La nullità di un atto amministrativo: il caso dei poteri regolamentari del GSE

12 Set 2026
12 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del diniego del GSE della richiesta di verifica e certificazione per il conseguimento dei titoli di efficienza energetica, qualora il progetto abbia già beneficiato di contributi erogati nell’ambito di programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati dallo Stato, poiché tali agevolazioni integrano «incentivi statali» rilevanti ai fini del divieto di cumulo previsto dall’art. 28, co. 1, lett. d d.lgs. 28/2011 e dalla disciplina attuativa dei certificati bianchi.

È nullo, per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies l. 241/990, il regolamento adottato dal GSE che introduca disposizioni generali ed esterne incidenti sui procedimenti incentivanti e sugli effetti processuali delle istanze presentate dagli operatori economici, poiché il GSE, quale società per azioni a capitale pubblico, non dispone di una generale potestà regolamentare ad efficacia esterna in assenza di una espressa attribuzione legislativa.

Nel giudizio amministrativo la nullità di un atto amministrativo può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 31, ult. co. c.p.a., anche in assenza di una specifica domanda di parte, quando la verifica della validità dell’atto sia funzionale alla definizione della controversia o all’adozione di una pronuncia processuale e sia necessaria a evitare che la decisione giurisdizionale presupponga, anche implicitamente, la validità di un atto nullo.

Post di Alberto Antico – avvocato

Si possono scorrere le graduatorie delle procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza?

12 Set 2026
12 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che le procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza, previste dall’art. 28, co. 1‑ter d.lgs. 165/2001 (che, si avvisa, è stato di recente modificato), pur caratterizzate da modalità selettive di tipo concorsuale, non sono equiparabili al concorso pubblico, atteso che sono precluse alla generalità dei consociati e limitate ai dipendenti già in servizio; tale differenza ontologica incide sul regime giuridico degli effetti della graduatoria e ne esclude l’assimilazione a quelle concorsuali pubbliche.

Il principio dello scorrimento delle graduatorie, previsto dall’art. 35, co. 5-ter d.lgs. 165/2001, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle graduatorie dei concorsi pubblici, quali strumenti idonei a garantire l’accesso dall’esterno secondo i principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, e non si estende alle graduatorie formate all’esito di procedure selettive riservate al personale interno.

La graduatoria formata all’esito di procedure comparative riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza ha efficacia limitata alla procedura per la quale è stata formata e non è utilizzabile per la copertura di ulteriori posti successivamente resisi vacanti, non potendo estendersi ad essa il regime tipico delle graduatorie di concorsi pubblici.

L’obbligo di motivare la scelta tra scorrimento della graduatoria e indizione di un nuovo concorso sussiste solo in presenza di graduatorie derivanti da concorsi pubblici, mentre non trova applicazione rispetto alle graduatorie originate da procedure riservate al personale interno, in quanto tra tali modalità di reclutamento difetta un’omogeneità strutturale idonea a fondare una comparazione giuridicamente rilevante.

La pregressa prassi amministrativa di procedere allo scorrimento di graduatorie relative a procedure riservate non è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in capo agli interessati, non potendo un comportamento eventualmente contra legem della P.A. costituire fonte di aspettative giuridicamente tutelate.

Post di Alberto Antico – avvocato

Decreto-legge in materia di prezzi petroliferi, infrastrutture, attività energetiche

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Con il d.l. 10 settembre 2026, n. 157 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 210 del 10.09.2026), in vigore dall’11.09.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Post di Alberto Antico – avvocato

Indennizzo per l’occupazione sine titulo del demanio idrico

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di demanio idrico, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una disciplina regolamentare regionale che prevede il pagamento di un indennizzo per l’occupazione sine titulo del bene pubblico, nonché dei conseguenti atti di richiesta di pagamento, appartiene alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP), ex art. 140 r.d. 1775/1933, quando la pretesa della P.A. abbia natura meramente patrimoniale e risarcitoria e trovi fondamento nell’illecito utilizzo del bene demaniale, senza implicare l’esercizio di poteri autoritativi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede consultiva, ha affermato che, con riferimento al procedimento di modifica dello statuto di una IPAB, non è più necessaria l’acquisizione del parere del Consiglio comunale. Tale adempimento, un tempo previsto dall’art. 62 l. 6972/1890, non può ritenersi tuttora dovuto, sia per l’intervenuta abrogazione della citata legge fondamentale sulle opere pie, sia in quanto, in ogni caso, le competenze deliberative del Consiglio comunale sono limitate agli «atti fondamentali» dell’Ente locale, categoria alla quale non è riconducibile l’espressione di un parere sulle modifiche statutarie di un ente diverso, quale l’IPAB.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa trova applicazione anche nei confronti delle IPAB, stante la loro riconducibilità, sotto tale profilo, alle regole proprie degli Enti locali. Non è conforme a tale principio la previsione statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione (c.d.a.) dell’IPAB la competenza in ordine all’autorizzazione alla stipula dei contratti dell’ente, trattandosi di atto di natura gestionale da ascrivere all’apparato burocratico dell’istituzione, restando la competenza del c.d.a. limitata, ex lege, alla fase programmatoria.

La disposizione statutaria che disciplini la nomina del segretario dell’IPAB deve specificare i requisiti di professionalità richiesti, da individuarsi in una categoria professionale di provenienza dall’Ente locale non inferiore alla categoria D (o corrispondente, in caso di nomina “a scavalco” da un’altra IPAB) secondo la nomenclatura del CCNL del comparto “Funzioni locali”, fermo restando il necessario possesso del titolo di laurea.

Lo statuto di un’IPAB che si limiti a prevedere, quale requisito per la nomina del revisore dei conti, la necessaria iscrizione al relativo albo professionale, senza tuttavia disciplinare le modalità oggettive di individuazione del soggetto cui conferire l’incarico, presenta una lacuna che deve essere colmata mediante l’introduzione di apposite e specifiche modalità selettive.

Post di Alberto Antico – avvocato

Gara per le concessioni demaniali marittime divise in più lotti

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Nel caso di specie, in una procedura aperta con pluralità di lotti indetta per il rilascio di concessioni demaniali marittime, la lex specialis prevedeva che ciascun concorrente potesse presentare un’offerta solo per un lotto e, qualora venisse presentata un’offerta per più lotti, l’ente concedente avrebbe tenuto conto solo della prima indicazione.

Il TAR Salerno ha interpretato tali previsioni nel senso che: più operatori economici riconducibili a un unico centro decisionale possono ottenere l’aggiudicazione di un solo lotto; in caso di offerta per due lotti da parte di tale unico centro decisionale (per quanto formalmente da parte di due distinti soggetti giuridici), l’ente concedente deve tenere conto esclusivamente della prima indicazione; tale indicazione coincide con quella presentata per prima, dal punto di vista cronologico, da parte dell’unico centro decisionale.

In effetti, tali previsioni della lex specialis non possono essere interpretate nel senso di svuotarle di contenuto e di ritenere che, laddove vi sia in sostanza un unico centro decisionale, pur nella formale diversità dei soggetti giuridici, non potrebbe tenersi conto della realtà economica e dovrebbe pervenirsi a un risultato chiaramente in contrasto con i principi di concorrenza, di più ampia partecipazione alla gara (anche in favore delle micro, piccole e medie imprese) e di aumento della concorrenza in fase di esecuzione delle concessioni e con lo stesso risultato perseguito dall’ente concedente mediante l’inserimento delle suddette previsioni.

Post di Alberto Antico – avvocato

Aggiornate le linee guida per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo

11 Set 2026
11 Settembre 2026

Con il decreto del Direttore generale Domanda ed efficienza energetica del 27.08.2026 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 208 dell’08.09.2026), è stato approvato l’aggiornamento delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, ai sensi dell’art. 42, co. 6 d.lgs. 199/2021.

Il decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Post di Alberto Antico – avvocato

Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

10 Set 2026
10 Settembre 2026

Ai sensi del comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 206 del 05.09.2026, sul sito www.casaitalia.governo.it e sul sito www.protezionecivile.it è disponibile il testo del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante l’approvazione del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell’art. 1, co. 402 l. 213/2023.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le opere sul suolo demaniale per essere legittime richiedevano il parere della Soprintendenza ex art. 7 della legge 1497/1939 oltre al concerto ministeriale ex art. 13?

10 Set 2026
10 Settembre 2026

In un caso in cui si discuteva di un pontile privato a servizio di un condominio sul lago di Garda,  il Comune sosteneva che il pontile era stato realizzato in assenza sia dell’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai sensi dell’art. 7 legge1497/1939, sia della licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 legge 1150/1942, e, pertanto, dovesse considerarsi abusivo, con conseguente applicabilità degli artt.167 d.lgs. 42/2004 e 35 d.P.R. 380/2001.

Il TAr ha deciso che la tesi del Comune, seppure costruita secondo logica, svuota di contenuto autonomo l’art. 13 legge 1497/1939 in quanto, secondo tale impostazione, nelle ipotesi demaniali, sarebbe stato necessario sia il parere espresso della Soprintendenza ex art. 7, sia il concerto ministeriale ex art. 13,con un cumulo procedimentale che la legge non prevedeva esplicitamente e che non trovava riscontro nella ratio della disciplina.

Al contrario, è ragionevole sostenere che l’art. 13 avesse inteso istituire un regime autorizzatorio del tutto autonomo e alternativo rispetto a quello dell’art. 7, proprio in ragione della peculiare natura demaniale del bene.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

La conferenza di servizi (agli occhi del TSAP): la modalità semplificata e asincrona è diventata il modello ordinario?

10 Set 2026
10 Settembre 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di conferenza di servizi, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 127/2016, la modalità semplificata e asincrona costituisce il modello ordinario di svolgimento del procedimento, mentre la conferenza simultanea e sincrona ha carattere eccezionale ed è limitata ai casi espressamente previsti dall’art. 14-bis l. 241/1990. Pertanto, la presenza di rilievi o dissensi tecnici formulati da una P.A. partecipante non impone di per sé la convocazione della conferenza sincrona, potendo la P.A. procedente concludere positivamente il procedimento ove, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e dei chiarimenti tecnici ricevuti, ritenga motivatamente superabili le criticità evidenziate. Ne consegue che le valutazioni tecnico-discrezionali poste a fondamento della determinazione conclusiva restano sindacabili dal giudice soltanto nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto o della palese inattendibilità tecnica.

Nel caso di specie, in sede di conferenza di servizi semplificata e asincrona era approvato il progetto di realizzazione di un pozzo e della relativa condotta di adduzione, nonostante il dissenso espresso da un Comune secondo cui, in presenza delle sue contestazioni tecniche sulla disponibilità della risorsa idrica e sulle possibili interferenze tra il nuovo pozzo e quelli esistenti, la P.A. avrebbe dovuto abbandonare il modello semplificato e convocare una conferenza sincrona.

Post di Alberto Antico – avvocato

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