Atti di conferma e atti meramente confermativi
Il Consiglio di Stato ha affermato che la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi risiede nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato con o senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Nell’atto di conferma, vi è una riconsiderazione della situazione che aveva condotto all’emanazione del precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi coinvolti e l’esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata. Ricorre, invece, l’atto meramente confermativo, come tale non autonomamente impugnabile, quando la P.A. si limita a ribadire le conclusioni del precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza addurre una nuova motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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