Principi utili in materia di indennità paesaggistica
Li ha posti il TAR Palermo.
L’indennità paesaggistica disciplinata dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 va ascritta alla categoria delle sanzioni amministrative ripristinatorie e non afflittive e, pertanto, ad essa non si applica la l. 689/1981, ivi compreso il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall’art. 14 l. cit.
L’indennità paesaggistica in parola si prescrive nel termine di 5 anni ai sensi dell’art. 2947 c.c. ed il dies a quo deve essere individuato nella data di adozione della sanatoria edilizia rilasciata in base al parere favorevole della Soprintendenza, poiché in quel momento sorge il diritto per la P.A. di riscuotere le somme dovute per le violazioni dichiarate e riscontrate nel procedimento. Viceversa, non rileva la data di notifica del provvedimento di sanatoria, in quanto quest’ultimo non ha natura recettizia e dispiega i propri effetti dal momento in cui si è perfezionata la sua adozione, a prescindere dal fatto che il destinatario ne abbia effettiva conoscenza.
Al termine di prescrizione surriferito si applica la sospensione nel periodo dal 23.02.2020 al 15.04.2020, ai sensi dell’art. 103 d.l. 18/2020 come convertito dalla l. 27/2020 (emergenza epidemiologica da Covid-19).
Il procedimento di quantificazione e applicazione dell’indennità paesaggistica costituisce un sub-procedimento di quello rivolto ad ottenere il nulla osta paesaggistico ai fini del perfezionamento della sanatoria edilizia, poiché il pagamento dell’indennità è presupposto essenziale e necessario per il conseguimento del titolo richiesto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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