La nullità di un atto amministrativo: il caso dei poteri regolamentari del GSE
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del diniego del GSE della richiesta di verifica e certificazione per il conseguimento dei titoli di efficienza energetica, qualora il progetto abbia già beneficiato di contributi erogati nell’ambito di programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati dallo Stato, poiché tali agevolazioni integrano «incentivi statali» rilevanti ai fini del divieto di cumulo previsto dall’art. 28, co. 1, lett. d d.lgs. 28/2011 e dalla disciplina attuativa dei certificati bianchi.
È nullo, per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies l. 241/990, il regolamento adottato dal GSE che introduca disposizioni generali ed esterne incidenti sui procedimenti incentivanti e sugli effetti processuali delle istanze presentate dagli operatori economici, poiché il GSE, quale società per azioni a capitale pubblico, non dispone di una generale potestà regolamentare ad efficacia esterna in assenza di una espressa attribuzione legislativa.
Nel giudizio amministrativo la nullità di un atto amministrativo può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 31, ult. co. c.p.a., anche in assenza di una specifica domanda di parte, quando la verifica della validità dell’atto sia funzionale alla definizione della controversia o all’adozione di una pronuncia processuale e sia necessaria a evitare che la decisione giurisdizionale presupponga, anche implicitamente, la validità di un atto nullo.
Post di Alberto Antico – avvocato

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