Il potere dei Comuni di reprimere gli abusi edilizi
Il Consiglio di Stato ha affermato che il controllo del territorio, strumento conferito per dare effettività alle scelte di pianificazione urbanistica rimesse all’Ente locale, attiene alla verifica, effettuabile senza limiti di tempo, della conformità degli interventi al regime di edificabilità dei suoli, come cristallizzati nei titoli edilizi.
Il controllo sulla legittimità dei titoli implica, per contro, la verifica, ex post, dell’assentibilità dello ius aedificandi, in un’ottica di contemperamento delle esigenze di tutela della legalità con quelle di certezza del diritto nonché di legittimo affidamento.
L’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, di cui all’art. 27 d.P.R. 380/2001, che non incontra alcun limite di ordine temporale, si riferisce a tutto ciò che è realizzato sine titulo, in difformità dallo stesso ovvero utilizzandone una tipologia del tutto estranea all’intervento effettuato.
La mancanza dei presupposti, invece, ove non tempestivamente rilevata, giustifica, sussistendone le condizioni, il solo annullamento d’ufficio al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.
Post di Daniele Iselle
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Per cui i comuni hanno ha disposizione una sola arma, la mancanza del presupposti, ove non tempestivamente rilevata, che sarebbe: L’ ANNULLAMENTO D’UFFICIO, a certe condizioni-
Mi pare che ci sia una uno sbilanciamento verso il privato, nell’ottica di contemperamento delle esigenze di tutela della legalità con quelle di certezza del diritto nonché di legittimo affidamento.
In altre parole per gli uffici comunali: si renderĂ necessario rifare completamente le istruttorie di qualsiasi pratica in ingresso avente incidenza urbanistico edilizia-
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