Procedure esecutive e destinatari dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive
Nel caso di specie, il Comune spiccava un’integrazione di un’ordinanza di demolizione nei confronti di un privato che si era aggiudicato un immobile (rivelatosi abusivo) nel contesto di una procedura esecutiva, per intimargli di demolire anche un ulteriore fabbricato, dotato di subalterno autonomo, qualificato come pertinenza della casa principale.
Il privato obiettava che in nessuna parte del decreto di trasferimento, né nella relazione peritale allegata alla procedura, emergeva il riferimento al fabbricato quale pertinenza o accessorio delle unità trasferite, né egli ne aveva mai avuto disponibilità, materiale o giuridica.
Il TAR Palermo ha dato ragione al privato.
Quando un bene – anche se astrattamente configurabile come pertinenza – è identificato catastalmente in modo autonomo, la sua inclusione nel pignoramento e nella procedura esecutiva non può essere presunta, ma richiede una espressa e specifica indicazione nei relativi atti, ossia nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, risultando inoperanti in tale caso le presunzioni dell’art. 818 c.c. e dell’art. 2912 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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