Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale

22 Gen 2025
22 Gennaio 2025

Con il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 219 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 12 del 16.01.2025), che entrerà in vigore il 31.01.2025, è stata approvata la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Il decreto è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/16/25G00002/sg.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, co. 1 d.lgs. cit., i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno 50 anni o altro periodo già stabilito dalle normative regionali, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al decreto in parola, anche se non in possesso dei requisiti testé esposti.

ost di Alberto Antico – avvocato

La dichiarazione di interesse culturale

22 Gen 2025
22 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la valutazione circa l’interesse culturale di un bene è caratterizzata da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità ed è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. Tale scrutinio va effettuato sulla base della motivazione che esprime le ragioni del provvedimento assunto dall’Amministrazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La dichiarazione di interesse culturale e il principio “tempus regit actum”

22 Gen 2025
22 Gennaio 2025

Il TAR Veneto, in una fattispecie in cui il ricorrente censurava una dichiarazione di interesse culturale ed il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la stessa, ha affermato che ai fini dello scrutinio di legittimità degli atti avversati deve essere presa in esame la disciplina vigente ratione temporis, ovvero quella in vigore alla data della loro adozione e non può assumere alcun rilievo una normativa sopravvenuta.

Resta peraltro fermo che in virtù del medesimo principio tempus regit actum, che preclude l’applicazione della nuova normativa ad atti antecedenti alla sua entrata in vigore, la riedizione del potere a seguito dell’eventuale annullamento giurisdizionale degli atti non potrà non considerare la normativa vigente alla data del suo esercizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Dichiarazione di interesse culturale e sindacato giurisdizionale

22 Gen 2025
22 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che il giudizio che fonda la dichiarazione di interesse culturale è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, con un apprezzamento da parte della P.A. soggetto al controllo di legittimità solo entro i limiti del difetto di motivazione e di istruttoria, del palese travisamento dei fatti, dell’illogicità o della manifesta irrazionalità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La dichiarazione di interesse culturale e l’autorizzazione paesaggistica

22 Gen 2025
22 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di dichiarazione di interesse culturale, rimarcandone anche la differenza con l’autorizzazione paesaggistica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Intervento sine titulo su un bene culturale

22 Gen 2025
22 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 160 d.lgs 42/2004 non prevede l’emanazione dell’ordine di reintegrazione per qualsiasi intervento realizzato senza autorizzazione sui beni oggetto di vincolo, ma solo per quegli interventi a seguito dei quali il bene culturale subisca un danno.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincolo cimiteriale: la legge 166 del 2002 ha eliminato le precedenti riduzioni del vincolo?

21 Gen 2025
21 Gennaio 2025

Sapendo che in passato mi ero occupato alcune volte dell'argomento di cui al titolo del presente post, mi è stata inviata una deliberazione del Consiglio Comunale di Badia Calavena (VR), che prende posizione in materia, orientandosi nel senso che la legge n. 166 del 2002 abbia reso inefficaci le riduzioni del vincolo cimiteriale anteriormente approvate.

La deliberazione consiliare procede di conseguenza ad aggiornare il P.I. (piano degli interventi) in tal senso.

Deliberazione consiliare di Badia Calavena n.34 del 2023

La suddetta deliberazione consiliare afferma di voler adeguarsi in questo modo  alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 6732 depositata il 12/02/2019 in merito all'art. 338 TULS, integralmente innovato dalla legge n. 166/2002.

Si legge, infatti, nella deliberazione consiliare: "PRESO ATTO che la Corte di Cassazione con la medesima sentenza ha ribadito che la deroga al vincolo cimiteriale ex art. 338 TULS (così come modificato dalla L. 166/2002), non può essere utilizzata per formare ed approvare previsioni urbanistiche entro la fascia di 200 metri – qualunque esse siano, anche per opere pubbliche o di interesse pubblico non pertinenti al concetto di impianto cimiteriale – tantomeno per approvare i progetti che attuano previsioni urbanistiche illegittime perché introdotte dopo il 18/08/2002 (data di entrata in vigore della L. 166/2002) oppure non più efficaci per intervenuto nuovo regime riformatore; RITENUTO pertanto di stralciare le aree previste in espansione ricadenti all’interno del vincolo cimiteriale del capoluogo in quanto non confronti secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione con Cod. Proposta 2184 la medesima sentenza ha ribadito che la deroga al vincolo cimiteriale ex art. 338 TULS (così come modificato dalla L. 166/2002), non può essere utilizzata per formare ed approvare previsioni urbanistiche entro la fascia di 200 metri – qualunque esse siano, anche per opere pubbliche o di interesse pubblico non pertinenti al concetto di impianto cimiteriale – tanto meno per approvare i progetti che attuano previsioni urbanistiche illegittime perché introdotte dopo il 18/08/2002 (data di entrata in vigore della L. 166/2002) oppure non più efficaci per intervenuto nuovo regime riformatore".

Tuttavia, se si va a leggere la  suddetta sentenza della Cassazione penale 6732 del 2019, non si trova nulla di tutto quello che la deliberazione consiliare dice che la sentenza affermerebbe. 

https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-3-12-02-2019-sentenza-n/ 

In verità, tutto quello che la deliberazione attribuisce alla sentenza, non si trova nella sentenza, ma in un commento alla sentenza pubblicato su Lexambiente:

https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-il-vincolo-cimiteriale-e-il-significato-proprio-delle-parole

In questo articolo effettivamente si afferma che la legge 166 del 2002 ha eliminato le riduzioni del vincolo approvate in precedenza e l'articolo lo dice citando la sentenza del TAR Napoli, n. 5423 del 2018:

Sentenza TAR Napoli n. 5423 del 2018

In questa sentenza il TAR Napoli afferma che: "parte ricorrente non può giovarsi della disciplina comunale di settore contenuta nell’ordinanza sindacale n. 85/2001, che ha ridotto la fascia di rispetto cimiteriale a soli 100 metri, dal momento che tale disciplina è stata superata dal nuovo testo dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934, come introdotto dalla legge n. 166/2002, il quale ha definitivamente fissato in 200 metri l’estensione dell’area vincolata. Si osserva, per la precisione, che la predetta riforma legislativa, per il suo carattere totalmente innovatorio, non può non aver comportato l’abrogazione delle regolamentazioni comunali in tema di fascia cimiteriale emanate nella vigenza del precedente quadro normativo, con la conseguenza che tali discipline, al pari di quella di specie, devono intendersi attualmente prive di qualsiasi efficacia ed imperatività".

Segnalo che al momento lo scrivente non conosce altre sentenze che abbiano preso posizione espressa sul rapporto tra la legge n. 166 del 2002 e le precedenti riduzioni del vincolo.

Del resto anche tra gli addetti ai lavori si rinvengono opinioni diverse.

Se qualcuno conosce altre sentenze sul punto specifico, gli sarò grato se me le segnalerà. ***

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

*** Ringrazio Vittorio per averci segnalato la sentenza del TAR Napoli 6451 del 2024 e del Consiglio di Stato 7329 del 2019, che confermano la sentenza del TAR Napoli 5423 del 2018.

Sentenza TAR Napoli 6451 del 2024:

"Premesso ciò, il primo motivo di diritto è infondato, occorrendo ribadire quanto di recente statuito in caso sovrapponibile a quello in esame. È stato, infatti, affermato come “quanto all’estensione della fascia di rispetto, non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo cui essa sarebbe stata fissata in 100 metri dal perimetro del cimitero ad opera della delibera di Consiglio comunale n -OMISSIS- e successivo decreto sindacale n. -OMISSIS-. Per condiviso indirizzo giurisprudenziale, infatti, (Consiglio di Stato sez. II, 28/10/2019, n.7329), tali previsioni devono ritenersi superate per effetto dell’entrata in vigore dell'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che, modificando l’art. 338 del R.D. 1265/1934, ha fissato in 200 metri dal perimetro dei cimiteri l’estensione della fascia di rispetto cimiteriale, automaticamente sostituendosi alle minori distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ciò in ragione dei prevalenti interessi di carattere sanitario (nonché di tutela della sacralità dei luoghi) connessi al vincolo, che non tollerano un’applicazione difforme sul territorio (“la normativa statale sui vincoli cimiteriali prevale comunque sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici. Il principio è stato più volte chiarito da questo Consiglio di Stato con numerose pronunce da cui non vi è motivo di discostarsi (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3952; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, -OMISSIS-dicembre 2018, n. 6891). In proposito, data la peculiare natura del vincolo, non hanno rilievo le "rivoluzioni semifederaliste o pienamente autonomiste introdotte negli artt. 117 e 118 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001" prospettate dal Comune nelle proprie difese e ribadite nelle difese Treesse.” Cfr. Consiglio di Stato n. 7329/2019 cit.). Le deroghe che la novella del 2002 prevede, infatti, sono consentite solo a tutela di interessi di natura pubblicistica e non certo per consentire interventi edilizi privati, ossia nel caso di necessità di ampliamento del cimitero non diversamente realizzabile, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche) (“Quest'ultima disposizione, richiamando l'esecuzione di un'opera pubblica o l'attuazione di un intervento urbanistico, dà alle possibili deroghe al rispetto cimiteriale connotazione pubblicistica e non connessa ad interessi edificatori privati: la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma; e questo art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile, sia per ragioni di ordine igienico-sanitario sia per la sacralità dei luoghi di sepoltura” Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2017, n. 4656), (TAR Campania Napoli n. 431 cit.)". 

Sentenza CDS 7329 del 2019:

"Nel merito il primo motivo dell’appello principale è fondato. Gli appellanti rilevano che sulle previgenti Norme tecniche di attuazione della variante al Piano regolatore generale, le quali all’art. 11 consentivano di utilizzare a fini edificatori i suoli siti a 50,00 metri dal muro di cinta del cimitero, è intervenuto l'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166¸ il quale, nel modificare l’art. 338 del citato testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto n. 1265/1934, vieta le costruzioni nei 200 metri dal muro di cinta del cimitero, consentendo la costruzione di nuovi edifici nella zona di rispetto cimiteriale solo in presenza di determinati presupposti, assenti - diversamente da quanto ritenuto nell’appellata sentenza - nel caso di specie. L’assunto è da condividere. In primo luogo va osservato che correttamente gli appellanti, sia in primo sia in secondo grado, hanno osservato che – diversamente da quanto sostenuto dalle controparti - la normativa statale sui vincoli cimiteriali prevale comunque sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici. Il principio è stato più volte chiarito da questo Consiglio di Stato con numerose pronunce da cui non vi è motivo di discostarsi (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3952; v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2018, n.6891). In proposito, data la peculiare natura del vincolo, non hanno rilievo le “rivoluzioni semifederaliste o pienamente autonomiste introdotte negli artt. 117 e 118 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001” prospettate dal Comune nelle proprie difese e ribadite nelle difese Treesse. Quanto alla sopravvenuta normativa statale essa prevede sì delle deroghe al vincolo distanziale, ma nella fattispecie - come rilevato nell’appello contestando la gravata sentenza - non se ne erano verificati i presupposti".

Rilevanza di un corpo scale

21 Gen 2025
21 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che un corpo scale costituito da un corpo chiuso nella parte inferiore, necessario per consentire l’accesso all’unità abitativa, posta a cm 85 dal piano di campagna, comportante un ingombro di cm 140 x 320 deve essere considerato una nuova costruzione, soggetta al rispetto dei parametri urbanistici (volume, superficie coperta e distanze legali).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Tamponamenti per ragioni di efficientamento energetico

21 Gen 2025
21 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 2 l.r. Veneto 21/1996, a proposito della modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Manufatti precari e titoli edilizi

21 Gen 2025
21 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e.5 d.P.R. 380/2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.

Post di Alberto Antico – avvocato

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