20 Luglio 2026
Nel caso di specie, una società acquistava, in forza di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica e a prezzo agevolato (ben inferiore al suo valore venale), un lotto edificabile all’interno di un’area destinata a Piano per insediamenti produttivi (PIP) ex art. 27 l. 865/1971, con specifici vincoli di destinazione e di utilizzo.
Una volta scaduto il PIP, la società ricorrente sosteneva di avere la legittima facoltà di disattendere tutti i vincoli e le specifiche destinazioni e limitazioni d’uso, ancorché previste pure nell’atto d’acquisto quali obbligazioni della parte.
Il TAR Veneto, dopo aver offerto una pregevole ricostruzione della ratio di un PIP, ha dissentito.
Laddove si accogliesse la tesi della società , che vorrebbe veder totalmente “liberalizzati” i terreni così acquistati, la stessa realizzerebbe un’ingiusta locupletazione derivante dall’aver acquisito un terreno a prezzo “politico”, sul presupposto di realizzare un proprio intervento industriale, per poi invece rivenderlo a terzi a valori di mercato, ben superiori al corrispettivo originariamente pagato.
L’efficacia decennale del PIP involge esclusivamente il procedimento espropriativo e non anche la destinazione d’uso delle aree, che rimangono pienamente operanti sino alla approvazione di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica. Ciò comporta che legittimamente il Comune respinge un’istanza di retrocessione parziale a fronte del mancato utilizzo dell’area nel termine di decadenza decennale, non ricollegandosi al mancato utilizzo il riscontro immediato di una declinazione dell’interesse pubblico alla servibilità dell’area medesima. A maggior ragione si deve riconoscere che per quelle aree – comprese nell’ambito delle assegnazioni agevolate e già così trasferite a terzi – non sia possibile sottrarsi ai vincoli di destinazione e di circolazione previsti dal piano regolatore, dal PUA, dai bandi e dallo stesso atto d’acquisizione.
Né può dirsi che alla scadenza della convenzione di lottizzazione consegua una liberalizzazione generalizzata dalle prescrizioni urbanistiche: le stesse convenzioni (o analoghi accordi di pianificazione) sopravvivono, per il loro contenuto obbligatorio, anche oltre il termine di scadenza e le parti (in specie il Comune) possono richiedere agli obbligati l’adempimento degli impegni assunti con la convenzione, come ad esempio la realizzazione di opere di urbanizzazione. Inoltre, la scadenza della convenzione non influisce sulla validità delle prescrizioni del piano di lottizzazione, che rimangono in vigore per la conformazione della proprietà privata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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