Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 34, co. 3 l. 394/1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell’ambiente, del perimetro provvisorio dei parchi nazionali si basa esclusivamente su dati obiettivi e di carattere tecnico-scientifico, senza alcun coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, se non limitatamente all’invio di “elementi conoscitivi” ed all’espressione del parere relativo all’individuazione delle misure di salvaguardia. L’interesse pubblico primario sotteso alla perimetrazione provvisoria, la quale assolve una funzione cautelare, non è la composizione degli interessi, di cui sono esponenziali gli enti territoriali, bensì la cristallizzazione dello stato dei luoghi, al fine di evitare che, nelle more, il territorio subisca trasformazioni irreversibili.
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Il TAR Catania ha affermato che, nel caso in cui la rinuncia al ricorso sia stata notificata direttamente presso la parte (nel caso di specie, la sede legale della P.A. resistente) e non presso il procuratore costituito, non sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia, il giudice amministrativo può desumere da tale “rinuncia irrituale” un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, co. 1, lett. c c.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a., e dichiarare il gravame improcedibile.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che allorquando il GSE, a seguito dell’ammissione all’incentivo, accerti il difetto (anche parziale) dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio e disponga il recupero delle somme indebitamente percepite in ragione dell’emersione di elementi nuovi, tali da rendere necessarie ulteriori verifiche sugli elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, il provvedimento assume natura di decadenza e non di autotutela.
L’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio legittimo del potere di decadenza va operata in ragione della possibilità per la P.A. di svolgere un compiuto accertamento dei fatti e una corretta valutazione dell’interesse pubblico primario. Esso, pertanto, decorre dal momento in cui la P.A. stessa acquisisce conoscenza dei fatti rilevanti.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario, in quanto essa trae origine dall’esercizio di poteri autoritativi attribuiti al GSE ex art. 42 d.lgs. 28/2011.
Sebbene le modalità di erogazione del beneficio siano regolate da una convenzione, il GSE non agisce nella veste di controparte contrattuale, capace solo di atti paritetici, ma quale P.A. destinata ad operare in posizione di supremazia, mediante l’esercizio di poteri autoritativi (verifica, controllo e rideterminazione dell’incentivo). Quindi, una volta istaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali partecipano della natura pubblicistica di quel rapporto.
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Il Consiglio di Stato (in una fattispecie di pubblico impiego privatizzato) ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione previsto dall’art. 41 c.p.a., la piena conoscenza del provvedimento non coincide né con la conoscenza integrale dell’atto, né con la mera percezione del suo effetto lesivo. Il termine decorre quando gli elementi conosciuti consentano all’interessato di percepire non soltanto la lesione della propria sfera giuridica, ma anche il vizio dell’atto, così da rendere concretamente esercitabile il diritto di difesa. Qualora il vizio emerga soltanto all’esito dell’accesso agli atti tempestivamente richiesto, il termine decorre dall’ostensione della documentazione, non essendo il privato tenuto a proporre un cd. ricorso al buio. La lesione del diritto di difesa, infatti, può avvenire sia per sottrazione, cioè ostacolandone l’esercizio; sia per addizione, vale a dire imponendone l’esercizio al buio, prima di conoscere eventuali vizi dell’atto.
Nel caso di specie, su ricorso di un operatore economico, il Giudice di primo grado disponeva la sospensione cautelare dell’aggiudicazione. Il RUP interpellava la commissione per sollecitare un riesame delle offerte, avendo accertato la fondatezza di alcune delle censure del ricorrente. La commissione provvedeva a un riesame delle offerte tecniche e a una rideterminazione dei punteggi, tale da collocare il ricorrente al primo posto in graduatoria. Il RUP convocava una nuova seduta pubblica nella quale, preso atto della nuova graduatoria, si asteneva però da ogni ulteriore determinazione e avviava il procedimento di autotutela che portava all’annullamento dell’intera procedura selettiva. Il Giudice di primo grado riteneva legittimo l’annullamento dell’intera procedura di gara.
Invece, il Consiglio di Stato ha affermato che ben poteva procedersi in autotutela al solo riesame dei punteggi.
Nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è ammissibile il riesame delle offerte tecniche da parte della commissione, anche successivamente all’apertura delle offerte economiche, ove tale attività sia necessaria per correggere errori o illegittimità e sia compatibile con i principi di effettività della tutela, conservazione degli atti ed economicità dell’azione amministrativa.
È illegittimo l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, quando il vizio riscontrato sia suscettibile di essere emendato mediante la mera correzione di un errore nei punteggi - specie se si tratti di mera rettifica di un errore materiale - idonea di per sé a determinare un diverso esito della graduatoria, dovendo la P.A. privilegiare i principi di conservazione degli atti e di risultato dell’azione amministrativa.
Il principio di segretezza delle offerte economiche non ha carattere assoluto e deve essere bilanciato con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, potendo quindi recedere nei casi in cui il riesame delle offerte tecniche, pur a buste aperte, sia necessario per assicurare la legittimità e il corretto esito della procedura.
È inammissibile, per difetto di interesse, l’appello incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa in primo grado al solo fine di ottenere una diversa o più solida motivazione della sentenza, non essendo sufficiente un interesse meramente teorico alla correttezza tecnico-giuridica della decisione, ma occorrendo un vantaggio concreto derivante dalla sua riforma. L’unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui la motivazione contiene accertamenti su questioni di merito che potrebbero pregiudicare la parte in un futuro giudizio: in tal caso, vi è una soccombenza teorica che legittima l’appello incidentale condizionato, nel caso in cui la controparte proponga appello principale.
È infondata la domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, quando il ricorrente ottenga, in esito al giudizio, il conseguimento del bene della vita in forma specifica, restando escluso il danno risarcibile, sia perché l’interesse è soddisfatto mediante l’aggiudicazione, sia laddove eventuali pregiudizi ulteriori non risultino causalmente imputabili ai provvedimenti impugnati. In particolare, non spetta il risarcimento del danno derivante dall’aver svolto medio tempore il servizio in proroga tecnica, percependo dunque un corrispettivo inferiore a quello che l’operatore avrebbe ricavato ove fosse risultato immediatamente affidatario, trattandosi di un pregiudizio non riconducibile causalmente ai provvedimenti impugnati, ma ad altre e diverse determinazioni della stazione appaltante, cui peraltro egli aveva contribuito accettando di continuare a espletare il servizio in regime di proroga.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la condanna al rilascio del provvedimento richiesto (nel caso di specie, di riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale) è possibile ex art. 34, co. 1, lett. c c.p.a., nei limiti di cui all’art. 31, co. 3 c.p.a., e consente l’attribuzione al ricorrente del bene della vita riferito all’interesse legittimo pretensivo azionato in giudizio, assicurando una tutela giurisdizionale effettiva.
La condanna al rilascio di un determinato provvedimento è possibile, oltre che nelle ipotesi di attività vincolata, anche quando la P.A. abbia esaurito la propria discrezionalità, non operando in siffatta ipotesi il limite di non poter «pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati», di cui all’art. 34, co. 2 c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il sindacato del G.A. sulle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non attiene a valutazioni di opportunità da parte della P.A., ma concerne l’esercizio della discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve infatti svolgersi non attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì con la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo.
Con la d.lgs. 3 luglio 2026, n. 136 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 176 del 31.07.2026, Suppl. ordinario n. 27), in vigore dal 15.08.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa alle norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Si segnalano gli artt. 10 ss. d.lgs. cit., che apportano modifiche al d.lgs. 164/2000.
Con la l. 23 luglio 2026, n. 135 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 174 del 29.07.2026), in vigore dal 13.08.2026, è stata approvata una delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
Si segnala l’art. 3, co. 1 l. cit. – che sembrerebbe operante senza bisogno di un decreto delegato del Governo – secondo cui, al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i Comuni, nel rispetto dell’autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all’utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dal precedente art. 1, in particolare le attività educative e ricreative non formali che coinvolgono i bambini e gli adolescenti.
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