I requisiti di altezza per l’agibilità, dopo la cd. riforma Salva casa
Il TAR Liguria ha affermato che alla luce degli artt. 20, co. 1-bis e 24, co. 5-bis d.P.R. 380/2001, i nuovi limiti minimi di altezza ai fini dell’agibilità, introdotti dalla cd. riforma Salva casa, sono di immediata applicazione diretta, anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
La sentenza non si occupa del problema dell'eventuale contrasto con la normativa edilizia comunale.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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Anche per quanto riguarda i cambi d’uso, mi sembra che la deroga sia comunque valida. In effetti, in attesa di sviluppi, si applica il salva casa. Non credo che, quando l’art. 20, comma 1-bis, sarà sbloccato, emergeranno disposizioni diverse rispetto al salva casa per quanto riguarda l’esistente.
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