Abuso edilizio in area demaniale
Il TAR Veneto ha affermato che la mancata impugnazione dell’ordinanza di ripristino ex art. 41 d.P.R. 380/2001 successivamente emessa determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso la previa ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 35 d.P.R. cit., il cui eventuale accoglimento, infatti, non potrebbe avere alcuna utilità per il ricorrente, alla luce della successiva attività provvedimentale inoppugnata.
In ogni caso, venendo in contestazione interventi abusivi realizzati su un’area demaniale, l’ordinanza di demolizione viene adottata nell’esercizio della potestà sanzionatoria ex art. 35 cit. e consiste in un atto dovuto e vincolato al ricorrere dei presupposti di legge, consistenti nella esistenza di abusi e nella proprietà pubblica del suolo. Per l’effetto, non è richiesta una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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