Autorizzazione all’installazione dei pannelli pubblicitari
Il TAR Palermo ha affermato che la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbliche urbane è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all’interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio. Ciò motivava la statuizione di cui all’art. 3, co. 3 d.lgs. 507/1993 (oggi abrogato e sostituito dalla l. 160/2019), per cui ciascun Comune deve determinare, oltre la tipologia, anche la quantità degli impianti pubblicitari e approvare un piano generale degli impianti, con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti, definendosi con ciò un mercato contingentato.
L’art. 20 l. 241/1990 esclude dalla disciplina del silenzio-assenso i procedimenti riguardanti, tra gli altri, la “pubblica incolumità”, tra cui rientra l’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice della strada, ai sensi del quale la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. Il potere di disciplinare l’istallazione degli impianti pubblicitari risponde infatti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l’incolumità di persone e cose.
Post di Alberto Antico – avvocato
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