3 Giugno 2025
La Regione del Veneto aveva chiesto un parere al Consiglio di Stato concernente l’individuazione del criterio di risoluzione del conflitto tra due norme, entrambe di rango primario: da un lato, una legge regionale (art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012) che individua un intervallo temporale ben preciso (15 maggio-15 giugno) per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali; dall’altro, una legge statale (art. 5 l. 165/2004) che, nel regolare la medesima fattispecie, prevede lo svolgimento delle elezioni entro un termine (60 giorni) dalla scadenza del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale, a sua volta decorrente dalla data della relativa elezione. Il conflitto si era determinato per effetto del differimento – disposto con il d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020 – del turno elettorale del 2020 dal 31 maggio al 20-21 settembre 2020, così che la prossima scadenza del quinquennio non risulta più allineata alla finestra elettorale (15 maggio-15 giugno) prevista dalla norma regionale.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’individuazione della data di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi regionali, essendo inclusa – in quanto attinente al “sistema di elezione” e dovendo, in ogni caso, risultare conforme alla “durata degli organi elettivi” stabilita dalla legge statale (profilo, quest’ultimo, con cui la tempistica delle consultazioni elettorali inevitabilmente interferisce) – nella materia di competenza legislativa concorrente ex art. 122, co. 1 Cost., non può prescindere dal puntuale rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.
La potestà legislativa concorrente della Regione in materia di sistema di elezione – nell’accezione che include anche il procedimento elettorale – deve essere esercitata nel rispetto: a) dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale, comprendenti anche la determinazione del dies ad quem; b) della durata degli organi elettivi, anch’essa stabilita dalla legge statale.
Le elezioni dei Consigli regionali devono avere luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori; il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell’elezione, ai sensi dell’art. 5 l. 165/2004, che detta i principi fondamentali della materia.
La proroga della durata degli Organi elettivi regionali ha carattere eccezionale, come desumibile dall’art. 1, co. 1, lett. d d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020, e del conseguente differimento delle consultazioni elettorali svoltesi in quell’anno, dovuto alla situazione emergenziale pandemica. In ogni caso la stessa, in quanto di carattere derogatorio, necessita di espressa previsione normativa ad opera del legislatore statale.
Soltanto la prorogatio è riconducibile alla “forma di governo” rimessa dall’art. 123 Cost. allo statuto regionale, mentre lo statuto (o altra legge) regionale non può prevedere e disciplinare la proroga. L’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga, non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.
In ogni caso, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012 (“fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale”) subordina l’applicazione della finestra temporale ivi stabilita alle cadenze del procedimento elettorale stabilite dalla legge statale.
Con il comunicato dell’8 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha ringraziato il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto: il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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