L’autotutela doverosa

20 Nov 2023
20 Novembre 2023

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 21-nonies, co. 2-bis l. 241/1990 tipizza l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

La norma de qua declina un’ipotesi di autotutela doverosa parziale, la quale, nello scandire la mera dequotazione del termine ragionevole, consente all’Amministrazione di procedere al riesame anche oltre i termini legalmente contemplati nonché di riscontrare l’eventuale istanza del terzo, finalizzata ad ottenerne l’attivazione, senza perciò solo vincolare il contenuto della decisione.

La clausola di salvaguardia delle sanzioni, previste dal d.P.R. 445/2000, impone di distinguere le ipotesi di falsa dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto notorio dai casi di rappresentazioni mendaci, ivi comprese quelle afferenti allo stato dei luoghi; sicché solo nel primo caso l’annullamento (che equivale alla decadenza) è anche obbligatorio, estendendosi la doverosità al quomodo e non rimanendo limitata all’an.

Nel (complicatissimo) caso di specie, il Comune era tenuto a riscontrare l’istanza di autotutela del privato, in quanto “doverosa” nell’accezione chiarita, alla luce di un giudicato penale di falso sopravvenuto, o procedendo all’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi cui fa riferimento il giudicato stesso, ovvero motivandone la mancata effettuazione, anche in relazione alla sopravvenuta e ormai consolidata sanatoria, ottenuta dall’autore del falso.

Post di Daniele Iselle

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