Sollevata una questione di costituzionalità del divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in ordine dell’art. 20, co. 1-bis d.lgs. 199/2021, introdotto dal d.l. 63/2024, come convertito nella l. 101/2024, nonché dell’art. 2, co. 2, I periodo d.lgs. 190/2024, nella parte in cui stabiliscono nella sostanza il divieto assoluto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole.
Post di Alberto Antico – avvocato

Sempre con riferimento agli impianti fotovoltaici in zona agricola, con riguardo alle aree idonee, la lett. l), punto 3, individua:
“gli edifici e le strutture edificate e le relative superfici esterne pertinenziali”.
Non risulta chiaro se tali superfici debbano essere considerate aggiuntive e autonome rispetto a quelle già individuate dal comma 2 dell’art. 11-bis, oppure se ne costituiscano una specificazione.
E come questo possa essere coordinato con il comma 4, lett. e) del medesimo articolo, che demanda alle Regioni il compito di:
“qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall’impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l’autoconsumo individuale e collettivo”.
Alla luce dell’intervenuta evoluzione normativa, il quadro di riferimento risulta oggi significativamente mutato rispetto a quello originariamente considerato. In particolare, la soppressione dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 e la sua sostanziale rifluenza nell’attuale art. 11-bis del d.lgs. n. 190/2024, unitamente alla modifica dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto, delineano un assetto regolatorio rinnovato, che incide direttamente sulla disciplina oggetto di scrutinio. Ne consegue che la Corte, nel valutare la questione sottoposta al suo esame, non può prescindere dal considerare il nuovo contesto normativo, dovendo tenere conto dello ius superveniens e delle scelte legislative più recenti, in quanto potenzialmente idonee a incidere sulla rilevanza e sulla fondatezza delle censure sollevate.
Immagino sarà richiamata la giurisprudenza dalla Corte su sopravvenienze normative e restituzione degli atti al giudice a quo.
In presenza dello ius superveniens, anche quando la disciplina appaia sostanzialmente invariata, la Corte non può prescindere dalla restituzione degli atti al giudice a quo, cui spetta verificare la perdurante rilevanza della norma nel giudizio principale. Solo all’esito di tale rivalutazione potrà dirsi se la questione conservi attualità o richieda una rimodulazione delle censure.
L’art. 2, co. 2, I periodo d.lgs. 190/2024, ora dice:
2. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto ((all’articolo 11-bis, comma 2)).
Articolo 11-bis, comma 2
2. ((L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.))
Prima rimandava: all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, abrogato con l’entrata in vigore del Dl n. 175/2025, il 22/11/2025 (alleg. D aggiornato)
In area agricola, la lettera a) è richiamata nel comma 2 non per consentire ampliamenti, ma per dire:
in area agricola, puoi intervenire su un impianto FV a terra esistente solo se fai: modifica, rifacimento, potenziamento, integrale ricostruzione e solo sull’impianto già esistente, senza aumentare l’area occupata.
Questo chiarisce in modo definitivo che:
In area agricola NON puoi installare un nuovo impianto FV a terra basandoti sulla lettera a)
Puoi solo intervenire su uno già esistente
senza alcuna possibilità di aumento area (nemmeno il +20%).
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