Esecuzione in danno dell’obbligo di rimozione dei rifiuti
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 192 Codice dell’ambiente, la quale norma, nel sancire il generale divieto di abbandono e deposito di rifiuti, prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale il Comune stesso deve procedere all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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