21 Febbraio 2026
Il Consiglio di Stato ha affermato che la nozione di società a partecipazione pubblica e quella di società a controllo pubblico non sono sovrapponibili, essendo differenti i presupposti normativi delle due figure. Infatti, è impossibile predicare la sussistenza di un controllo in ragione della semplice o mera partecipazione societaria, risultando necessari – in caso di controllo congiunto - atti o assetti che rendano concreto ed effettivo quel potere di controllo che è alla base della definizione di società a controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m d.lgs. 175/2016 che richiama un “potere”, da leggersi in correlazione alla precedente lett. b. Non è dunque sufficiente a tali fini una semplice sommatoria delle partecipazioni di soggetti pubblici, tale da esprimere la maggioranza del capitale sociale, ma occorrono piuttosto, in assenza di un controllo monocratico ex art. 2359 c.c., atti o accordi che vincolino i soggetti pubblici all’esercizio congiunto delle loro prerogative - così da rendere concreto ed effettivo un “potere” di controllo pubblico - o un comportamento concludente dei soci pubblici orientato in tal senso. Il mero computo numerico delle partecipazioni detenute dagli enti che si assumono – per questo – controllanti non è, ex se, indice del controllo. Una diversa affermazione rischierebbe di affidare la verifica del controllo al solo riscontro dell’ammontare delle partecipazioni, giungendo ad affermare la sussistenza di un controllo congiunto in ogni caso in cui tale sommatoria consenta, solo astrattamente, di poter conferire al gruppo un’influenza dominante. In sostanza, se il dato numerico è ex se significativo nel caso di dominanza solitario, lo stesso non è, necessariamente, tale in caso di pluralità di partecipazioni.
La nozione di controllo pubblico di cui alla succitata lett. m comprende sia il controllo solitario, sia il controllo congiunto, che si estrinseca nell'influenza dominante esercitata da più enti pubblici. Il controllo congiunto può avvenire anche mediante una concertazione tacita, frutto di comportamenti concludenti dei soci pubblici e non richiede necessariamente un patto parasociale espresso. Occorre pertanto valutare nel concreto la vicenda, verificando se emergano elementi in base ai quali affermare tale operare congiunto, potendosi ricorrere non solo alle prove dirette, ma anche alle prove indirette e, in particolare, ad indizi che – se gravi, precisi e concordanti – consentono di ritenere provata tale concertazione, senza dover ricorrere ad una presunzione di controllo derivante dalla partecipazione maggioritaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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