Una sentenza del TAR Bologna qualifica come nuova costruzione e non come ristrutturazione l’intervento di demolizione di un fabbricato adibito ad autorimessa e successiva costruzione, in altre particelle, di due edifici ad uso residenziale, con 18 appartamenti e n. 38 autorimesse, su un terreno libero da manufatti.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Bologna ha escluso che un fienile abusivo posso considerarsi una pertinenza, soggetta a SCIA, di un altro fienile legittimo.
La struttura in questione è destinabile in modo autonomo ad un uso agricolo identico, simile, o, in ipotesi, anche differente rispetto a quello dell’adiacente fienile. Essa non sta in alcun modo in rapporto di accessorietà con quest’ultimo. Si tratta, invero di un manufatto nuovo autonomamente utilizzabile, volto ad incrementare (e che effettivamente aumenta) la potenzialità (conservativa e dunque produttiva) dell’azienda Non è un volume tecnico necessario per rendere funzionante (o maggiormente funzionale) un corpo di fabbrica già esistente e già di per sé utilizzabile. Ne consegue che la struttura per cui è causa, non può essere considerata una “pertinenza” del fienile esistente, essendo, de facto un nuovo fienile, pur se morfologicamente diverso dall’altro.
Il Consiglio di Stato ha precisato che: "la natura di pertinenza può essere riconosciuta, ai fini edilizi, in presenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole ed escludere una sua autonoma destinazione. Tale nesso pertinenziale sussiste se l'opera ha una dimensione ridotta e modesta rispetto alla cosa cui inerisce, tale da renderla priva di un autonomo valore di mercato e non comportare un aumento del carico urbanistico o una alterazione significativa dell'assetto del territorio. Pertanto, in materia edilizia la natura pertinenziale è riferibile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il mancato riscontro, nel termine di sessanta giorni, sull’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 integra un silenzio con valore legale di diniego (cd. silenzio-rigetto), e non un mero silenzio-inadempimento (cfr. comma 3 art. cit.). Decorso il termine, viene meno l’effetto sospensivo sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione, indipendentemente dal richiamo, nella comunicazione di avvio del procedimento, a disposizioni normative ulteriori (nel caso di specie, l’art. 20 d.P.R. cit., sui PdC ordinari, circostanza dalla quale il privato tentava di postulare un silenzio-assenso), ove queste non siano dirette a prefigurare l’applicazione di un diverso regime procedimentale, dovendo il giudice valutare gli atti sulla base dei loro elementi sostanziali, a prescindere dalla qualificazione datane dalle parti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell’individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006, il Comune può assumere la qualità di operatore responsabile anche quando la gestione della discarica sia affidata in concessione a un soggetto privato, ove conservi la titolarità delle autorizzazioni ambientali e gli obblighi da esse derivanti, nonché poteri di vigilanza e controllo sull’esercizio dell’impianto. In tale ipotesi, la ripartizione convenzionale dei compiti con il concessionario non è idonea ad escludere la responsabilità dell’ente pubblico, che permane per l’omesso esercizio dei poteri di controllo e per l’inosservanza degli obblighi connessi alla titolarità del titolo autorizzatorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.l. 29 settembre 2026, n. 168 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 226 del 29.09.2026), in vigore dal 30.09.2026, sono state approvate misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell’interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 225 del 28.09.2026), è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento da fenomeno distrofico e di elevate temperature verificatosi nell’estate 2024 con ripercussioni nell’anno 2025 nei Compartimenti marittimi del Veneto.
In un caso esaminato dal TAR l'interessato aveva realizzato senza titolo alcuni accessori agricoli in zona agricola.
Il ricorrente prospettava l’argomento difensivo secondo cui, venendo in rilievo un intervento edilizio assentibile tramite SCIA, il manufatto realizzato in assenza di titolo non potrebbe essere investito dall’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dovendo piuttosto il Comune adottare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 1, dello stesso decreto.
Le opere in questione erano state realizzate in zona agricola E2, nell’ambito della quale, ai sensi delle NTO del PI di quel comune, «è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell’imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 della L.R. 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (I.R.A.).
Il TAR ha respinto il ricorso, osservando che le opere soggette al regime della SCIA sono soggette alla sanzione ripristinatoria tutte le volte in cui essere risultino contrastanti con la normativa urbanistica ed edilizia.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha deciso che non è fondato il ricorso con il quale viene dedotto che l’ordine di demolizione sarebbe illegittimo perché disposto nei confronti dei soli proprietari, ma non anche nei confronti dell’esecutore materiale dell’intervento, responsabile dell’abuso.
Infatti, la sanzione disposta con l'ordinanza di demolizione ha natura riparatoria e ha per oggetto le opere abusive, per cui l'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 11ottobre 2023, n. 16).
Il TAR ha poi precisato che l’asserita estraneità del proprietario incolpevole potrà essere utilmente opposta soltanto alla eventuale acquisizione coattiva per inottemperanza, per cui sotto tale profilo il pregiudizio non è ancora attuale, finché non sia accertata l’inottemperanza stessa e determinata l’area da acquisire.
Il TAR ha aggiunto che va peraltro osservato che in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di quest'ultimo può ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica. n.380 del 2001, anche con riferimento all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, a condizione che risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell'opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2020, n. 4070; Sez. IV, 29 settembre2017, n. 4547).
Nella fattispecie in esame, il proprietario ricorrente non aveva dimostrato la sua estraneità rispetto alla realizzazione dei lavori: anzi, egli stesso aveva affermato che si trattava di opere funzionali all’esercizio della sua attività agricola.
Il TAR Veneto ha deciso che va disatteso il motivo di un ricorso a mezzo del quale veniva dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione perché non indicava con esattezza la superficie che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del2001, sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Il Collegio ha condiviso e dato continuità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui «Al fine di giustificare l'ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio, è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere acquisita al patrimonio comunale in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti solo alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale; l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, poiché l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria» (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 febbraio 2026, n. 1458;Sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9856).
Il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni urbanistico-edilizie che disciplinano l’insediamento dei luoghi di culto non sono applicabili automaticamente in ragione del mero svolgimento di attività religiose all’interno di un immobile, ma presuppongono l’accertamento di un effettivo e concreto impatto urbanistico dell’attività esercitata, idoneo a incidere sull’assetto del territorio e sul carico dei servizi pubblici. A tali fini assume carattere decisivo la distinzione tra luogo destinato all’esercizio pubblico del culto, assimilabile alle opere di urbanizzazione secondaria, e luogo privato di riunione o preghiera, riservato a una cerchia limitata di aderenti, privo di significativa incidenza sul carico urbanistico.
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile verso la funzione religiosa richiede il relativo titolo urbanistico-edilizio quando comporti un effettivo incremento del carico urbanistico, desumibile, tra l’altro, dal periodico afflusso di un numero rilevante di persone e dal conseguente aggravio della viabilità, della sosta e dei servizi pubblici.
È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune inibisce l’utilizzo associativo di un immobile sul presupposto della sua destinazione a luogo di culto, qualora non abbia previamente accertato, mediante adeguata istruttoria, l’effettiva natura dell’attività svolta e la concreta esistenza di un aggravio del carico urbanistico.
Più precisamente, ai fini del caso di specie, era legittima la contestazione del Comune relativa all’uso dell’immobile come luogo di culto incompatibile con la destinazione urbanistica produttiva, mentre era illegittimo il divieto riguardante l’utilizzo dell’immobile come sede associativo-culturale, perché il Comune non aveva svolto un’adeguata istruttoria sull’effettivo impatto urbanistico.
La libertà di culto garantita dall’art. 19 Cost. non può essere invocata per giustificare una destinazione urbanistica dell’immobile diversa da quella legittimamente impressa dagli strumenti urbanistici e dalla disciplina edilizia vigente, né per sottrarsi all’osservanza dei vincoli che regolano le attività aventi rilevanza pubblica sul territorio.
Non è inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che vieta l’utilizzazione di un immobile quale luogo di culto, anche se non sono state contestualmente impugnate le corrispondenti disposizioni dello strumento urbanistico, qualora l’applicabilità di tali disposizioni dipenda da una preventiva verifica della concreta rilevanza urbanistica dell’attività esercitata nell’immobile.
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