Con il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 217 del 18.09.2026, Suppl. ordinario n. 36), è stata adottata la stima della capacità fiscale per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2026.
L'art. 10 bis della L. 241/1990, al secondo periodo, in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una istanza, stabilisce che “Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni".
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6309 del 2026, osserva che: "Da tale previsione si evince che il provvedimento conclusivo può contenere l’indicazione di ulteriori motivi ostativi non precedentemente palesati nel preavviso di rigetto, e se essi sono conseguenza delle osservazioni del privato legittimano comunque l’adozione del provvedimento conclusivo, senza obbligo di reiterare il preavviso di rigetto".
Il Consiglio di Stato ha affermato che sussistono sia l’interesse che la legittimazione a ricorrere dell’operatore del settore di mercato cui afferisce l’oggetto del contratto, il quale intenda contestare un affidamento diretto preclusivo della possibilità di conseguire, previa gara, un affidamento per lo svolgimento dell’attività inerente al settore di riferimento: affinché sussista tale duplice condizione, non può esigersi la costituzione ex ante di un idoneo raggruppamento, in quanto tale operatore si trova in una posizione differenziata rispetto al resto della collettività, e vanta un interesse non solo morale, ma anche economico, a ottenere la caducazione del provvedimento adottato in violazione del principio della concorrenza.
Nel caso di specie, un Comune disponeva una modifica sostanziale dell’“originaria” concessione di uso del suolo pubblico, illo tempore limitata al servizio pubblico universale di telefonia pubblica, con una “nuova” concessione di uso di suolo pubblico, avente un contenuto differente e ben più ampio, con aspetti - quale quello della diffusione di messaggi pubblicitari - che interferiscono con la concorrenza. Ne è derivata l’irrilevanza della proprietà da parte del privato del bene “cabina” rispetto alla possibilità di sfruttamento per altri fini di pubblica utilità o per fini privati (tali essendo i fini pubblicitari).
L’art. 12, par. 1 della direttiva 2006/123/CE, come l’analogo art. 16, co. 1 d.lgs. 59/2010, dispone il necessario svolgimento di un procedimento di selezione tra i candidati potenziali, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.
È irrilevante, ai fini della necessità del confronto concorrenziale, la proprietà privata del manufatto installato su suolo pubblico allorché la concessione, da limitata all’erogazione di un servizio pubblico, venga sostanzialmente modificata così da ricomprendere anche la facoltà di sfruttare il suolo per la diffusione di messaggi pubblicitari, trattandosi di un’attività economicamente rilevante e interferente con la concorrenza.
È illegittima la deliberazione (e il conseguente accordo) con cui l’Ente locale riserva, senza previo confronto concorrenziale, a un unico operatore economico la facoltà di raccolta e diffusione di messaggi pubblicitari su suolo pubblico, costituendo tale attività un’occasione di guadagno relativa a una risorsa scarsa e contingentata, in violazione del principio di concorrenza, del divieto di disparità di trattamento e della libertà di stabilimento, anche nell’ipotesi in cui l’operazione sia qualificabile come partenariato pubblico privato di tipo contrattuale.
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Il TAR Veneto ha affermato che dal combinato disposto dell’art. 4 l.r. Veneto 24/1985, dell’art. 45, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 e dell’art. 5 l.r. Veneto 30/2010, si ricava la volontà del legislatore regionale di “aprire” a una serie di interventi edilizi in zona agricola, subordinandoli alla disciplina contenuta negli strumenti urbanistici (PAT e PI), la quale però non deve essere di ostacolo all’innovativo indirizzo legislativo improntato al miglior impiego del suolo e alla riduzione del suo consumo. È in tale cornice normativa che si inserisce il favor riservato a “l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente”, all’evidenza disancorato dal requisito delle “residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni” esplicitato al primo comma dell’abrogato art. 4 l.r. 24/1985, il quale non può ritenersi operante nemmeno in presenza di una norma tecnica comunale che sia rimasta invariata nel tempo e continui a citarlo.
Da un’altra angolatura, tale lettura si coniuga perfettamente con l’orientamento del TAR Veneto, secondo cui l’art. 4 cit. non può essere interpretato nel senso di richiedere il mantenimento, per almeno sette anni, della residenza anagrafica all’interno dell’immobile quanto, piuttosto, il meno stringente requisito della destinazione continuativa all’uso di abitazione.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi della l.r. Veneto 18/2010, la sala del commiato costituisce uno standard indispensabile per l’assentibilità della casa funeraria, con la conseguenza che quest’ultima non può essere autorizzata in assenza della possibilità di realizzare e gestire, al proprio interno, una sala del commiato conforme alla disciplina regionale. Ne consegue che, ove l’esercizio della sala del commiato non sia assentibile, viene meno anche il presupposto essenziale per l’autorizzazione della casa funeraria. Il carattere polifunzionale tipico di tale servizio, rientrando ontologicamente nel know how degli operatori economici del settore, comporta che il conseguente onere di assicurare anche tale funzione non costituisce una limitazione della concorrenza.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi risiede nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato con o senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Nell’atto di conferma, vi è una riconsiderazione della situazione che aveva condotto all’emanazione del precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi coinvolti e l’esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata. Ricorre, invece, l’atto meramente confermativo, come tale non autonomamente impugnabile, quando la P.A. si limita a ribadire le conclusioni del precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza addurre una nuova motivazione.
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Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 216 del 17.09.2026), è stato approvato l’aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118/2011, recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.
È stato diramato un avviso di rettifica (pubblicato in G.U., Serie generale n. 216 del 17.09.2026) con alcune correzioni al d.lgs. 141/2026, con cui era approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’art. 21, co. 1 l. 111/2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
Con il d.l. 17 settembre 2026, n. 162 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 216 del 17.09.2026), in vigore dal 02.10.2026, sono state approvate disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità del provvedimento di informativa antimafia interdittiva adottato dall’autorità prefettizia sulla base di un quadro indiziario già scrutinato in sede cautelare dal giudice della prevenzione penale con esito negativo, qualora non siano addotti fatti nuovi, ovvero sia fornita una motivazione rafforzata idonea a spiegare le ragioni della ritenuta erroneità delle valutazioni espresse dal giudice della prevenzione.
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia e il giudizio del giudice della prevenzione penale (in fase cautelare) condividono il medesimo paradigma valutativo, fondato sul criterio del “più probabile che non” e su un apprezzamento indiziario di elementi gravi, precisi e concordanti. Pertanto, non è compatibile con la coerenza e la ragionevolezza sistemica dell’ordinamento giuridico che i medesimi fatti, valutati secondo il medesimo criterio, possano essere ritenuti insufficienti a fondare una misura di prevenzione in sede giurisdizionale penale e, al contempo, sufficienti a giustificare una misura interdittiva in sede amministrativa. Si deve distinguere tra il giudizio penale di merito, che richiede il raggiungimento di una certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, e il giudizio di prevenzione, il cui canone probatorio, di tipo indiziario, è del tutto assimilabile a quello che governa l’informativa antimafia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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