Gli interventi locali, ai fini dell’interesse sismico
Nel caso di specie, il Comune contestava al privato i seguenti abusi edilizi: fusione di due immobili in un’unica unità immobiliare; realizzazione di un balconcino; modifica degli spazi interni con aperture di varchi/portali nelle murature portanti del fabbricato.
Il privato presentava una denuncia dei lavori in sanatoria al Genio Civile di Salerno, che rilasciava le autorizzazioni sismiche in sanatoria.
Il vicino chiedeva invano l’annullamento in autotutela di tali sanatorie sismiche e, a seguire, ricorreva in giudizio.
Il Consiglio di Stato, così come aveva fatto il TAR Salerno, ha respinto il ricorso.
In particolare, il Consiglio ha affermato che gli interventi eseguiti dal privato si qualificano come “interventi locali”, ai sensi di quanto stabilito al par. 8.4.1 delle norme tecniche emanate con d.m. MIT 17.01.2018, che rappresenta l’unica fonte normativa cogente.
Infatti, il valore del coefficiente di struttura minore di 3 viene semplicemente raccomandato al Capitolo C.7.8.1.6 della Circolare, ma non rappresenta una tassatività.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici

Sarebbe anche da citare- Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) – Collaudo statico
8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.
(comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
(comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
8-ter. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
(comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)
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