Decorrenza del termine del rito cd. super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte in una pubblica gara

21 Mar 2026
21 Marzo 2026

Il TAR Napoli ha affermato che, benché ai sensi dell’art. 36, co. 3 d.lgs. 36/2023, le decisioni di oscuramento debbano essere assunte contestualmente all’aggiudicazione e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ove la Stazione appaltante provveda a comunicare la decisione sull’istanza di oscuramento solo successivamente all’aggiudicazione, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato, la conseguenza non può essere quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato di cui all’art. 36 cit., comma 4, perché si vanificherebbe la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio. La conseguenza è piuttosto una diversa individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni fissato per l’impugnazione: tale termine decorre dunque dalla successiva comunicazione della decisione di oscuramento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Accesso agli atti delle offerte d’appalto secretate

21 Mar 2026
21 Marzo 2026

Il TRGA Trento ha affermato, in materia di accesso agli atti di gara, che una volta prevista per legge la massima ostensibilità degli atti di gara attraverso l’uso della piattaforma digitale, all’esito delle decisioni della Stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, non è prevista alcuna ulteriore istanza di accesso da parte della ditta interessata all’ostensione dei documenti rimasti secretati, la quale ha l’onere di reagire tempestivamente entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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È inammissibile il ricorso incidentale nel cd. rito superaccelerato in materia di accesso agli atti della pubblica gara

21 Mar 2026
21 Marzo 2026

Il TRGA Trento ha affermato, in materia di accesso agli atti di gara, l’inammissibilità del ricorso incidentale nel rito cd. superaccelerato, in quanto tale rito è previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, con norma di carattere eccezionale, che, nella logica di restringere al massimo la tempistica per l’ostensione della documentazione di gara, delinea cadenze temporali estremamente ristrette sia per l’introduzione del giudizio che per la sua definizione, senza alcun riferimento all’istituto del ricorso incidentale, diversamente da quanto previsto per le controversie in materia di appalti pubblici nell’art. 120 c.p.a., il quale ne contiene una previsione ad hoc, stabilendo il termine, la relativa decorrenza e rinviando espressamente all’art. 42 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La competenza funzionale del giudice dell’ottemperanza

21 Mar 2026
21 Marzo 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) ha affermato che l’infungibilità della competenza generale dei TAR quali giudici di primo grado, rispetto alla competenza eccezionale del Consiglio di Stato o del CGARS quali giudici di unico grado sui ricorsi per l’ottemperanza delle proprie decisioni, preclude la possibilità di riassumere, dinanzi al CGARS, il giudizio parzialmente definito dal TAR. Il giudice di primo grado, che si dichiari incompetente, è tenuto soltanto a pronunciarsi con una sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, senza alcuna possibilità di riqualificazione dell’appello così proposto quale ricorso per ottemperanza, in ragione della diversità strutturale intercorrente tra una domanda di riforma di una sentenza e una domanda di esecuzione di una sentenza.

La doverosa declaratoria di incompetenza, con sentenza del TAR di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, non preclude la riproposizione della medesima domanda di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato o al CGARS, mediante l’instaurazione di un nuovo giudizio con nuovi effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla proposizione di quest’ultima domanda, anziché da quella introduttiva del giudizio precedente.

Allorché il ricorrente non chieda l’emanazione di peculiari provvedimenti per il soddisfacimento del proprio interesse dipendente dalla piena attuazione del giudicato, ma limiti la domanda soltanto al mero accertamento della nullità del provvedimento impugnato per violazione o elusione di un giudicato amministrativo, l’azione può essere conosciuta dal giudice della cognizione, e quindi dal TAR in primo grado, venendo meno la ragione stessa della competenza funzionale che giustificherebbe la competenza esclusiva in questi casi del Consiglio di Stato o del CGARS quale giudice dell’ottemperanza in unico grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Notariato: Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare

20 Mar 2026
20 Marzo 2026

Online l’edizione aggiornata della guida “Immobili e bonus fiscali 2026”

Post di Daniele Iselle

Il soggetto che ha prestato la garanzia provvisoria al concorrente di una pubblica gara

20 Mar 2026
20 Marzo 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il soggetto giuridico che ha prestato la garanzia provvisoria, ex art. 106 d.lgs. 36/2023, in favore di uno degli operatori economici che ha partecipato a una pubblica gara non è legittimato alla impugnazione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico: da un lato, il primo non è titolare nei confronti della Stazione appaltante di una posizione giuridica differenziata, rispetto al resto dei consociati, che lo legittimi all’impugnazione dell’atto di esclusione; dall’altro, l’obbligazione da esso assunta in favore della Stazione appaltante trova la sua genesi in un rapporto giuridico di diritto privato con l’operatore economico, cui la Stazione appaltante stessa è estranea.

Colui che ha prestato la garanzia all’operatore economico, rispetto al provvedimento che escludeva quest’ultimo, è titolare di una posizione di fatto, dipendente o collegata a quella dell’operatore escluso, che può giustificare l’intervento ad adiuvandum nel giudizio a sostegno delle ragioni fatte valere dal soggetto escluso.

L’interventore ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma avverso la sentenza di primo grado, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione (art. 102, co. 2 c.p.a.), come nell’ipotesi in cui l’intervento sia stato dichiarato inammissibile o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese di giudizio, non essendo consentito dall’ordinamento all’interventore sostituirsi nella posizione processuale del destinatario del provvedimento impugnato che abbia prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Termine per l’impugnazione di uno strumento urbanistico attuativo o generale

20 Mar 2026
20 Marzo 2026

Il TAR Veneto ha affermato che gli atti di pianificazione urbanistica, sia generale sia attuativa, devono essere impugnati entro il termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio della relativa deliberazione di definitiva approvazione.

Il TAR ha dato atto dell’esistenza di un altro indirizzo pretorio, in base al quale – al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale – occorrerebbe la notifica personale ai soggetti direttamente interessati dall’attività pianificatoria dei provvedimenti di approvazione definitiva dei piani urbanistici; solo dalla menzionata notifica, che attesterebbe la piena conoscenza dello strumento, decorrerebbero i termini per procedere alla sua impugnazione.

Nel caso di specie, però, quest’ultimo indirizzo è stato ritenuto non vincente, poiché il PUA impugnato non conteneva localizzazioni e previsioni preordinate all’esproprio relative all’area del ricorrente, né interessava porzioni d’area di proprietà del medesimo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La vicinitas commerciale ed edilizia ai fini processuali

20 Mar 2026
20 Marzo 2026

Il TAR Veneto, nel decidere un contenzioso in materia di attività edilizia assentita a beneficio di uno stabilimento balneare, con un titolo edilizio impugnato da un altro stabilimento limitrofo (non confinante) ha offerto pregevoli chiarimenti in materia di vicinitas commerciale e vicinitas edilizia.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il pubblico impiego non privatizzato

20 Mar 2026
20 Marzo 2026

Il TAR Palermo ha affermato che nel rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 non trovano applicazione qualora l’atto impugnato rientri nell’ambito della micro-organizzazione o della gestione del rapporto di lavoro.

Nell’emanazione di atti di micro-organizzazione o di gestione del rapporto di lavoro, la P.A. opera secondo moduli di diritto comune, sicché il lavoratore è titolare di una posizione di diritto soggettivo da qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato. La discrezionalità esercitata in tali ipotesi non ha natura amministrativa, ma attiene all’esercizio del potere datoriale, chiamato a conformare il contenuto del diritto in funzione delle esigenze organizzative dell’ente, ed è sindacabile – come ogni potere privato – alla stregua dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La ristrutturazione edilizia e il tempo delle rampe

19 Mar 2026
19 Marzo 2026

Fino a poco tempo fa le rampe dei garage erano considerate un elemento importante in un intervento edilizio, ma di dettaglio.

Nei tempi recenti, però, il Consiglio di Stato ha deciso di elevarne il ruolo fino al punto di farle diventare un dato fondamentale per stabilire se un intervento edilizio in un edificio esistente sia qualificabile come  ristrutturazione edilizia oppure come nuova costruzione.

Il tutto prende il via dalla sentenza del CdS n. 8542 del 2025, la quale ha precisato il concetto di ristrutturazione edilizia, stabilendo che conducono a qualificare l’intervento come nuova costruzione tutte quelle opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito, tra cui la realizzazione della rampa dei garage.

Il concetto è ribadito ora dalla sentenza del CdS n. 178 del 2026, che riguarda un intervento che ha determinato una pesante trasformazione del territorio.

Scrive il CdS: "è utile ricordare che si tratta di “una muratura di contenimento di cemento armato, posta a delimitazione di una proprietà privata e di una rampa d’accesso” in terreno, realizzata per accedere dalla strada comunale, muratura che “misura su di un lato circa 85ml, con altezza media di 4 ml, l’altra muratura si sviluppa per circa 90ml, con altezza media fuori terra di circa 3ml”. La realizzazione dei due imponenti muri di contenimento e della rampa carraia per l’accesso dalla sede viaria di collegamento, comportano un rimodellamento della morfologia del terreno, che conduce a qualificare il complessivo intervento – il quale, secondo una consolidata giurisprudenza, deve essere apprezzato in modo globale e non in termini atomistici (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5796) – come “nuova costruzione” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2025, n. 8542)".

Quali conseguenze pratiche trae il CdS da questa qualificazione?

Scrive il CdS: "Né tali opere possono considerarsi pertinenze urbanistiche. Il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un'opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2025, n. 5911; id. sez. VII, 15 maggio 2025, n. 4175). È corretta l’irrogazione della sanzione demolitoria, non essendo predicabile l’applicazione della sanzione pecuniaria atteso che l’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (norma alla stregua della quale è stata ingiunta la demolizione) non contempla la possibilità di sanzione alternativa a quella ripristinatoria".

Sentenza CDS 178 del 2026

Diciamo che nel caso esaminato in questa sentenza del CdS è comprensibile la decisione, vista l'entità dell'intervento, mentre lascerebbe perplessi generalizzare il concetto, dicendo che ogni scivolo rende l'intervento una nuova costruzione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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