un consolidato, ancorché non unanime, orientamento interpretativo, il termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione inizia a decorrere non dalla data di approvazione del piano stesso, bensì da quella in cui è stata sottoscritta la convenzione di lottizzazione, atto fondativo dei diritti e dei correlativi obblighi delle parti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Canne fumarie in area vincolata

14 Ott 2026
14 Ottobre 2026

Il TAR Marche ha confermato la legittimità dell’ordine comunale di demolizione relativo a canne fumarie realizzate senza autorizzazione paesaggistica in un’area sottoposta a vincolo.

Il Collegio ha precisato che, sul piano paesaggistico, rileva ogni elemento percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico. Ne consegue che la necessità dell’autorizzazione paesaggistica non viene meno per il solo fatto che la canna fumaria possa essere qualificata, sotto il diverso profilo edilizio, come pertinenza o opera di modesta entità.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che le opere realizzate senza autorizzazione all’interno di un territorio protetto, anche se astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Il TAR ha inoltre richiamato il d.P.R. n. 31/2017, il cui Allegato B, voce B.4, contempla tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata l’inserimento di canne fumarie o comignoli sulle coperture.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce, in ogni caso, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli edilizi.

La pronuncia ribadisce quindi una distinzione operativa: la qualificazione edilizia dell’opera non esaurisce la verifica dei titoli necessari, poiché in area vincolata la tutela paesaggistica opera autonomamente e può imporre il ripristino anche per manufatti pertinenziali o tecnici.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Contenuto del progetto sottoposto a (screening) VIA

13 Ott 2026
13 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato evidenzia che l’oggetto di VIA (nonché di suo screening) è un progetto che non necessariamente corrisponderà a quanto sarà concretamente autorizzato dalla P.A.: sono dunque ammesse varianti successive, le quali però dovranno essere oggetto di ulteriore Valutazione se le relative modifiche sono di natura sostanziale ovvero comportano criticità ambientali originariamente non analizzate.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Le opere di connessione degli impianti a energia rinnovabile devono essere sottoposte a VIA?

13 Ott 2026
13 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che non è necessario che il progetto di impianto a energia rinnovabile sottoposto a (screening) VIA preveda l’intera dettagliata progettazione delle relative opere di connessione, essendo sufficiente che – in tale fase – il progetto sia fedele e realistico.

E infatti, le opere di connessione, e il loro delineamento, sono essenziali per successiva fase di approvazione del progetto, in quanto legate alla messa in esercizio dell’impianto; ciò non toglie che le stesse debbano essere comunque oggetto di valutazione, sia in quanto parte del progetto, e sia potendo essere foriere di impatti negativi per l’ambiente.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Impianti energia rinnovabile e progetti “esistenti e/o approvati” ai fini dell’effetto cumulo

13 Ott 2026
13 Ottobre 2026

In materia di VIA e ai fini della valutazione dell’esistenza o meno del cd. effetto cumulo tra impianti ad energia rinnovabile, il Consiglio di Stato ha precisato che per “progetti esistenti” si devono intendere gli impianti già realizzati, mentre per “progetti approvati” quelli che siano stati approvati dalla P.A., ma non ancora realizzati.

Sono dunque esclusi dalla valutazione tutti quei progetti che siano, al momento della Valutazione, ancora in fase istruttoria; è però evidente che, qualora tra la VIA e il rilascio del titolo per la realizzazione dell’impianto la situazione di fatto venga modificata (i.e., vengano approvati ulteriori progetti), dovranno essere considerate le sopravvenienze, se rilevanti a livello ambientale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Atti unilaterali d’obbligo e standard urbanistici: la natura pubblicistica ne blocca la prescrizione

13 Ott 2026
13 Ottobre 2026

Atti unilaterali d’obbligo e standard urbanistici: la natura pubblicistica ne blocca la prescrizione.

Post di Daniele Iselle

Norme di adeguamento al diritto dell’UE

13 Ott 2026
13 Ottobre 2026

Con il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 181 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 235 del 09.10.2026), in vigore dal 24.10.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.

Post di Alberto Antico – avvocato

La riforma della legge elettorale

13 Ott 2026
13 Ottobre 2026

Con la l. 9 ottobre 2026, n. 180 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 235 del 09.10.2026), in vigore dal 24.10.2026, sono state approvate disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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