Il regime processuale della prescrizione
Il TAR Sardegna ha affermato che, ai sensi dell’art. 2938 c.c., l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto che, come tale, può essere fatta valere solo dalla parte interessata. Quest’ultima è tenuta sia a indicare quando sarebbe sorto il debito, sia a dimostrare il decorso di un tempo sufficiente a fare maturare la prescrizione.
L’eccezione di interruzione della prescrizione integra invece un’eccezione in senso lato, con la conseguenza che il giudice la può rilevare d’ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Il potere del giudice di rilevare d’ufficio l’interruzione della prescrizione non si estende sino a ricercare, al di fuori degli atti del processo, elementi che abbiano eventualmente prodotto tale effetto interruttivo. L’onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione. In particolare, l’onere della prova del fatto interruttivo della prescrizione sulla cartella di pagamento relativa al “prelievo latte” grava sul creditore.
Ai sensi dell’art. 64, co. 2 c.p.a., i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sono posti a fondamento della decisione, allo stesso modo di quanto avviene rispetto alle prove proposte dalle parti. Vale a dire che, in materia di impugnazione di atti tesi al recupero del “prelievo latte”, il giudice è tenuto a porre a fondamento della decisione l’eccezione di prescrizione motivatamente opposta dalla parte ricorrente qualora le PP.AA. intimate non l’abbiano contestata specificatamente, fornendo in giudizio almeno un principio di prova circa l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione medesima.
Il termine di prescrizione del credito riferito al “prelievo latte” è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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