Abusi edilizi in area demaniale e interesse del terzo alla loro rimozione
Il TAR Catania ha affermato che il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, riferito ai soli abusi realizzati su suoli demaniali o patrimoniali pubblici, è posto a tutela dell’interesse pubblico al corretto uso del bene e non del diritto del terzo, sicché quest’ultimo può far valere l’omessa esecuzione dell’ordine di demolizione solo ove vanti una posizione differenziata che presupponga, e non escluda, la natura demaniale dell’area.
Nel caso di specie, era inammissibile il ricorso del privato avverso il provvedimento con cui il Comune rinunciava a far demolire un muretto di protezione, in pietra locale e conglomerato cementizio, insistente in area demaniale, dal lato del fabbricato di proprietà del privato stesso (in quanto migliorativo della sicurezza dei luoghi). La pretesa ripristinatoria del privato (cui sottende un interesse petitorio), seppur astrattamente tutelabile, non può essere fatta valere nell’ambito del procedimento ex art. 35 cit. – connotato da peculiari effetti – attivato per l’esclusiva cura dell’interesse alla conservazione del demanio e del suolo pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato

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