Se l’Amministrazione non invia il preavviso di rigetto
Il TAR Catania ha affermato che il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 può comportare l’annullamento del relativo provvedimento solo ove il privato riesca a dimostrare che, se avesse ricevuto il preavviso, avrebbe riportato argomenti in fatto e in diritto tali da far cambiare il contenuto del provvedimento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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