Attualizzare o non attualizzare? È questo il dilemma
Secondo il TAR Veneto, nelle ipotesi di parziale difformità ex art. 34, co. 2 T.U. Edilizia sarebbe necessario attualizzare, sulla base della lettera dell’art. 24 l. n. 392/1978 e della D.G.R.V. n. 2754/2007 di aggiornamento del costo base di costruzione degli immobili di civile abitazione. Il Giudice richiama anche l’orientamento giurisprudenziale per cui il rinvio materiale alla normativa sull’equo canone autorizzerebbe l’attualizzazione dei relativi criteri, nonché il principio per cui l’abuso edilizio, essendo un illecito permanente, sottostà alla normativa vigente al momento della sanzione e non a quello della realizzazione dell’abuso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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