Quali elementi consentono di dire che il Comune ha usucapito una strada

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Il TAR ha esaminato un caso nel quale il ricorrente sosteneva che il Comune aveva errato a rilasciare a un terzo un permesso di costruire, in quanto esso incideva su una strada privata di proprietà del ricorrente.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che si possa presumere in base a una serie di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 del cod. civ.) l’intervenuta usucapione da parte del Comune della stradina (in origine privata) e la sua destinazione al pubblico transito.

Quali dati ha valorizzato il TAR:

  1. il Comune nel 1980 ha deliberato di classificare come interamente demaniali una serie di strade inclusa la via de qua;
  2. la circostanza che il Comune sin dal 1980, ovvero oltre 20 anni, provvede a propria cura e spese alla manutenzione della stradina per cui è causa, come desumibile per tabulas dalla corrispondenza versata in atti e dalle stesse deduzioni difensive svolte dal ricorrente;
  3. la via è inserita nella toponomastica comunale, perché tributaria di una denominazione propria, a cui è stata associata l’esistenza di una numerazione civica per le abitazioni che vi insistono. La medesima via è stata, altresì, assoggettata alla disciplina della circolazione pubblica, è dotata di segnaletica stradale e gode di alcuni impianti di illuminazione pubblica e sotto la stessa corrono alcuni sottoservizi, come quelli relativi alla fornitura dell’acqua potabile;
  4. la via deve poi, senz’altro, ritenersi destinata all’uso della collettività, non foss’altro perché dà accesso a una importante villa storica;
  5. la via non è asservita alle sole proprietà frontiste, perché da essa è possibile congiungersi sia con un centro abitato sia con altre strade pubbliche.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Decreto-legge in materia di PNRR e disposizioni finanziarie

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Con il d.l. 26 giugno 2026, n. 107 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 146 del 26.06.2026), in vigore dal 27.06.2026, sono state approvate disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Il d.l. 107/2026 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-26&atto.codiceRedazionale=26G00132&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Decreto-legge in materia di sport, grandi eventi e documento d’identità

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Con il d.l. 26 giugno 2026, n. 108 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 146 del 26.06.2026), in vigore dal 26.06.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.
Il d.l. 108/2026 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-26&atto.codiceRedazionale=26G00133&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Clausole del bando di gara di carattere escludente

03 Lug 2026
3 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la presentazione delle offerte di altri operatori esclude che si possa affermare che le clausole asseritamente escludenti precludano con assoluta e oggettiva certezza la presentazione di una offerta economica e che, pertanto, possano considerarsi immediatamente escludenti.
Hanno carattere escludente le clausole aventi attitudine a impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un’offerta corretta ossia, in ultima analisi, di presentare la domanda di partecipazione.
La partecipazione alla gara di altre società interessate all’affidamento dell’appalto costituisce un elemento significativo nel senso di escludere tale attitudine, in quanto se le condizioni economico-contrattuali previste nel disciplinare e nel capitolato fossero tali da rendere impossibile la partecipazione alla procedura, non si spiegherebbe la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio da parte di una pluralità di operatori economici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Caso Milano: anche la Corte dei Conti assolve i funzionari comunali

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Scrive la Corte dei Conti: "il Collegio ritiene di poter rigettare nel merito la domanda, non ravvisando profili di colpa grave in capo ai convenuti alla luce del nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 come novellato dalla L. n. 1/2026, che ora, per quanto interessa, prevede: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo”.

La norma, modellata sulla falsariga dell’art. 2, comma 3 L. n. 117/1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati, è applicabile “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato”, ai sensi dell’art. 6 della stessa L. n. 1/2026.

Osserva il Collegio che, come evidenziato dai primi commentatori della novella di cui alla L. n. 1/2026, il nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 cit., ha introdotto un criterio oggettivo di valutazione della colpa grave, ritenuta ex lege sussistente nelle ipotesi di oggettiva difformità della condotta concreta dai parametri comportamentali astrattamente predefiniti sulla base di criteri espressamente codificati. La riformulazione è avvenuta in ossequio all’intentio legis di evitare o quantomeno attenuare il fenomeno della burocrazia difensiva. La c.d. paura della firma è contrastata mediante l’introduzione di un parametro avente una funzione essenzialmente garantista: le circostanze tipizzate esplicano all’interno del processo causale dell’evento dannoso un’efficacia esimente, nel senso che consentono di qualificare come scusabile l’errore commesso dal dipendente o amministratore pubblico.

È vero che sulla norma sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. (cfr. Sez. Puglia ord. n. 11/2026), ma limitatamente alle condotte materiali (come l’attività medico-sanitaria) diverse da quelle provvedimentali o tipicamente rientranti nell’azione amministrativa (ossia di compimento di atti giuridici, come quelle per cui è causa). Tale interpretazione è stata anche recepita da questa Sezione (sent. n. 41/2026), ma sempre con riferimento a fattispecie comportamentali di errore medico, da valutare alla stregua del canone generale, clausola aperta, della colpa grave come definito dalla giurisprudenza e ancorato al caso concreto.

Nella specie, a parere del Collegio, non è dato ravvisare i tratti caratterizzanti la colpa grave della responsabilità amministrativa espressi dalla norma sopravvenuta e di cui questo Giudice deve fare applicazione ossia la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento".

La Corte ha ritenuto che non fosse ascrivibile la colpa grave in relazione all'accusa di avere violato le norme edilizie: "Non solo la norma edilizia che si asserisce violata, come sopra riportata, non conteneva le suddette limitazioni enucleate in via giurisprudenziale (come si è detto non univoca), ma la sua interpretazione letterale era avvalorata dalle norme interne e dalla prassi amministrativa".

In altre parole, se la interpretazione delle norme di edilizia è controversa e incerta, non può esserci colpa grave.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

ECLI_IT_CONT_2026_106SGLOM

Come si individua il vincolo boschivo, rilevante ai fini paesaggistici?

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Il TAR Veneto conferma il carattere dinamico del vincolo boschivo, rilevante ai fini del vincolo paesaggistico, affermando che esso è in divenire e deve essere valutato di volta involta in base allo stato di fatto attuale, a prescindere dalle destinazioni urbanistiche e catastali e dai precedenti usi anche agricoli e a prescindere da chi, come quando e perchè abbia piantato gli alberi o del fatto che essi siano spuntati in modo spontaneo  (cfr. da ultimo TAR Veneto n. 1818/2024 e Tar Veneto n. 307/2017).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La deroga al vincolo cimiteriale

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Il TAR Napoli ha affermato che l’art. 338 r.d. 1265/1934, che prevede un vincolo di inedificabilità ex lege di 200 metri “dal perimetro dell’impianto cimiteriale”, contempla alcune ipotesi di deroga tra cui, per quanto d’interesse, quella disciplinata al comma 5: essa consente al Consiglio comunale di autorizzare una riduzione della zona di rispetto, nel caso di realizzazione di opere pubbliche o attuazione di interventi urbanistici, purché non sussistano controindicazioni sotto il profilo igienico-sanitario e sia acquisito il preventivo parere favorevole dell’ASL. Relativamente a tale ipotesi, il legislatore ha omesso di prevedere esplicitamente una soglia invalicabile per la realizzazione di opere pubbliche, come invece ha fatto nell’ipotesi di cui al comma 4, avente ad oggetto gli ampliamenti cimiteriali: ciò induce a ritenere che non si possa configurare, sul piano normativo, un divieto assoluto e generalizzato di intervento anche nella fascia più ristretta del vincolo cimiteriale (purché, ovviamente, siano rispettati tutti i presupposti normativi).

Il vincolo cimiteriale, pur configurandosi quale limitazione legale della proprietà privata a carattere generale e assoluto finalizzato alla tutela di una pluralità di interessi pubblici quali la salubrità, la sacralità del luogo di sepoltura e la possibilità di un’espansione ordinata del cimitero nel tempo, ammette la realizzazione di opere che risultino compatibili con tali finalità – ad esempio, un parcheggio funzionalmente connesso alla fruizione del cimitero – in quanto inidonee ad alterare il delicato equilibrio di interessi sotteso alla norma.

La situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, co. 5 r.d. 1265/1934, essendo una norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati: la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili.

Quanto al parere dell’ASL, l’art. 338 cit. richiede esclusivamente l’assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative derivante dalla deroga al rispetto delle distanze minime.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sanità e italiani all’estero

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Con la l. 12 giugno 2026, n. 111 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 147 del 27.06.2026), in vigore dal 27.07.2026, sono state approvate la modifica all’art. 19 l. 833/1978 e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all’UE e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio.
La l. 111/2026 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26G00127&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le firme a sostegno di una lista elettorale

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Nel caso di specie, la Commissione elettorale circondariale escludeva la lista di un candidato Sindaco, per aver riscontrato 728 sottoscrizioni valide, a fronte del limite massimo di 700 firme previsto dall’art. 3, co. 1 l. 81/1993 per i Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti.

Il promotore chiedeva allora di prendere atto della nullità per illeggibilità di 37 sottoscrizioni, contenute in atti separati al foglio principale delle firme, stralciandole così dal computo totale e arrivando a 693, cosa che a suo dire avrebbe consentito di ammettere la lista.

Il TAR Reggio Calabria ha affermato che il limite massimo di sottoscrizioni è, per sua natura, cogente e invalicabile.

Non sussiste alcun potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso, atteso che il procedimento elettorale deve avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l’ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Alla ricevuta di una lista di candidati, rilasciata dal Segretario comunale, la legge assegna la funzione di documentare le operazioni e i tempi di deposito delle liste dei candidati, per cui essa fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza del pubblico ufficiale. Non ha idoneità a scalfire il contenuto di certezza, posseduto dalla ricevuta rilasciata dal Segretario, una contraria e unilaterale dichiarazione, in ordine alla presenza di un ulteriore allegato in alcun modo indicato dal medesimo Segretario comunale. La previsione dell’apposizione della sottoscrizione su un foglio recante il contrassegno di lista esprime la volontà dell’elettore di appoggiare la candidatura.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti e contratti analoghi

02 Lug 2026
2 Luglio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la verifica dell’analogia dei contratti postula un raffronto concreto tra le prestazioni oggetto dell’appalto e quelle già eseguite dal concorrente, al fine di accertare se queste ultime siano effettivamente idonee a dimostrare l’esperienza e il know-how necessari per l’esecuzione della specifica commessa. Tale valutazione rientra nel potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, la quale è chiamata a esprimere un giudizio specialistico circa la pertinenza e l’idoneità delle esperienze pregresse dichiarate. Ne consegue che il sindacato del G.A. su tali può estendersi solo ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore macroscopico, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella della P.A.

Solo la similitudine sostanziale e funzionale con l’oggetto dell’affidamento consente di ritenere integrato il requisito del contratto analogo richiesto dalla lex specialis, non potendo ritenersi sufficienti meri elementi di afferenza al medesimo settore di riferimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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