16 Maggio 2025
L’art. 3, co. 3-bis d.l. 25/2025, come convertito dalla l. 69/2025, recita: “Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi”.
Traducendo dal burocratese, la norma dispone che i componenti di tutti gli organi collegiali delle PP.AA., comprese le Autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati – quindi regolando e/o controllando il settore privato – non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi, a pena di nullità del contratto, fino a un anno dalla cessazione dell’incarico. Questa previsione supera ogni diversa disposizione di legge.
Il fatto è che la norma precedente – e forse, a questo punto, abrogata – contenuta nell’art. 53, co. 16-ter d.lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego) estendeva il divieto di passaggio dal settore pubblico al privato ai successivi tre anni.
Il cd. divieto di pantouflage è pensato per evitare che chi decide per il bene comune e/o controlla l’operato dei privati, specie nei settori economici, poi si ritrovi “dall’altro lato della barricata”. Le cd. sliding doors tra settore pubblico e privato sono un terreno sin troppo fertile per il conflitto d’interesse e, nei casi più gravi, per i fenomeni corruttivi.
La domanda è: un amministratore pubblico che sa di poter essere assunto o poter legittimamente assumere incarichi professionali dopo soli dodici mesi da un’azienda sulla quale ha preso decisioni, può davvero garantire quell’imparzialità che i cittadini hanno diritto di pretendere?
Post di Daniele Iselle
Commenti recenti