Liquidazione coatta amministrativa e questioni di giurisdizione
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che la liquidazione coatta amministrativa è preordinata al soddisfacimento dell’interesse pubblico della tutela della par condicio creditorum mediante il rispetto di un procedimento contraddistinto da regole propedeutiche ad assicurare trasparenza, imparzialità e il pagamento dei debiti secondo l’ordine previsto dalla legge in ossequio a quanto previsto dall’art. 2741 c.c.
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura contraddistinta da una prima fase propriamente amministrativa e non giurisdizionale i cui atti rientrano nella cognizione del G.A., come ad esempio la messa in liquidazione e la nomina e la revoca dei commissari liquidatori, nonché gli atti e i comportamenti pubblicistici dei commissari liquidatori connotati dalla spendita di discrezionalità amministrativa e posti in essere nell’esercizio di poteri pubblicistici, fino al deposito in cancelleria dello stato passivo formato dal commissario liquidatore, momento a partire dal quale si apre la seconda fase, invece, giurisdizionale.
Gli atti del commissario liquidatore precedenti all’apertura della procedura concorsuale rientrano nella giurisdizione del G.A., con esclusione di quelli relativi ai procedimenti diretti alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.
Post di Alberto Antico – avvocato

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