Concessioni demaniali marittime: proroga tecnica e indennizzo
Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine del 30 settembre 2027, fissato dall’art. 3, co. 1 l. 118/2022 per la proroga delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo in essere, ha natura di termine massimo e acceleratorio, e non dilatorio, essendo posto a presidio dell’attuazione degli assetti concorrenziali e della certezza dei tempi dell’azione amministrativa; ne consegue che l’ente concedente, il quale abbia già completato le procedure selettive, può assegnare le nuove concessioni anche anteriormente a tale data e disporre, con provvedimento motivato, la cessazione anticipata dei rapporti concessori prorogati ex lege.
La proroga in esame ha natura di “proroga tecnica”, correlata - secondo la ratio della norma citata – all’obbligo dei Comuni di svolgere le gare, sicché opera solo se le PP.AA. ne avviano le attività funzionali. Così intesa, essa è compatibile con il diritto dell’UE (in quanto non è volta a ritardare ulteriormente lo svolgimento delle procedure di gara), ferma l’anticipata cessazione, ove la procedura si concluda prima del termine massimo di legge.
L’indennizzo in favore del concessionario demaniale marittimo uscente ha carattere meramente eventuale e non è soggetto ad automatismi, forfettizzazioni o generalizzazioni, essendo subordinato alla prova, gravante sul medesimo concessionario, dell’esistenza di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Ne consegue che la mancata emanazione del decreto ministeriale recante i criteri per il relativo computo non può paralizzare l’avvio delle procedure competitive per l’affidamento delle nuove concessioni.
Post di Alberto Antico – avvocato

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