L’accatastamento di un immobile e la sua (non) rilevanza come sanatoria edilizia
Il TAR Veneto ha affermato che l’avvenuto accatastamento di un immobile ha valenza a fini fiscali e non vale certo a legittimare, sotto il profilo edilizio, gli interventi eseguiti. In riferimento specifico alla modifica della destinazione d'uso, alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un autonomo valore probatorio anche ai fini dell’individuazione dell’effettiva destinazione d’uso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il problema principale, più che catastale, è l’utilizzo dell’immobile o la sua variazione senza un titolo edilizio depositato in Comune. Oggi è possibile aggiornare il Catasto senza che vi sia un corrispondente procedimento edilizio, e questo rischia di legittimare di fatto situazioni non conformi. Sarebbe auspicabile un minimo di coordinamento tra Catasto e uffici comunali, almeno tramite il riferimento al titolo edilizio.
Mi sembra che nella norma catastale ci sia una lacuna: è possibile procedere con la variazione catastale senza che vi sia un allineamento con la pratica edilizia comunale o con il relativo titolo edilizio (CILA, SCIA, Permesso di costruire). Sarebbe quantomeno buona prassi che nel modello catastale venisse indicato il titolo edilizio di riferimento.
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