Cambio d’uso rilevante abusivamente eseguito
Il TAR Napoli ha affermato che l’abusivo cambio d’uso rilevante di locali aventi originaria destinazione di deposito, in ragione della realizzazione di un vano cucina, nonché di uffici, non può essere valutato come opera di manutenzione straordinaria sprovvista di titolo, sanzionabile ex art. 37 d.P.R. 380/2001 con pena pecuniaria, bensì come intervento di ristrutturazione edilizia cd. pesante, comportante mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica e, pertanto, sanzionato, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. cit., quale intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Si chiede se oggi si possa sanare con l’art. 36bis, anche con riferimento agli interventi di cui all’art- 33 del dpr n. 380/2001(risposta che non hanno dato nel webinar del 11/07/2025)
Punto critico: art. 36-bis e art. 33 non dialogano
Il legislatore nel 2024 non ha modificato né abrogato l’art. 33, né ha incluso esplicitamente questo articolo tra quelli oggetto di possibile sanatoria ex art. 36-bis. Il fatto che 36-bis richiami solo gli artt. 32, 34 e 37 è un segnale chiaro di delimitazione del campo d’azione.
L’art. 36bis non cita espressamente: gli interventi completamente abusivi, cioè quelli realizzati in totale difformità dal permesso o in assenza di permesso, che rientrano appunto nell’art. 33.
-Un sistema a “binari giuridici paralleli” –
C’è una scissione tra “modalità preventiva” e “modalità sanatoria”.
La legittimità dell’intervento non cambia,
ma cambia lo strumento, e quindi le sanzioni, i termini, e le procedure.
– ecco il “doppio binario” paradossale:
Lo stesso intervento, se non preceduto da titolo, “scivola” nell’ambito della ristrutturazione pesante, colpita dal regime più severo dell’art. 33, pur potendo essere conforme sotto il profilo urbanistico.
Il sistema sanzionatorio non sempre è allineato.
E chi non ha presentato titolo non può oggi regolarizzare con gli strumenti “flessibili” pensati proprio per gli interventi minori o parziali.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!