Indennità, canoni e altri corrispettivi nelle concessioni pubbliche di beni e servizi, al confine tra giurisdizione ordinaria e amministrativa

10 Gen 2026
10 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 133, co. 1, lett. b-c c.p.a., nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del G.A. ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implica affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del G.O., dovendosi avere riguardo ai criteri generali del riparto di giurisdizione, per cui sono devolute al G.A. quelle controversie che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.

Le controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici devolute al G.O., costituenti eccezione alla giurisdizione esclusiva del G.A., si caratterizzano per l’afferire a pretese che sono manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattere paritario, non sussumibile nelle attività di vigilanza, controllo e conformazione nei confronti del gestore, e che discendono da profili direttamente ed esclusivamente applicativi del regime convenzionale.

Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto con cui l’Ente concedente formuli i criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente, non venendo in rilievo una pretesa (meramente) patrimoniale del concessionario, scaturente dall’applicazione di previsioni convenzionali inter partes, bensì l’impugnativa di un atto unilaterale di conformazione preventiva dei contenuti del rapporto concessorio, implicante un apprezzamento dell’Ente concedente, con effetti anche nei confronti del soggetto terzo, gestore subentrante, in relazione alla valorizzazione dei cespiti devolvibili. 

Nel caso di specie, era impugnato l’atto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva adottato i criteri per la determinazione del valore netto dei cespiti devolvibili ai fini della qualificazione dell’indennizzo da subentro, in vista del venir meno del rapporto con Autovie Venete e del subentro di un altro operatore. Il TAR del Lazio, Sede di Roma aveva declinato la giurisdizione in favore del G.O. Il Consiglio di Stato, sulla base degli indicati principi, ha invece ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del G.A. e ha pertanto annullato con rinvio la sentenza di primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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