Contributi ai Comuni oggetto di fusione dal 2014 in poi

23 Set 2026
23 Settembre 2026

Ai sensi del comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 220 del 22.09.2026, sul sito del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, area tematica «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2026, recante la definizione, a decorrere dall’anno 2026, delle modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Come si prova che un manufatto è anteriore al 1967?

23 Set 2026
23 Settembre 2026

Lo spiega la sentenza del TAR Veneto n. 1471 del 2026.

Le questioni evidenziate impongono il richiamo ai consolidati principi interpretativi che regolano la materia:

A) in via generale, va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso)assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, che con l'art. 10, novellando l'art. 31 della l. n.1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate aldi fuori del perimetro del centro urbano;

B) tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato non solo per l'ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi;

C) esso trova fondamento nella evidenza che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova)inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto; mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019 n. 903);

D) la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, “dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate” (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2524 nonché, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1476, 9 luglio 2018 n. 4168 e30 marzo 2018 n. 2020). Essendo l'attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, “i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale; data la premessa, da essa discende che la prova dell'epoca di realizzazione si desume da dati oggettivi, che resistono a quelli risultanti dagli estratti catastali ovvero alla prova testimoniale ed è onere del privato, che contesti il dato dell'amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell'immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica. Ne deriva che nelle controversie in materia edilizia la prova testimoniale, soltanto scritta peraltro, è del tutto recessiva a fronte di prove oggettive concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio quanto nel tempo” (così, in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022 n. 4).” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.9612/2023).”. (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 23/01/2026, n. 40).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza TAR Veneto 1471 del 2026

Abusi edilizi non sanati e compatibilità paesaggistica

23 Set 2026
23 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, non ha natura meramente formale, ma tutela le sole posizioni assistite da un interesse giuridicamente apprezzabile, sicché esso non sussiste quando il provvedimento richiesto sarebbe privo di utilità concreta per l’istante.

Non sussiste l’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza di compatibilità paesaggistica, quando il relativo esito sarebbe privo di utilità giuridica, essendo l’intervento già colpito da un ordine di demolizione definitivo per mancata presentazione nei termini dell’istanza di accertamento di conformità.

La sola compatibilità paesaggistica non è idonea a sanare l’abuso edilizio, poiché i titoli edilizio e paesaggistico operano su piani autonomi ma entrambi necessari ai fini della legittimità dell’intervento.

La mancata presentazione dell’istanza di accertamento di conformità edilizia entro il termine di novanta giorni ex art. 36, co. 1 e 3 d.P.R. 380/2001 determina l’impossibilità di ottenere una sanatoria utile, rendendo irrilevante l’eventuale compatibilità paesaggistica successivamente richiesta.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il regolamento edilizio tipo (RET)

23 Set 2026
23 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il regolamento edilizio tipo (RET), adottato in sede di Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, non costituisce una fonte regolamentare statale, non innova la disciplina edilizia e svolge una funzione di mero raccordo e coordinamento tecnico e redazionale; ne consegue che esso non è idoneo a fungere da parametro di legittimità del regolamento edilizio comunale, né trova diretta applicazione nei confronti dei Comuni che non vi abbiano dato attuazione, restando salvo il potere degli Enti locali di adeguarne i contenuti alle singole realtà territoriali.

Post di Alberto Antico – avvocato

Scioperi nei servizi pubblici essenziali e poteri della Commissione di garanzia

23 Set 2026
23 Settembre 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. a l. 146/1990, la Commissione di garanzia può adottare una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, qualora le parti sociali non riescano a pervenire a una revisione consensuale della disciplina di settore, ovvero qualora le misure pattizie risultino inidonee al contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, senza che la legge richieda ulteriori presupposti per l’esercizio del relativo potere sostitutivo.
Le valutazioni con cui la Commissione di garanzia individua, ai sensi della lett. a cit., il giusto punto di contemperamento tra prestazioni indispensabili ed effettività del diritto di sciopero costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal G.A. solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria.
L’obbligo di “specifica motivazione” previsto dalla lett. a cit., deve ritenersi assolto quando la Commissione di garanzia espliciti, sulla base di dati istruttori oggettivi e aggiornati, le ragioni per cui la disciplina collettiva vigente non risulta più adeguata rispetto all’evoluzione del servizio e delle esigenze dell’utenza e richiede, quindi, una revisione.

Post di Alberto Antico – avvocato

Fotovoltaico e PAS: seminario del Comune di Spinea – le domande che verranno esaminate

22 Set 2026
22 Settembre 2026

Il  Comune  di  Spinea ha organizzato un  seminario  su fotovoltaico e  PAS  venerdì 9 ottobre 2026 dalle 9.30 alle 13.30.               

Weninar 9-10-26 - Le domande a cui cercheremo di dare risposta                             

Relatori: avv. Domenico Chinello, avv. Luca Donà e avv. Alessandro Veronese

Coordinatore scientifico: arch. Fiorenza Dal Zotto

Programma 09-10-2026

Accesso agli atti: cosa succede se la P.A. dichiari di non detenere il documento

22 Set 2026
22 Settembre 2026

Il TAR Veneto ha rilevato che laddove l’amministrazione dichiari, assumendosene la responsabilità, l’indisponibilità della documentazione richiesta, non può che prendersi atto dell’impossibilità di accoglimento dell’istanza ostensiva e il TAR non può ordinare di esibire il documento.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Abusi edilizi (volumi tecnici, sbancamento e strade) in area paesaggistica

22 Set 2026
22 Settembre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che il volume tecnico, anche se interrato, costituisce comunque un’opera soggetta ad autorizzazione paesaggistica, incidendo sul pregresso assetto del territorio.

L’accertamento di compatibilità paesaggistica non è consentito per interventi che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume (si specifica che il privato aveva presentato un’istanza di PdC in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001).

Inoltre, nel caso di specie, le opere di sbancamento e di modifica della viabilità esistente, per le loro dimensioni e per l’impatto sul dissesto idrogeologico in atto, non possono essere ricondotte agli interventi minori di cui all’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004.

Post di Alberto Antico – avvocato

Capacità tecnico-professionali di un consorzio di cooperative

22 Set 2026
22 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, qualora la lex specialis di gara richieda, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’avvenuto svolgimento di servizi analoghi nel triennio di riferimento, la consorziata di un consorzio di cooperative può spendere, ai fini della partecipazione alla gara, l’esperienza direttamente maturata quale esecutrice delle prestazioni, ancorché il contratto sia formalmente intestato al consorzio, poiché rileva l’effettivo svolgimento del servizio e non la titolarità formale del rapporto contrattuale.
I requisiti di capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 100 d.lgs. 36/2023 sono diretti ad accertare l’effettiva idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto e devono pertanto essere valutati con riguardo all’esperienza concretamente acquisita nello svolgimento delle prestazioni, anziché con riguardo a requisiti formali non previsti nella lex specialis di gara.
In materia di contratti pubblici, quando la lex specialis individua in modo chiaro e univoco il contenuto di un requisito di partecipazione, non è consentito introdurre in via interpretativa condizioni ulteriori o più restrittive rispetto a quelle espressamente previste, poiché ciò determinerebbe un’indebita integrazione delle regole di gara e una restrizione della concorrenza, in violazione del principio di massima partecipazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

Come si depositano i file in formato video nel processo amministrativo?

22 Set 2026
22 Settembre 2026

Il TAR Brescia ha affermato che, con riferimento all’istanza di autorizzazione al deposito in giudizio di file in formato video, per caratteristiche tecniche o per dimensioni non depositabile mediante il sistema telematico nelle modalità ordinarie, tutta la documentazione presentata da una delle parti deve essere acquisita in giudizio e resa accessibile ai componenti del collegio e alle altre parti tramite la struttura informatica del processo amministrativo telematico (PAT). Detta documentazione è rimessa alla valutazione del giudice, che ne stabilirà la rilevanza ai fini della decisione.
L’elencazione dei formati ammissibili è contenuta nell’art. 12 dell’allegato 2 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che descrive i vincoli tecnici relativi alle modalità di deposito informatico, ma non le condizioni di ammissibilità giuridica dei documenti, in quanto non possono esservi limitazioni al diritto di difesa. Il significato delle specifiche è quindi che i documenti creati o elaborati in formati diversi, o comunque incompatibili ai fini del deposito, devono essere preventivamente convertiti in uno dei formati accettati dal PAT.
Qualora vi siano ostacoli alla conversione o al deposito a cura delle parti, queste operazioni possono essere eseguite direttamente dalla segreteria del TAR, partendo dai supporti informatici consegnati dalle parti stesse, previa verifica dell’assenza di minacce informatiche. L’intervento della segreteria del TAR viene registrato nel PAT.
La parte può essere autorizzata a consegnare alla segreteria del TAR un supporto USB contenente i documenti sopra indicati. A sua volta, la segreteria del TAR provvederà a convertire i documenti, e a inserirli nel fascicolo del ricorso utilizzando uno dei formati utili per il PAT, in modo che siano accessibili ai componenti del collegio e a tutte le parti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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