Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha diramato un comunicato (pubblicato in G.U., Serie generale n. 133 dell’11.06.2026), ove sono individuati i tempi di svolgimento e vengono fornite raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2026.

Il comunicato è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-11&atto.codiceRedazionale=26A02891&elenco30giorni=false.

Tra gli altri aspetti, il comunicato evidenzia il ruolo strategico svolto dai Sindaci, prime autorità di protezione civile, chiamati a organizzare le risorse comunali secondo i piani vigenti e a promuovere, anche tramite apposite ordinanze, ogni adeguata misura di prevenzione, nonché le attività di informazione alla popolazione, da attuarsi sul territorio di propria competenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

Cosa significa “PUA anche in più stralci”?

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Un'area in Comune di Padova costituisce nel P.I. un ambito C1, con destinazione d'uso residenziale e con modalità di intervento PUA (anche in più stralci).

L'interessato ha presentato e il Comune ha approvato un piano relativo solo al primo stralcio, riguardante la sua area: in pratica il requisito del 51% del valore degli immobili inclusi nell’ambito in base all’imponibile catastale (previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 11 del 2004) è stato calcolato solo sull'area dello stralcio e non sull’intero ambito.

In TAR, in una ordinanza cautelare, ha ritenuto corretta questa modalità di intervento.

Questa interpretazione appare una novità, in quanto finora si riteneva che lo stralcio fosse una modalità operativa utilizzabile per attuare una parte di un piano unitario una volta che l'intero piano fosse stato approvato.

Infatti l'articolo 28, comma 6-bis, della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 17, comma 4, legge n. 164 del 2014, stabilisce quanto segue: "6-bis. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento".

In questo comma lo stralcio appare come una modalità per attuare un piano unitario convenzionato.

Sarà interessante vedere se la giurisprudenza confermerà questa soluzione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ordinanza TAR Veneto 327 del 2026

Illegittimità derivata: come si coordinano la impugnazione della adozione di un piano attuativo con quella della sua approvazione?

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Una ordinanza cautelare del TAR Veneto si occupa del complicato tema della possibilità di fare valere in via derivata in un ricorso contro la approvazione di un piano attuativo anche i vizi già lamentati in un precedente ricorso avverso la adozione del piano attuativo (non ancora deciso).

In altre parole, con un primo ricorso era stata impugnata la adozione del piano attuativo e con un secondo ricorso autonomo (con diverso R.G.)  è stata impugnata la approvazione del piano attuativo, facendo valere nel secondo ricorso in via derivata anche i vizi già sollevati nel primo ricorso.

In sede cautelare il TAR scrive: "che le censure di illegittimità in via derivata da quella della delibera giuntale 612/2025 di adozione del PUA (motivi da 1 a 5) paiono inammissibili, atteso che tale atto non risulta impugnato con il presente gravame e che non pare utilmente invocabile, al fine di superare tale elemento ostativo all’esame nel merito, l’istanza di riunione del presente ricorso con quello autonomamente promosso avverso l’atto presupposto, atteso che la riunione dei ricorsi connessi è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice,
“rimessa ad una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta, tanto più considerato che, quand’anche disposta, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei singoli giudizi (Cons. St., sez. IV, sentenza n.3056 del 4 giugno 2013)” (Cons. Stato, Sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 581).” (TAR Veneto Sez. II, 7 maggio 2024, n. 914); dette censure potranno comunque essere esaminate in sede di decisione del ricorso NRG 2561/2025".

In passato era considerato normale richiamare in un secondo ricorso in via derivata i vizi fatti valere in un precedente ricorso.

Con quello che scrive ora il TAR ci sono alcune questioni che l'ordinanza non tratta e che bisognerebbe capire come funzionino:

1) nel secondo ricorso di solito non si possono impugnare gli atti già impugnati col primo ricorso, perchè sono decorsi i termini, cosicchè forse bisognerebbe chiedere la sospensiva in entrambi i ricorsi affinchè il tribunale possa sindacare tutti i vizi?

2) Il comma 3 dell'articolo 43 del codice del processo amministrativo, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, stabilisce che: "3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articol0 70". Si può considerare non doverosa anche la riunione prevista dall'articolo 43, comma 3?

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ordinanza TAR Veneto 327 del 2026

Le distanze imposte tra i centri scommesse e i luoghi sensibili

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Il TAR Napoli ha affermato che, in materia di distanze degli esercizi di gioco dai luoghi sensibili, laddove l’ordinamento faccia riferimento al criterio del “percorso pedonale più breve”, esso deve essere applicato in modo non formalistico, facendo riferimento al percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio, senza necessità di una rigorosa osservanza di tutti gli attraversamenti pedonali, salvo che sussistano concreti impedimenti o rischi elevati alla sicurezza.

Le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., è destinata a recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana. Le disposizioni regionali che impongono distanze minime alle sale da gioco e scommesse rispetto ai luoghi sensibili sono espressione della tutela della salute, in quanto finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e alla protezione delle categorie sociali più vulnerabili.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Natura giuridica di RFI s.p.a., ai fini della normativa sui beni culturali

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a. deve essere qualificata come impresa pubblica operante secondo logiche di mercato, con assunzione del rischio di impresa e perseguimento di obiettivi di efficienza economica, e non come organismo di diritto pubblico, con conseguente esclusione dalla categoria dei soggetti di cui all’art. 10 d.lgs. 42/2004.

L’attribuzione o l’esercizio di poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche non comporta, di per sé, la qualificazione del soggetto esercente come P.A., né ne determina l’assimilazione ai soggetti pubblici rilevanti ai sensi dell’art. 10 cit.

La presunzione legale di interesse culturale di cui all’art. 10, co. 1 d.lgs. 42/2004 opera esclusivamente in relazione a beni appartenenti originariamente ai soggetti espressamente indicati dalla norma e non si estende ai beni già appartenenti a privati per il solo fatto del successivo trasferimento nella sfera pubblica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’annullamento d’ufficio (di una sanatoria edilizia)

15 Giu 2026
15 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il regime temporale di diciotto mesi per l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio, introdotto dalla l. 124/2015, di modifica dell’art. 21-novies l. 241/1990, decorre senz’altro dal giorno di entrata in vigore della novella legislativa, anche in riferimento ad atti adottati in precedenza, allorquando alla data di adozione del provvedimento di autotutela era vigente la novella stessa (si ricorda che oggi il termine è di sei mesi).

La non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, così che l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata deve ritenersi sussistente in re ipsa e comunque prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico al mantenimento dell’atto illegittimo. Il superamento del limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela, è pertanto ammissibile, ai sensi dell’art. 21‑novies, co. 2‑bis l. 241/1990, nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente – anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti – diverso da quello reale.

Specie nei procedimenti in materia edilizia, anche le condotte omissive rientrano nella fattispecie di cui al comma 2-bis cit., onde garantire la conformità dello stesso ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost. La disciplina della decorrenza del termine per l’annullamento posta dal citato comma ha infatti riguardo alla fattispecie in cui il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato.

In materia di tutela dell’affidamento incolpevole nella stabilità del provvedimento, un ruolo decisivo è svolto dalla disciplina della buona fede in senso correttivo-integrativo, conseguente ad un’interpretazione del comma 2-bis cit. coerente con l’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, che ha cristallizzato il principio di buona fede, che non è unilaterale, ma ha un fondamentale attributo di reciprocità.

È legittimo l’annullamento d’ufficio di una concessione in sanatoria, avvenuto oltre il termine generalmente previsto, ove la stessa sia stata rilasciata sull’erroneo presupposto della presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, ove il medesimo, consapevole di tale errore, non l’abbia fatto presente alla P.A., non ricorrendo alcuna ipotesi di tutela dell’affidamento incolpevole (nel caso di specie, il Comune aveva erroneamente inserito un’istanza di sanatoria nel fascicolo di un altro immobile, ed era poi stata decisa facendo riferimento all’immobile sbagliato).

Post di Alberto Antico – avvocato

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I contratti attivi della P.A.

13 Giu 2026
13 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che i contratti attivi della P.A., pur sottratti all’applicazione diretta del codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 13, co. 2 d.lgs. 36/2023, devono rispettare i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, e proporzionalità, ove offrano opportunità di guadagno economico, in forza dell’art. 13, co. 5 d.lgs. cit., nonché degli artt. 3 r.d. 2440/1923 e 37 r.d. 827/1924, che impongono anche per i contratti da cui derivi un’entrata per la P.A. il ricorso a procedure selettive, salvo ipotesi eccezionali e tassative.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 3316-2026

Partecipazione in forma mista del consorzio stabile a una procedura di gara

13 Giu 2026
13 Giugno 2026

Il TAR Catania ha affermato che, in caso di partecipazione in forma mista del consorzio stabile a una procedura di gara, la consorziata designata per una sola parte dei lavori è comunque tenuta a possedere i requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis in proprio o mediante avvalimento ex art. 104 d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024, ricadendo tale fattispecie nella previsione di cui all’art. 67, co. 1, lett. c d.lgs. 36/2023.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il danno da illegittimità dell’affidamento diretto e il giudizio di ottemperanza

13 Giu 2026
13 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in sede di ottemperanza, il danno da mancata aggiudicazione, conseguente a un affidamento diretto illegittimo, deve essere calcolato nell’osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione (nel caso di specie, i criteri ex art. 34, co. 4 c.p.a.) e pertanto avendo riguardo per un verso all’intero corrispettivo corrisposto dalla P.A. nell’ambito del rapporto negoziale invalido, non essendo consentita la detrazione di singole voci di costo ove non adeguatamente dimostrate nei loro presupposti fattuali e contabili, per altro verso all’entità della perdita di chance.

Il danno da perdita di chance, derivante dalla mancata indizione di una gara pubblica, deve essere determinato applicando all’utile conseguibile una riduzione proporzionale alla probabilità di aggiudicazione, la quale va desunta da elementi oggettivi, quali le caratteristiche del mercato e l’andamento di procedure analoghe.

La persistente inottemperanza della P.A. agli obblighi derivanti dal giudicato legittima la nomina di un commissario ad acta, dotato di poteri istruttori e sostitutivi funzionali a dare integrale esecuzione alla decisione, anche mediante acquisizione diretta degli elementi necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio definito dal giudicato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il giudizio di anomalia dell’offerta

13 Giu 2026
13 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità, ai sensi dell’art. 108, co. 9 d.lgs. 36/2023, della valutazione di anomalia dell’offerta disposta con la richiesta di chiarimenti, in relazione ai costi della manodopera connessi alle migliorie proposte (nella specie, garanzia di un servizio di reperibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dei tecnici di impresa, maestranze e mezzi d’opera): atteso il carattere meramente eventuale delle stesse, detto costo non può essere ricompreso nella stima dei costi della manodopera effettuata ex ante dalla P.A.

Nell’ambito del giudizio di anomalia dell’offerta, la valutazione della stazione appaltante deve estendersi anche a elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o no dell’offerta. In questo quadro, il giudizio si configura come un’analisi di coerenza interna, orientata al conseguimento del risultato, a tutela dell’interesse pubblico di affidare la commessa all’operatore economico che propone la migliore offerta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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