Onere di dimostrare il tempo di realizzazione di un fabbricato
Il TAR Lecce ha affermato che, ove si discuta se un’opera risalga o no ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi, ai fini di accertarne la regolarità o abusività , è onere del privato provare la data di realizzazione dell’opera edilizia, atteso che solo il privato può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi di prova che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto.
Si deve poi operare una distinzione, a seconda che (A) il privato abbia fornito elementi di prova che consentono con certezza di escludere l’abusività delle opere contestate, ovvero (B) abbia fornito elementi rilevanti ai fini del decidere, idonei a rendere verosimili le proprie allegazioni, ma tali da non consentire la sicura datazione del manufatto privo di titolo edilizio. Supponendo una condotta inerte del Comune che abbia omesso di valutare in sede amministrativa gli elementi forniti dal privato, astenendosi dall’illustrare le ragioni della loro inconferenza, e comunque abbia omesso di fornire elementi di prova contrari idonei a smentire le avverse allegazioni, nel primo caso (sub A), sarebbe possibile formulare direttamente in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza; nel secondo (sub B) sarebbe possibile soltanto riscontrare un difetto di istruttoria inficiante l’azione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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