Interesse sismico nelle sopraelevazioni
Il Consiglio di Stato ha commentato l’art. 90 d.P.R. 380/2001, in materia di interesse sismico nella sopraelevazione degli edifici.
La funzione della certificazione regionale prevista dal comma 2 art. cit. è quella di attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, l’idoneità della struttura “a sopportare” il nuovo carico.
Poiché tale verifica potrebbe avere anche carattere negativo e prevedere che nessun ulteriore piano è in concreto realizzabile, è logico ritenere che la stessa debba essere effettuata (ed anzi a maggior ragione) anche per le strutture in muratura, in relazione alle quali la sopraelevazione è peraltro potenzialmente ammessa, per ragioni di precauzione, nei soli limiti prescritti dal comma 1 art. cit. In altri termini, la certificazione che individua il numero massimo di piani realizzabili serve in primis per verificare se vi siano piani realizzabili, e quindi se l’unico piano astrattamente consentito per le strutture in muratura sia in concreto assentibile, in base alle effettive condizioni statiche dell’edificio da sopraelevare.
La sopraelevazione di un piano dell’edificio in muratura, rilevante ai sensi dell’art. 90 cit., consiste nell’innalzamento dell’edificio di un ulteriore piano: la norma si riferisce non a un generico aumento di volumetria, o alla sopraelevazione anche parziale di un piano, ma, specificamente, per gli edifici in muratura, alla sopraelevazione di un piano, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso alla sopraelevazione anche di più piani.
L’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni precisa che «una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]» (cfr. art. 8.4.3, co. 4 d.m. 17 gennaio 2018).
Nel caso di specie, nello stato originario dell’edificio, il piano ottavo risultava dedicato ai locali tecnici, mentre, nello stato di progetto, tale piano veniva trasformato in un nuovo piano camere, con contestuale spostamento dei locali tecnici sul nuovo piano nono, con relativa costruzione di una porzione di solaio e realizzazione di una tettoia in lamiera con struttura in ferro a protezione degli impianti.
Il Consiglio ha ritenuto come, già dal punto di vista fattuale, l’intervento in questione prevedesse la realizzazione di un nuovo piano, con conseguente sopraelevazione dell’edificio rilevante ai fini dell’art. 90 cit.: la trasformazione del piano dedicato ai locali tecnici (piano ottavo) in un vero e proprio piano abitabile composto da nuove camere comportava un aumento del carico strutturale ai fini dell’art. 90 cit.
Post di Dott. Ing. Mauro Federici

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