Annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione

10 Apr 2026
10 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità dell’atto della stazione appaltante di annullamento, ex art. 21-nonies l. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione, qualora intervenuto dopo il decorso del termine di dodici mesi ratione temporis vigente. Detto termine decorre dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione, oggetto di autotutela, e non dall’assunzione dell’impegno di spesa ex art. 183 TUEL il quale, in quanto primo atto del procedimento di spesa, non può costituire un requisito di efficacia dell’aggiudicazione, appartenendo geneticamente alla successiva fase di approvazione del contratto.

L’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale ex art. 17, co. 6 d.lgs. 36/2023 e solo con il contratto si determina un’obbligazione giuridicamente perfezionata, in relazione alla quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza ex art. 183, co. 1 TUEL. Inoltre, ai sensi dell’art. 34 l. 196/2009, ai fini della valida assunzione dell’impegno di spesa, anche la successiva approvazione del contratto, laddove prevista, costituisce un necessario presupposto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’organismo di diritto pubblico

10 Apr 2026
10 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’organismo di diritto pubblico e l’impresa pubblica, pur accomunati dall’influenza dominante della P.A. e dal possibile ricorso allo strumento societario, si distinguono per la finalità perseguita: solo il primo è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, mentre nella seconda rileva esclusivamente il vincolo di controllo pubblico, a prescindere dalla natura dell’attività svolta.

Integra la figura dell’organismo di diritto pubblico, con conseguente assoggettamento alla disciplina dei contratti pubblici quale amministrazione aggiudicatrice, la società a partecipazione pubblica che, pur dotata di autonoma personalità giuridica, sia integralmente finanziata dall’ente locale, sottoposta al suo potere di nomina degli organi e preordinata alla gestione di un servizio pubblico volto al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.

Sussiste il requisito teleologico dell’organismo di diritto pubblico in capo alla società di capitali che, pur operando in forma societaria, sia preordinata alla gestione del trasporto pubblico locale e dei servizi connessi, in funzione del soddisfacimento di esigenze di interesse generale: ciò in particolare ove il controllo dell’ente pubblico assicuri la copertura dei costi e neutralizzi il rischio d’impresa, così da far prevalere i criteri di continuità, qualità e regolarità del servizio sulle logiche economiche di mercato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’interesse al giudizio di ottemperanza è in re ipsa

10 Apr 2026
10 Aprile 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che nel giudizio di ottemperanza l’interesse a ricorrere è in re ipsa, in quanto intrinsecamente connesso all’esigenza di ottenere l’effettiva esecuzione del giudicato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Appalti pubblici verdi e conformitĂ  ai CAM

10 Apr 2026
10 Aprile 2026

Il TAR Napoli ha affermato che la non conformità della legge di gara ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui all’art. 57, co. 2 d.lgs. 36/2023, non integra una clausola immediatamente escludente, né impedisce la formulazione di un’offerta consapevole: la relativa illegittimità può essere fatta valere con l’impugnazione dell’aggiudicazione, ove il ricorrente deduca un interesse strumentale alla riedizione della gara. L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste soltanto quando la violazione determini una lesività attuale, consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta seria e meditata.

La legge di gara che contenga un rinvio al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, in materia di CAM, è legittima quando, complessivamente considerata, consenta l’individuazione al suo interno di concrete prescrizioni ambientali, sufficienti a garantire l’effettiva applicazione del principio di sostenibilità previsto dal codice dei contratti pubblici, anche per il tramite del meccanismo dell’eterointegrazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il principio di invarianza nei pubblici appalti

10 Apr 2026
10 Aprile 2026

Il TAR Brescia ha affermato che, in tema di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 108, co. 12 d.lgs. 36/2023, il principio di invarianza opera esclusivamente dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino a tale momento, trova applicazione il meccanismo ordinario della regressione procedimentale, con la conseguente necessità di rideterminare la soglia di anomalia e di rinnovare gli atti successivi qualora intervengano l’esclusione o la riammissione di un concorrente.
Il medesimo principio in rassegna si applica anche al ricalcolo dei punteggi basati su formule matematiche influenzate dall’offerta di un concorrente successivamente escluso, poiché tali variazioni incidono automaticamente sulla posizione degli altri operatori economici e rientrano nelle operazioni di calcolo delle medie rilevanti ai fini della procedura.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Brescia n. 86-2026

Progetti di tutela delle minoranze linguistiche storiche

10 Apr 2026
10 Aprile 2026

Con il comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 82 del 09.04.2026, si è reso noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al seguente link:

https://www.affariregionali.it/it/aree-tematiche/tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche/istruttoria-e-attivita-di-supporto/2026-avviso-pubblico-per-la-presentazione-dei-progetti/

e sul sito del Governo al link:

https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/index.html#DARA

è pubblicato il testo integrale dell’avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, agli

enti pubblici non economici a carattere nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla l. 482/1999, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (anno 2026), con i relativi allegati.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’avvocato è obbligato ad applicare l’equo compenso alle pubbliche amministrazioni

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

A seguito delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) in merito alla formulazione dell’art. 25 bis del Codice Deontologico Forense circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professionale, il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto con Deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026 a modificare il testo della disposizione deontologica rubricata “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”, esplicitando i soggetti ai quali si applica, come da circolare seguente.

https://www.consiglionazionaleforense.it/-/avviso-circolare-in-merito-alla-entrata-in-vigore-della-modifica-dell-art.-25-bis-del-codice-deontologico-forense-in-materia-di-equo-compenso

Circolare n. 1-C-2026 dell’ 8 aprile 2026
Oggetto: Circolare sulla modifica dell’art. 25 bis del Codice deontologico forense

Il Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) in merito alla formulazione dell’art. 25 bis del Codice Deontologico Forense circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professionale, ha provveduto con Deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026 a modificare il testo della disposizione deontologica rubricata “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”, esplicitando (rispetto alla previgente formulazione dell’art. 25 bis del CDF che al comma 1 e al comma 2, faceva riferimento, mediante un c.d. rinvio mobile, alla normativa in materia di equo compenso) che la norma si applica solo ed esclusivamente in caso di condotte violative poste in essere dagli Avvocati nei confronti di «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» nonché «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175», ossia dei soggetti indicati nell’ambito di applicazione soggettiva della L. 49/2023, pedissequamente riportati sia al comma 1 che al comma 3, nonché richiamati al comma 2 dell’art. 25 bis.

Si ribadisce pertanto che i divieti e gli obblighi prescritti dall’art. 25 bis del CDF si applicano esclusivamente ai rapporti professionali con i soggetti individuati dal predetto art. 2 della l. n. 49/2023, ovvero nei confronti di «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro», nonché «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

La normativa, come specificato dal comma 3 dell’art. 25 del CDF, non si applica ai rapporti con soggetti diversi da quelli individuati dal predetto art. 2 della l. n. 49/2023.

Si raccomanda pertanto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di dare massima diffusione agli iscritti agli Albi forensi e di attenersi strettamente alle indicazioni del Codice e della presente circolare.

Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, in data 7 aprile 2026 è entrata in vigore la norma in oggetto, così come modificata.

Istanza ostensiva in corso di causa ed esibizione dei documenti da parte della P.A. nel corso del giudizio d’appello

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato l’improcedibilità dell’appello avverso l’ordinanza che abbia accolto l’istanza di accesso ex art. 116, co. 2 c.p.a., ove nelle more vi sia stata l’ostensione dei documenti.

Né può trovare applicazione l’art. 34, co. 3 c.p.a., riferito all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento, riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso. In ogni caso, laddove l’intervenuta ostensione sia da ricondurre al comportamento successivo (e correlato) all’ordinanza resa dal primo giudice ex art. 116, co. 2 c.p.a., oggetto di appello, non rileva l’accertamento della legittimità o no dell’originaria decisione da parte della P.A. - che aveva denegato l’accesso - in funzione del diritto all’accesso del ricorrente di primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il rito in materia di accesso agli atti

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’ordinanza resa in primo grado sull’istanza di accesso proposta in via incidentale ex art. 116, co. 2 c.p.a. ha natura decisoria. La pronuncia sul relativo appello “definisce” il giudizio, pertanto deve assumere la forma della sentenza, secondo la regola generale stabilita dall’art. 33, co. 1, lett. a c.p.a. Quando il giudice di prime cure opta per una decisione congiunta mediante sentenza del ricorso principale e dell’istanza incidentale di accesso, la pronuncia in sede di appello, con riferimento a entrambe le posizioni giuridiche soggettive “connesse”, riveste senza dubbio la forma della sentenza.

L’art. 116, co. 5 c.p.a., ove dispone che le norme sul rito sull’accesso «si applicano anche ai giudizi di impugnazione», deve essere logicamente intesa come condizionata a una valutazione di compatibilità delle singole norme con il giudizio di appello. Tale compatibilità è da escludersi in relazione all’art. 116, co. 2 c.p.a., poiché in appello non si può verificare alcuna scissione tra giudizio di accesso incidentale e giudizio principale: non essendovi quindi un provvedimento “anticipato” e “separato” rispetto alla sentenza relativa a un ricorso “principale”, bensì un’unica pronuncia che definisce l’intero giudizio d’impugnazione, non vi sarebbe ragione di adottare un’ordinanza, in quanto questa non sarebbe poi seguita da alcuna sentenza.

Il giudizio in materia d’accesso, pur rivolto all’accertamento della sussistenza o no del diritto dell’istante a ottenere i documenti, impone il rispetto dell’onere di specificità dei motivi posto dall’art. 40, co. 1, lett. d c.p.a., per cui quando la P.A. abbia addotto più ragioni a giustificazione del diniego di accesso, l’istante, per ottenere dal giudice l’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, co. 4 c.p.a., deve contestarle tutte, a pena di inammissibilità, perché è solo per mezzo di questa analitica confutazione che può dimostrare la sussistenza del diritto di accesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Si può chiedere l’accesso solo ad atti esistenti

09 Apr 2026
9 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la P.A. non è tenuta a condividere con il privato informazioni che non siano già contenute in un documento esistente e, in particolare, non è obbligata a raccogliere ed elaborare tali informazioni per creare un documento che non c’è, al fine di metterle a conoscenza del privato (salvo che si tratti di “dati personali” che a questo si riferiscono).

Tali essendo i presupposti dell’accesso nel sistema della l. 241/1990, quando la P.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che non esiste il documento richiesto o che determinate informazioni non sono già contenute in un documento, la domanda del privato non può che essere respinta, altrimenti versandosi in un caso di cd. accesso impossibile, in ragione di un fattore radicalmente ostativo tanto all’accoglimento dell’istanza, quanto all’emissione dell’ordine di esibizione, che sarebbero entrambe prive di oggetto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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