Occupazione sine titulo della P.A. e rinuncia abdicativa

17 Mag 2025
17 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la rinuncia abdicativa – ferma restando la sua applicazione generale – non può trovare ingresso in materia di occupazioni contra ius della P.A., ostandovi la disciplina legale sancita dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’azione risarcitoria nei confronti della P.A.

17 Mag 2025
17 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha respinto la domanda risarcitoria dedotta solo nelle conclusioni del ricorso, in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione specifica nel testo del ricorso in ordine al fatto generatore dei danni, agli altri elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., e ai danni effettivamente subiti. Parte ricorrente solo in memoria ex art. 73 c.p.a. argomentava in ordine alla suddetta domanda deducendo, d’altronde, per la prima volta e, quindi, inammissibilmente, allegazioni in fatto e diritto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Atto plurimotivato

17 Mag 2025
17 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (cd. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto censurato rimasta inoppugnata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’arbitrato nella materia amministrativa

17 Mag 2025
17 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la controversia relativa a una convenzione urbanistica, rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A., ove concerna diritti soggettivi può essere risolta mediante arbitrato rituale di diritto in base all’art. 12 c.p.a.

Nel caso di specie, spettava al Collegio arbitrale conoscere la controversia sull’esatto adempimento degli obblighi assunti dalle parti con la convenzione urbanistica di un PIRUEA e sue successive integrazioni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Interesse all’impugnazione dei provvedimenti in materia ambientale

17 Mag 2025
17 Maggio 2025

Nel caso di specie, il privato impugnava l’autorizzazione del Comune per il nuovo impianto di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche realizzato vicino su un’area confinante. Il ricorrente sosteneva che il proprio fondo ricevesse un grave pregiudizio dallo scarico finale (subirrigazione) sia per le emissioni odorigene sia per il concreto pericolo di percolazione di liquidi non depurati e non a norma.

Il TAR Veneto ha dichiarato la carenza originaria d’interesse ad agire, per essere le assunzioni del ricorrente destituite anche di un mero principio di prova. L’impianto non solo era progettato, ma era già stato realizzato, e dalla documentazione in atti non emergeva alcun malfunzionamento o criticità.

Il TAR ha aggiunto alcuni utili principi in materia di interesse al ricorso nella materia ambientale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Mancata indicazione, nel provvedimento sfavorevole, dell’Autorità e del termine per proporre ricorso

17 Mag 2025
17 Maggio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’omessa indicazione dell’Autorità e del termine entro il quale ricorrere non determina l’illegittimità del provvedimento sfavorevole, ma solo un’irregolarità, in quanto la disposizione dell’art. 3, co. 4 l. 241/1990 non influisce sull’individuazione e sulla cura dell’interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso alla P.A., ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che tale omissione potrebbe semmai dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Novità in materia di processo amministrativo telematico

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

Con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 111 del 15.05.2025), sono state approvate alcune modifiche delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (PAT).

Il decreto è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-15&atto.codiceRedazionale=25A02904&elenco30giorni=false.

Alleghiamo la tabellina di raffronto tra il vecchio e il nuovo testo che regola il PAT 

modifiche al d.P.C.S. 28 luglio 2021

Post di Alberto Antico – avvocato

Lasciate ogni speranza, o voi che volete contestare la normativa emergenziale di contrasto al Covid

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 1, co. 2 d.l. 19/2020 elenca espressamente le misure ritenute idonee per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, da adottare per periodi predeterminati mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.). Pertanto la lesività è da ricondurre alla normativa primaria - da sottoporre nella ricorrenza dei relativi presupposti allo scrutinio di costituzionalità - più che ai d.P.C.M.

È costituzionalmente legittimo sul piano formale il ricorso da parte del legislatore ordinario alla previsione dell’adozione di d.P.C.M. per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, non risultando violata la riserva di legge in materia di limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite, posto che le norme di rango primario non hanno soltanto previsto l’adozione dei d.P.C.M., ma ne hanno predeterminato i contenuti (pur se con l’ovvia e necessaria previsione di spazi decisionali da riempire ed esercitare nell’esercizio della funzione amministrativa).

È costituzionalmente legittima, da un punto di vista sostanziale - con conseguente manifesta infondatezza della questione - la previsione ad opera della legislazione primaria delle misure per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, seppure incidenti su diritti costituzionalmente garantiti, in quanto, alla luce delle accertate e documentate caratteristiche scientifiche del virus, l’individuazione del bilanciamento fra libertà individuali e doveri era l’unico modo necessario per salvare vite umane e per tutelare la salute pubblica di fronte all’espandersi dei contagi.

Le scelte provvedimentali adottate dal governo per contenere il Covid-19, che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche - fra cui le palestre - sono rispettose dei principi di precauzione e di proporzionalità, avendo seguito un percorso logico-valutativo conseguente sia ad una obiettiva ed adeguata considerazione del dato tecnico-scientifico, sia dello sforzo di limitare solo nella misura necessaria le attività private suscettibili di incrementare i contagi.

È infondata la domanda risarcitoria avanzata con riferimento al danno economico subito per effetto dei provvedimenti che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche per il contenimento del Covid-19, stante l’assenza per un verso dell’illegittimità dell’agere amministrativo e per altro verso della colpa della P.A., in assenza sul piano soggettivo, di profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella complessiva condotta delle PP.AA.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il legislatore rilassa le norme sul cd. pantouflage: un rischio per la lotta al conflitto d’interesse?

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

L’art. 3, co. 3-bis d.l. 25/2025, come convertito dalla l. 69/2025, recita: “Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi”.

Traducendo dal burocratese, la norma dispone che i componenti di tutti gli organi collegiali delle PP.AA., comprese le Autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati – quindi regolando e/o controllando il settore privato – non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi, a pena di nullità del contratto, fino a un anno dalla cessazione dell’incarico. Questa previsione supera ogni diversa disposizione di legge.

Il fatto è che la norma precedente – e forse, a questo punto, abrogata – contenuta nell’art. 53, co. 16-ter d.lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego) estendeva il divieto di passaggio dal settore pubblico al privato ai successivi tre anni.

Il cd. divieto di pantouflage è pensato per evitare che chi decide per il bene comune e/o controlla l’operato dei privati, specie nei settori economici, poi si ritrovi “dall’altro lato della barricata”. Le cd. sliding doors tra settore pubblico e privato sono un terreno sin troppo fertile per il conflitto d’interesse e, nei casi più gravi, per i fenomeni corruttivi.

La domanda è: un amministratore pubblico che sa di poter essere assunto o poter legittimamente assumere incarichi professionali dopo soli dodici mesi da un’azienda sulla quale ha preso decisioni, può davvero garantire quell’imparzialità che i cittadini hanno diritto di pretendere?

Post di Daniele Iselle

Giurisdizione in materia di danno da opera idraulica

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che spettano alla cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP), e non alla giurisdizione di legittimità del TSAP di cui all’art. 143, co. 1, lett. a r.d. 1775/1933, le domande risarcitorie di un danno causato dal modo in cui un’opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta dal proprietario o dal gestore, quando prescindano dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo che abbia inciso direttamente sul regime delle acque pubbliche.

Post di Alberto Antico – avvocato

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