Si può attivare l’accesso civico generalizzato per conoscere le spese sostenute da un Ente con risorse pubbliche?
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 consente a “chiunque” di accedere a dati e documenti, detenuti dalle PP.AA., anche “ulteriori” (diversamente dall’accesso civico semplice) rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza essere sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva, né ad oneri di motivazione, non richiedendo neanche la titolarità in capo all’istante di un interesse specifico. Ciò al dichiarato fine di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, in modo anche da consentire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, la vicinanza tra governanti e governati, nonché il consapevole processo di responsabilizzazione (accountability) della classe politica e dirigente del Paese.
L’accesso civico generalizzato presenta una duplice caratterizzazione: a) sotto il profilo dell’estensione oggettiva, può riguardare non solo documenti in senso stretto, ma anche dati ed elaborazioni informative detenute dalla P.A.; b) sotto il profilo dell’intensità, si risolve tuttavia in una pretesa conoscitiva meno incisiva rispetto a quella propria dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990. Ne consegue che tale istituto non può trasformarsi in uno strumento di controllo ispettivo generalizzato, né sovrapporsi ai poteri di indagine dell’Autorità giudiziaria o di altri organi dotati di specifiche competenze istruttorie, ai quali soltanto è consentito un accesso pieno, penetrante e tendenzialmente indiscriminato alla documentazione, funzionale all’accertamento di fatti e responsabilità. Nel caso di specie, il privato aveva avanzato un’istanza di accesso civico generalizzato a tutte le spese sostenute con risorse pubbliche da parte dei soggetti apicali dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (AGCM), accolta solo in parte da quest’ultima. Il TAR ha a sua volta accolto in parte il ricorso del privato, operando un bilanciamento tra, da un lato, le legittime pretese conoscitive del cittadino, espressione del principio fondamentale di trasparenza (“right to know”) dall’altro, le contrapposte esigenze di riservatezza e di buon andamento dell’azione amministrativa; ciò al fine di assicurare un controllo effettivo sull’utilizzo delle risorse pubbliche – in coerenza con la ratio sottesa a tale tipologia di accesso – senza tuttavia imporre oneri sproporzionati ed eccessivamente gravosi alla P.A., anche con riguardo alle connesse attività di oscuramento dei dati.
Post di Alberto Antico – avvocato

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