La normativa statale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

27 Ago 2026
27 Agosto 2026

Segnaliamo un dossier del Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive della Camera dei deputati.

https://comunicazione.camera.it/sites/comunicazione/files/notiz_prima_pag/allegati/260807_Dossier_Fonti_Rinnovabili.pdf

Post di Daniele Iselle

Relazione tecnica di sopralluogo per abusi edilizi: se è confluita in una indagine penale spetta al P.M. autorizzarne l’ostensione

27 Ago 2026
27 Agosto 2026

In un ricorso al TAR in materia di abusi edilizi i ricorrenti lamentavano la violazione dei loro diritti di partecipazione procedimentale, evidenziando che le osservazioni da essi formulate non avevano potuto essere puntuali a causa del mancato rilascio, da parte del Comune, della relazione tecnica di sopralluogo.

Il TAR ha respinto la censura, rilevando che la stessa non è stata ostesa in quanto è confluita nel fascicolo relativo alle indagini penali nelle more aperto. La titolarità di queste ultime è del pubblico ministero che valuta in concreto l’opportunità di consentire la produzione in copia di atti che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’accertamento delle responsabilità penali e che, pertanto, potrebbero essere oggetto di un provvedimento di secretazione, la cui adozione, a sua volta, potrebbe essere sconosciuta all’amministrazione che ha originato gli atti stessi.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Variazione catastale del 2000 e stato legittimo dell’immobile ante 1967

27 Ago 2026
27 Agosto 2026

Una sentenza del TAR Veneto esamina una questione particolare, nella quale nell'anno 2000 era stata effettuata una variazione catastale, dicendo che l'immobile era stato costruito nel 1960.

La fattispecie evidentemente non rientra nella previsione del quarto periodo del comma 1- bis dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, il quale cita le informazioni catastali di primo impianto, precisando che “[p]er gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Il TAR, tuttavia, ha ritenuto credibile la datazione del 1960, indicata nella variazione castale, sulla base di altri documenti prodotti dai ricorrenti ((la dichiarazione resa dalla sorella della venditrice e un  atto notarile di compravendita).

A proposito dell'articolo, 9-bis, il TAR Evidenzia che si tratta di una disposizione, già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che è stata ritenuta rispettosa del riparto costituzionale in materia edilizia inquanto si limita ad individuare, in termini generali, la documentazione idonea allo scopo, definendo i tratti di un paradigma le cui funzioni – comprovate dai lavori preparatori – sono quelle di semplificare l’azione amministrativa nel settore, di agevolare i controlli pubblici sulla regolarità dell’attività edilizio-urbanistica e di assicurare la certezza nella circolazione dei diritti su beni immobili (“Il contenuto prescrittivo di ampio respiro e le finalità generali perseguite dalla norma depongono a favore della sua qualifica in termini di principio fondamentale della materia, ciò che trova conferma nella sua stessa collocazione topografica nell’ambito delle «Disposizioni generali» del Titolo II della Parte I t.u. edilizia, dedicato ai «Titoli abilitativi».”; Corte cost., 14 settembre 2022, n. 217, § 5.2 del Considerato in diritto).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Le proroghe dei titoli edilizi

26 Ago 2026
26 Agosto 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), nel commentare la proroga dei titoli edilizi di cui all’art. 10-septies d.l. 21/2022, come convertito nella l. 51/2022, ha affermato che la dichiarazione di avvalersi della proroga viene ritenuta necessaria, ma sufficiente al perfezionamento della fattispecie. Tuttavia, la norma richiede espressamente alcuni requisiti: oltre al rilascio del permesso di costruire entro una certa data, si esige anche che al momento della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della proroga non sia scaduto il termine di fine lavori, nonché non vi sia un contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

La norma in commento costituisce un’ipotesi eccezionale, rispetto all’ordinaria possibilità di chiedere la proroga del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, fattispecie che richiede un’apposita istanza e l’esercizio di un potere discrezionale, ma che può comportare anche la possibilità di realizzare le opere già autorizzate divenute contrastanti con la normativa urbanistica sopravvenuta.

Post di Alberto Antico – avvocato

Occupazione sine titulo di un’area del demanio idrico

26 Ago 2026
26 Agosto 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di occupazione senza titolo di beni del demanio idrico, l’art. 1, co. 274 l. 311/2004 consente la riscossione mediante ruolo delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione anche in assenza di un previo titolo esecutivo giudiziale, trattandosi di disposizione speciale che deroga alla disciplina generale della riscossione dei crediti pubblici. Tale meccanismo non è escluso dalla normativa introdotta dall’art. 100 d.l. 104/2020, come convertito dalla l. 126/2020, la quale prevede una disciplina eccezionale e di favore limitata ai concessionari di beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica alle concessioni del demanio fluviale o lacuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il TSAP chiede di valutare la costituzionalità della sua giurisdizione in unico grado per gli interessi legittimi

26 Ago 2026
26 Agosto 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, co. 1, lett. a-b r.d. 1775/1933 (o, in subordine, dell’intero articolo citato), nella parte in cui lo individua come giudice di unico grado per le controversie in materia di acque pubbliche ove sono coinvolti interessi legittimi.

Il TSAP suggerisce di affidarne il primo grado di giudizio ai TAR, per poi lasciare al TSAP stesso la competenza sui relativi appelli; in alternativa, propone di riassegnare queste materie integralmente ai Giudici amministrativi, rimanendo il TSAP come giudice d’appello per le sole decisioni dei Tribunali regionali delle acque pubbliche (TRAP).

Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione, potrebbe essere la fine della giurisdizione acquifera nella materia amministrativa.

Post di Alberto Antico – avvocato

ord. TSAP 22 luglio 2026

ord. TSAP 23 luglio 2026

L’annullamento d’ufficio oltre il termine, in caso di falsità, richiede il previo giudicato penale?

25 Ago 2026
25 Agosto 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (nella specie, si trattava di un titolo edilizio rilasciato per la demolizione e ricostruzione di un rudere).

Infatti, sul piano dell’interpretazione grammaticale, l’espressione «per effetto di condotte costituenti reato» del comma 2-bis art. cit. si riferisce necessariamente ai «provvedimenti amministrativi conseguiti» (comma cit.). Solo ove il legislatore avesse pretermesso le parole “per effetto di condotte” sarebbe stato possibile riferire il reato alle sole dichiarazioni sostitutive. Poiché il legislatore ha invece inserito tale locuzione, l’unica lettura grammaticalmente corretta è quella per cui possono essere annullati dopo la scadenza del termine soltanto i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che il comma 2-bis attribuisce rilievo derogatorio del termine di cui al comma 1 art. cit. solo rispetto ai provvedimenti conseguiti per effetto di condotte costituenti reato, sia allorché il reato sia consistito nell’aver reso false dichiarazioni sostitutive, sia allorché sia consistito nell’aver fornito alla P.A. false rappresentazioni. Sul piano dell’interpretazione sistematica, sarebbe incongruo postulare che il legislatore abbia ristretto l’applicazione della fattispecie più grave – la dichiarazione sostitutiva falsa o mendace – ai soli reati accertati con sentenza definitiva e abbia invece ampliato la rilevanza, agli stessi fini, della fattispecie meno grave – la semplice falsa rappresentazione dei fatti, non asseverata nelle forme del d.P.R. 445/2000 – a ogni sua manifestazione, prescindendo solo per essa dal previo accertamento definitivo in sede penale. Sul piano dell’interpretazione teleologica, l’ordinamento civile appresta un complesso, e costoso, sistema di pubblicità immobiliare, volto a garantire la certezza del commercio giuridico, mediante il quale ogni terzo acquirente è posto in grado di sapere se stia effettivamente comprando a domino quanto dedotto in contratto. Tale sistema sarebbe sostanzialmente svuotato di ogni utilità e significato se, al contempo, non fosse assicurata la stabilità dei provvedimenti amministrativi favorevoli, quand’anche illegittimi, quantomeno a beneficio dei terzi acquirenti di buona fede e a titolo oneroso, anche dopo il decorso dei termini stabiliti dal comma 1 art. cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

Concessioni demaniali marittime; documento di programmazione strategica di sistema; piano regolatore portuale

25 Ago 2026
25 Agosto 2026

Il TAR Catania ha affermato che la proroga automatica di una concessione demaniale marittima per ragioni “tecniche” risulta compatibile con il diritto euro-unitario soltanto qualora emerga che essa sia funzionale ad assicurare l’ordinata programmazione delle procedure di gara, dovendosi dare contezza, nell’atto di proroga, che l’estensione del termine di efficacia della concessione si sia resa necessaria al fine di disporre di un congruo arco temporale funzionale alla conclusione della procedura competitiva, alla presenza di ragioni oggettive che ne impediscano la conclusione prima di tale data (connesse, ad esempio, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa). Di contro, un provvedimento amministrativo che disponga tale proroga, senza dar conto di aver “ordinatamente” programmato l’avvio di una procedura di affidamento o di dover disporre di un tempo congruo per concluderne lo svolgimento già in atto, si imbatte nel divieto di proroghe automatiche sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Il titolare di una concessione demaniale marittima non è legittimato ad agire avverso le disposizioni del piano regolatore portuale approvato dall’Autorità di sistema portuale laddove, stante il divieto di proroghe automatiche, il titolo concessorio abbia cessato di produrre i propri effetti in data antecedente all’approvazione del piano medesimo, difettando, nel caso di specie, la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Parimenti, non sussiste la condizione dell’interesse ad agire, in quanto il concessionario uscente non trarrebbe dall’annullamento degli atti impugnati alcuna utilità concreta e attuale, non potendo disporre per il futuro di tale concessione e non potendo esercitare, pertanto, l’attività di gestione dello stabilimento balneare asseritamente inciso dalle nuove previsioni.

Il documento di programmazione strategica di sistema e il piano regolatore portuale hanno finalità e cogenza tra di esse differenti. Il documento, che in base all’art. 5 l. 84/1994 è redatto dall’Autorità di sistema portuale ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, ha valenza di atto di indirizzo; il piano, invece, è l’atto mediante cui l’Autorità di sistema portuale informa le proprie scelte pianificatorie relative all’area portuale e costituisce un atto amministrativo pianificatorio autonomo e scisso, per natura, caratteristiche e funzionalità, dal documento, il quale non si pone quale atto endoprocedimentale e segue una procedura a sé stante.

Post di Alberto Antico – avvocato

Accreditamento sanitario e tetti di spesa

25 Ago 2026
25 Agosto 2026

Con un tris di sentenze gemelle, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la clausola di salvaguardia inserita in un accordo annuale stipulato ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e un’Azienda sanitaria locale è valida e produce l’effetto preclusivo dell’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei ‘tetti di spesa’ e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione e non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad un’annualità precedente.

Post di Alberto Antico – avvocato

La grande rilevanza urbanistica del cortile nel Piano urbanistico generale di Milano

24 Ago 2026
24 Agosto 2026
La sentenza del TAR Lombardia Milano n. 4096 del 2026 evidenzia la grande rilevanza urbanistica dei cortili a Milano.
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1. Se è corretto inquadrare la disposizione che riguarda i cortili [art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R del Pgt di Milano, che recita  «all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente»], nell’ambito delle norme di carattere morfologico, non può negarsi che la stessa abbia anche una natura igienico-sanitaria, ovvero è “funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano”, come si ricava dalla stessa normativa comunale, in particolare dall’art. 5, comma 24, delle N.d.A. del P.d.R. che riguarda il cortile: «Cortile - ai soli fini dell’applicazione delle norme del PGT, si definisce “cortile” l’area libera o occupata anche parzialmente da costruzioni, interna ad isolati morfologicamente identificati da una perimetrazione di edifici, almeno su tre lati, che sia funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano».
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2.  La citata disposizione pianificatoria comunale, in ragione degli interessi che presidia, assume valore cogente, assimilabile a quello dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra pareti finestrate ed edifici frontistanti, che è finalizzata a prevenire la formazione di intercapedini dannose per la salubrità, tali da impedire un adeguato afflusso di aria e di luce: “la distanza minima fissata dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro, e trattasi di una norma che in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico ad essa sottese ha carattere cogente e tassativo ...” -T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 giugno 2026, n. 3197; anche, Consiglio di Stato, IV, 27 marzo 2023, n. 3115-   (fattispecie in cui il complesso edilizio ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, e perimetrato da quattro vie. La sentenza afferma che è del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione, e che ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta).
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3. La richiamata ampia nozione di cortile in ambito urbanistico è dunque in grado di ricomprendere un numero di comparti edificatori molto più consistente di quelli che rientrano nell’ambito prettamente civilistico, poiché diversi sono l’interesse privatistico alla regolamentazione dell’uso degli spazi comuni, da un lato, e l’interesse pubblico allo sviluppo ordinato del tessuto urbano, dall’altro. Di conseguenza, la prospettazione attorea secondo la quale non si può avere una “perimetrazione di edifici” in assenza di una serie di fabbricati tra loro adiacenti, costruiti in appoggio o in aderenza, risulta di carattere generale e non riferita specificamente all’ambito prettamente urbanistico, che solo rileva nel presente giudizio.
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4. La nozione di “cortile” rilevante ai sensi della disciplina comunale, difatti, “reca in sé un irriducibile tasso di tecnicismo sotto il profilo urbanistico-morfologico che non consente di riferirsi, ai fini della sua concretizzazione, né al significato di senso comune né alle elaborazioni semantiche di altre branche dell’ordinamento, deputate al soddisfacimento di diverse finalità” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697, che ha confermato T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 settembre 2019, n. 2054, riferite proprio al previgente P.G.T. del Comune di Milano).
5. Per tale ragione, la determinazione di un cortile “è espressione della discrezionalità tecnica dell’organo [tecnico comunale], suscettibile di sindacato solo nel caso di palese illogicità della soluzione o evidente travisamento dei suoi presupposti” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697) (fattispecie in cui il complesso edilizio ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, e perimetrato da quattro vie). La sentenza afferma che è del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione, e che ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Si allega la sentenza del Consiglio di Stato citata nella sentenza del TAR Milano
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