Non automaticamente il privato ha diritto alla restituzione di quanto pagato in forza di una convenzione urbanistica non attuata
Il TAR Veneto ricorda che la giurisprudenza ha più colte chiarito che quando la fonte di un'obbligazione pecuniaria del privato verso il Comune non è il singolo titolo edilizio, il cui contenuto, con riguardo agli oneri concessori è predeterminato, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento di cui ora chiede la restituzione. La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarata nulla.
L'indebito oggettivo, quindi, non è automatico.
Il caso esaminato dal TAR riguardava un PIRUEA:
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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