Legge Veneto 2050 e immobili specificamente tutelati dal PRG
Il TAR Veneto ha concordato con la circolare regionale n. 1 del 19.04.2021, la quale chiariva che l’art. 3, co. 4, lett. b l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050, esclude dall’ambito applicativo della legge regionale gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti. Ove, quindi, specifiche norme di pianificazione urbanistica e territoriale non consentano, in particolare, ampliamenti o demolizioni e successive ricostruzioni, tali interventi non potranno essere assentiti. Sono annoverate tra le specifiche norme di tutela anche i cd. gradi di protezione imposti dagli strumenti di pianificazione sugli edifici di pregio architettonico o di valore storico testimoniale, le disposizioni relative alle tipologie costruttive, la disciplina relativa alle destinazioni d’uso nonché le norme puntuali contenute nelle schede d’intervento relative ai singoli edifici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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NON saprei sinceramente cosa cambia, ma ora nel PDL n. 244, lo stesso comma (art. 72) dice questo:
b) oggetto di specifiche previsioni, norme o schede, contenute negli strumenti urbanistici e territoriali, che non consentono gli interventi edilizi previsti;
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