Spargimento di ghiaia
Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua cementificazione o lo spianamento di un terreno al fine di ottenerne un piazzale, sono riconducibili entro la categoria della trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, in quanto anch’essi creano un nuovo assetto urbanistico e necessitano pertanto di titolo abilitativo. In particolare, un intervento di spargimento di ghiaia, su un’area che ne era precedentemente priva, rappresenta attività urbanisticamente rilevante, nella misura in cui appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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A pagina 2 della sentenzasi dice che si tratta di zona gricola.
Sarebbe interessante sapere e penso ci si riferisca ad una zona agricola-
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