Domanda di condono per immobili acquistati all’asta
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 40, co. 6 l. 47/1985, il termine di 120 giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da parte dell’aggiudicatario di un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, decorre dalla data dell’atto di trasferimento. Solo in via eccezionale il dies a quo può essere posticipato, ove l’abuso non sia oggettivamente conoscibile, mentre restano irrilevanti la mancata conoscenza soggettiva dell’abuso, la sua non agevole percepibilità o la buona fede dell’aggiudicatario. L’onere di dimostrare l’oggettiva non conoscibilità dell’abuso grava sull’interessato che invochi la posticipazione del termine.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il canone unico patrimoniale
Il TAR Liguria ha affermato che il canone unico patrimoniale di concessione (CUP), di cui all’art. 1, co. 816-847 l. 160/2019, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario. Ne consegue che l’impugnazione, dinanzi al G.A., del provvedimento con cui il Comune ne determina l’ammontare e irroga la correlata sanzione, sul presupposto della ritenuta e presunta occupazione abusiva di spazi comunali, è inammissibile per difetto di giurisdizione.
È inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione del regolamento comunale sul CUP nella parte in cui prevede il rilascio di una specifica concessione e l’accertamento dell’occupazione abusiva anche nelle ipotesi di esonero o esclusione dal canone per carenza dei presupposti, atteso che la sussistenza o no del titolo concessorio non incide sull’an debeatur del canone, dovuto anche in caso di occupazione senza titolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Pubblici appalti e oscuramento delle offerte di gara
Il Consiglio di Stato ha affermato che, qualora un operatore economico proponga un ricorso contro una decisione di oscuramento parziale degli atti di gara non motivata, comunicata unitamente al provvedimento di aggiudicazione, il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 decorre dal momento in cui egli abbia l’effettiva conoscenza della portata lesiva del provvedimento, ossia dalla concreta ostensione della documentazione parzialmente oscurata, essendo contrario ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, quale imposto anche dal diritto eurounitario, imporre la proposizione di un ricorso prima della conoscibilità del vizio.
La tutela dei segreti tecnici o commerciali costituisce un limite all’accesso agli atti di gara, ma richiede un bilanciamento concreto con l’accesso difensivo – riferibile ai primi cinque graduati ai sensi dell’art. 36, co. 2 d.lgs. cit. – alla luce del principio di proporzionalità e del divieto di pregiudicare la concorrenza, dovendo essere garantito un equilibrio tra esigenze di segretezza e diritto a un ricorso effettivo. L’ostensione può essere dunque negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
L’operatore economico che impugni l’oscuramento parziale delle offerte è tenuto a dimostrare, in modo specifico, l’indispensabilità delle informazioni omesse ai fini della difesa in giudizio, non essendo consentito un accesso indiscriminato che comprometta i segreti commerciali e la concorrenza, in coerenza con i principi eurounitari di tutela della segretezza e di leale confronto competitivo, ovvero è tenuto a dimostrare la mancata comunicazione delle informazioni minime, di cui agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE.
Nel sistema delineato dall’art. 36 cit., l’accesso agli atti di gara è riconosciuto ex lege ai primi cinque graduati anche in funzione difensiva, ma incontra limiti nei segreti tecnici o commerciali, ferma restando la necessità di assicurare le informazioni minime sull’aggiudicazione e sulle caratteristiche dell’offerta selezionata, in conformità agli artt. 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE e ai principi di trasparenza ed effettività della tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità del diniego di certificazione opposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall’Agenzia delle entrate del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, fondato sull’applicazione retroattiva dei più restrittivi criteri di qualificazione delle attività ammissibili enunciati dal Manuale di Frascati (edizione 2015), recepiti nell’ordinamento nazionale, con portata innovativa e non interpretativa, dall’art. 1, co. 200 l. 160/2019. In applicazione del principio tempus regit actum, la spettanza del beneficio riferita a periodi d’imposta anteriori al 2020 deve infatti essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente ratione temporis, costituito dall’art. 3, co. 4-5 d.l. 145/2013, come convertito dalla l. 9/2014, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, che non richiedono la sussistenza congiunta dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità propri del predetto Manuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 34, co. 3 l. 394/1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell’ambiente, del perimetro provvisorio dei parchi nazionali si basa esclusivamente su dati obiettivi e di carattere tecnico-scientifico, senza alcun coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, se non limitatamente all’invio di “elementi conoscitivi” ed all’espressione del parere relativo all’individuazione delle misure di salvaguardia. L’interesse pubblico primario sotteso alla perimetrazione provvisoria, la quale assolve una funzione cautelare, non è la composizione degli interessi, di cui sono esponenziali gli enti territoriali, bensì la cristallizzazione dello stato dei luoghi, al fine di evitare che, nelle more, il territorio subisca trasformazioni irreversibili.
Post di Alberto Antico – avvocato
La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo
Il TAR Catania ha affermato che, nel caso in cui la rinuncia al ricorso sia stata notificata direttamente presso la parte (nel caso di specie, la sede legale della P.A. resistente) e non presso il procuratore costituito, non sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia, il giudice amministrativo può desumere da tale “rinuncia irrituale” un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, co. 1, lett. c c.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a., e dichiarare il gravame improcedibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Decadenza dagli incentivi GSE
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che allorquando il GSE, a seguito dell’ammissione all’incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio e disponga il recupero delle somme indebitamente percepite in ragione dell’emersione di elementi nuovi, tali da rendere necessarie ulteriori verifiche sugli elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, il provvedimento assume natura di decadenza e non di autotutela.
L’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio legittimo del potere di decadenza va operata in ragione della possibilità per la P.A. di svolgere un compiuto accertamento dei fatti e una corretta valutazione dell’interesse pubblico primario. Esso, pertanto, decorre dal momento in cui la P.A. stessa acquisisce conoscenza dei fatti rilevanti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Giurisdizione sulla pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario, in quanto essa trae origine dall’esercizio di poteri autoritativi attribuiti al GSE ex art. 42 d.lgs. 28/2011.
Sebbene le modalità di erogazione del beneficio siano regolate da una convenzione, il GSE non agisce nella veste di controparte contrattuale, capace solo di atti paritetici, ma quale P.A. destinata ad operare in posizione di supremazia, mediante l’esercizio di poteri autoritativi (verifica, controllo e rideterminazione dell’incentivo). Quindi, una volta istaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali partecipano della natura pubblicistica di quel rapporto.
Post di Alberto Antico – avvocato
La piena conoscenza del provvedimento lesivo
Il Consiglio di Stato (in una fattispecie di pubblico impiego privatizzato) ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto dall’art. 41 c.p.a., la piena conoscenza del provvedimento non coincide né con la conoscenza integrale dell’atto, né con la mera percezione del suo effetto lesivo. Il termine decorre quando gli elementi conosciuti consentano all’interessato di percepire non soltanto la lesione della propria sfera giuridica, ma anche il vizio dell’atto, così da rendere concretamente esercitabile il diritto di difesa. Qualora il vizio emerga soltanto all’esito dell’accesso agli atti tempestivamente richiesto, il termine decorre dall’ostensione della documentazione, non essendo il privato tenuto a proporre un cd. ricorso al buio. La lesione del diritto di difesa, infatti, può avvenire sia per sottrazione, cioè ostacolandone l’esercizio; sia per addizione, vale a dire imponendone l’esercizio al buio, prima di conoscere eventuali vizi dell’atto.
Post di Alberto Antico – avvocato

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